Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 22/12/2015 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Fondo di garanzia degli allineamenti contabili) |
Art. 2. (Modifica alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28) |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7) |
Art. 4. (Modifica alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) |
Art. 5. (Modifica alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23) |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2014, n. 19) |
Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1) |
Art. 8. (Disposizioni transitorie in materia di funzioni attribuite al Collegio dei revisori dei conti) |
Art. 9. (Disposizioni transitorie relative all'Organismo Indipendente di Valutazione) |
Art. 10. (Spese per autovetture dell'Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte) |
Art. 11. (Restituzione di debiti da Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.) |
Art. 12. (Modifica alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 21) |
Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19) |
Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4) |
Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51) |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11) |
Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23) |
Art. 18. (Modifica alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69) |
Art. 19. (Modifica alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40) |
Art. 20. (Modifica alla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9) |
Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19) |
Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 19) |
Art. 23. (Disposizioni finali in materia di attività estrattive) |
Art. 24. (Disposizioni finali in materia di aree protette) |
Art. 25. (Disposizioni abrogative in materia di aree protette) |
Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56) |
Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20) |
Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32) |
Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20) |
Art. 30. (Modifica alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29) |
Art. 31. (Procedimenti urbanistici avviati ai sensi dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3) |
Art. 32. (Modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3) |
Art. 33. (Modifica alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20) |
Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1982, n. 27) |
Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1998, n. 20) |
Art. 36. (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 21) |
Art. 37. (Norme finali in materia di bonifica e irrigazione) |
Art. 38. (Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e CA) |
Art. 39. (Modifica alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5) |
Art. 40. (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1) |
Art. 41. (Modifica alla legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5) |
Art. 42. (Modifica alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9) |
Art. 43. (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8) |
Art. 44. (Modifica alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68) |
Art. 45. (Modifica alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 16) |
Art. 46. (Modifica della legge regionale 14 marzo 1995, n. 34) |
Art. 47. (Modifica alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75) |
Art. 48. (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 36) |
Art. 49. (Modifica alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 38) |
Art. 50. (Modifica alla legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34) |
Art. 51. (Modifica alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9) |
Art. 52. (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28) |
Art. 53. (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2) |
Art. 54. (Disposizioni transitorie in materia di istruzione) |
Art. 55. (Disposizioni transitorie in materia di attività musicali) |
Art. 56. (Interventi per la continuità dei servizi per l'impiego) |
Art. 57. (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34) |
Art. 58. (Osservatorio regionale sull'endometriosi) |
Art. 59. (Registro regionale dell'endometriosi) |
Art. 60. (Giornata regionale per la lotta all'endometriosi) |
Art. 61. (Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1992, n, 42) |
Art. 62. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18) |
Art. 63. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15) |
Art. 64. (Modifica alla legge regionale 23 giugno 2015, n. 12) |
Art. 65. (Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38) |
Art. 66. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.1.276 - L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.
Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015.
(B.U. 23 dicembre 2015, n. 50 - S.O. n. 2)
Capo I. DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA, CONTABILE E DI ORGANIZZAZIONE
Art. 1. (Fondo di garanzia degli allineamenti contabili)
1. E' costituito nell'Unità Previsionale di Base (UPB) A1101A1, ex UPB A11011, del bilancio regionale il ''Fondo di garanzia degli allineamenti contabili '' con stanziamento pari a zero. Il Fondo è incrementato, con provvedimento della Giunta regionale, per un importo corrispondente a quanto accertato sui singoli capitoli in entrata, per tutti gli incassi provenienti da trasferimenti statali e comunitari, in attesa di regolarizzazione sui corrispondenti capitoli in spesa.
2. Non è legittima l'assunzione di atti di impegno e liquidazione a valere sul Fondo di cui al comma 1.
Art. 2. (Modifica alla
1. Il comma 2 dell'articolo 4 ter della
"2. Le risorse restituite ai sensi del comma 1 sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge e sono destinate per la concessione di nuove agevolazioni nonché per consentire canoni di locazione sostenibili rispetto al reddito degli assegnatari, con priorità a favore degli operatori che hanno versato le somme ai sensi degli articoli 3 e 9. L'utilizzo di tali risorse, nel rispetto degli equilibri finanziari, è programmato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle associazioni regionali delle cooperative di abitazione aderenti alle organizzazioni delle cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale, sentita la commissione consiliare competente. La programmazione regionale definisce altresì il livello di sostenibilità dei canoni.".
Art. 3. (Modifiche alla
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 40 quinquies della
"e) bis. effettua, quale organismo di certificazione, la revisione annuale della gestione contabile delle erogazioni di finanziamenti previsti da leggi regionali effettuata dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 quinquies della
"1 bis. A decorrere dall'esercizio 2015, al Collegio dei revisori è attribuita, altresì, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del
1 ter. La deliberazione di cui al comma 1 bis individua anche le risorse professionali interne all'amministrazione regionale che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del Collegio per l'esercizio di tale funzione, nonché tutti i correlati oneri finanziari a carico del bilancio regionale.".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 terdecies è aggiunto il seguente:
"2 bis. Agli oneri derivanti dalle funzioni di cui alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 40 quinquies e di cui al comma 1 bis dell'articolo 40 quinquies, stimati in euro 30.000,00 per l'anno 2015 e in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse dell'UPB A13001 del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2016 e 2017.".
Art. 4. (Modifica alla
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della
Art. 5. (Modifica alla
1. Al comma 2 dell'articolo 36 quinquies della
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2014, n. 19)
1. Nella rubrica dell'articolo 4 della
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
"1 bis. Per le annualità 2015-2016 e 2016-2017 al concessionario del servizio come individuato ai sensi del comma 1 viene erogato un corrispettivo annuo pari a euro 265.500,00 oltre IVA a valere sull'UPB A2005A1 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria.".
Art. 7. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Al comma 1 dell'articolo 10 della
3. [La rubrica dell'articolo 17 della
4. [Il comma 1 dell'articolo 17 della
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione dei soggetti partecipati e migliorare l'efficacia delle azioni a protezione del territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure necessarie e opportune per costituire l'Agenzia Foreste e Territorio della Regione Piemonte, ente pubblico non economico, il cui personale è costituito dai dipendenti dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A. (IPLA S.p.A), dagli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali della Regione Piemonte nonché da dipendenti regionali."] [2].
5. [Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della
"1 bis. Al personale dell'Agenzia di cui al comma 1, si applicano i rispettivi contratti in essere negli enti di provenienza."] [3].
6. [Il comma 2 dell'articolo 17 della
"2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1."] [4].
7. [Il comma 3 dell'articolo 17 della
"3. La Giunta regionale provvede ad elaborare le proposte necessarie all'attuazione dei disposti dei commi 1 e 2 ed all'estinzione dell'IPLA S.p.A. contestualmente alla costituzione dell'Agenzia Foreste e Territorio."] [5].
Art. 8. (Disposizioni transitorie in materia di funzioni attribuite al Collegio dei revisori dei conti)
1. Gli adempimenti conseguenti all'attribuzione della funzione di cui al comma 1 bis dell'articolo 40 quinquies della
Art. 9. (Disposizioni transitorie relative all'Organismo Indipendente di Valutazione)
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 36 quinquies, comma 2, della
Capo II. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ ED ENTI ISTITUITI, VIGILATI, CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLA REGIONE
Art. 10. (Spese per autovetture dell'Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte)
1. Le spese sostenute dall'Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle sole autovetture impiegate per lo svolgimento di attività di controllo ambientale e di protezione civile finalizzate alla sicurezza pubblica sono escluse dai limiti di spesa previsti dalla vigente normativa in materia.
2. Le spese di cui al presente articolo sono certificate annualmente dal Direttore generale dell'ARPA con l'approvazione del conto consuntivo.
Art. 11. (Restituzione di debiti da Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.) [6]
1. Anche al fine di applicare quanto previsto all'articolo 1, comma 629, della
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte con bilanciamento degli importi nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019:
a) su apposito capitolo di entrata istituito nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), denominato "Restituzione di debiti da SCR-Piemonte destinati al rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza";
b) su apposito capitolo vincolato di spesa istituito nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), denominato "Rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza".
3. Le somme iscritte al capitolo di spesa di cui al comma 2, lettera b), sono utilizzabili solo a seguito dell'avvenuto accertamento delle entrate disposte da SCR-Piemonte S.p.A.
Art. 12. (Modifica alla
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della
"5 bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione non spettano emolumenti, rimborsi, spese per la carica ricoperta o compensi per consulenze professionali e collaborazioni a qualsiasi titolo instaurate.".
Art. 13. (Modifiche alla
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della
"c bis) l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del
3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della
"3 bis. Sono fatti salvi gli incarichi in corso relativi alla redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori fino al loro completamento.".
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 della
Capo III. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI ED ENTI LOCALI
Art. 14. (Modifiche alla
1. Il comma 3 dell'articolo 7 della
"3. Per la proposta giudicata ammissibile, ai sensi dell'articolo 2, ma viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la sanatoria e ne dà tempestiva comunicazione ai promotori dell'iniziativa popolare o ai delegati dell'iniziativa legislativa degli enti locali, per procedere a sanare le irregolarità riscontrate.".
2. Il comma 4 dell'articolo 7 della
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della
"2 bis. Se nel corso dell'anno sono indette elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministero dell'interno, può disporre la contestuale consultazione del referendum regionale e delle elezioni politiche e amministrative e fissa la data, modificando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi di cui agli articoli 20 e 34, facendola coincidere con la data di svolgimento delle elezioni alle quali si intende accorpare il referendum.
2 ter. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, restano valide, ove possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento dei referendum ed espressamente individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.".
Art. 15. (Modifiche alla
1. Al titolo della
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della
3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della
4. Al comma 2 dell'articolo 3 della
5. Al comma 3 dell'articolo 3 della
"e ter) quando ricorre la fattispecie dell'incorporazione sono allegate le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale e i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria svolta secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione riportandone gli esiti e indicando l'eventuale sussistenza di contenziosi in atto.".
6. Al comma 5 dell'articolo 3 della
7. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della
"5 bis. La commissione, nel caso di richiesta di modificazione delle circoscrizioni comunali mediante incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, esamina il progetto di legge e le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale, coinvolgente tutti gli elettori residenti nei comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione.".
8. Al comma 6 dell'articolo 3 della
Art. 16. (Modifiche alla
1. Nel titolo del Capo VI della
2. Nella rubrica dell'articolo 11 della
3. Al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole "La fusione" sono inserite le seguenti: "e l'incorporazione".
4. Al comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole "alla fusione" sono inserite le seguenti: "o alla incorporazione".
5. Al comma 3 dell'articolo 11, dopo le parole "mediante fusione" sono inserite le seguenti: "o mediante incorporazione".
6. Al comma 4 dell'articolo 11, dopo le parole "dei comuni fusi" sono inserite le seguenti: "ovvero dei comuni soggetti di incorporazione".
7. Al comma 5 dell'articolo 11, dopo le parole "precedente la fusione" sono inserite le seguenti "ovvero l'incorporazione" e dopo le parole "ai singoli comuni fusi" sono inserite le seguenti "ovvero ai singoli comuni soggetti di incorporazione".
Art. 17. (Modifiche alla
1. L'articolo 6 della
2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della
3. Al comma 1 dell'articolo 11 della
4. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della
"6 bis. I termini per la chiusura dei procedimenti di cui all'articolo 13, comma 3, con scadenza entro il 31 gennaio 2016, sono prorogati di 30 giorni.".
Capo IV. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI AMBIENTE
Art. 18. (Modifica alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
"1 bis. Il PRAE di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio regionale con proprio provvedimento ed è redatto in coerenza con i principi e le norme recanti la disciplina finalizzata alla tutela delle risorse naturali e del quadro di governo territoriale, paesaggistico e ambientale e coordinato con gli altri piani e programmi che interessano, direttamente o indirettamente, le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l'economia.".
Art. 19. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della
Art. 20. (Modifica alla
1. L'articolo 5 della
Art. 21. (Modifiche alla
1. Alla lettera o) del comma 3 dell'articolo 8 della
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della 1.r. 19/2009, dopo il numero 49 sexies è aggiunto il seguente:
"49 septies) Riserva naturale del Neirone;".
3. Il numero 2 bis) della lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della
Art. 22. (Modifiche alla
1. Il comma 6 dell'articolo 31 della
"6. Il numero 81 dell'allegato A della 1.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
81) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO -MONTE VISO (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese
- Riserva naturale della Grotta di Rio Martino.".
Art. 23. (Disposizioni finali in materia di attività estrattive)
1. Il PRAE di cui all'articolo 2 della
Art. 24. (Disposizioni finali in materia di aree protette)
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 21 entrano in vigore il 1° gennaio 2016.
Art. 25. (Disposizioni abrogative in materia di aree protette)
1. Dal 1° gennaio 2016 è abrogata la lettera k) del comma 1 dell'articolo 5 della
Capo V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO E GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 26. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 bis della
"1 bis. In attuazione delle finalità pubbliche della normativa vigente, le varianti di valorizzazione immobiliare del patrimonio pubblico non incidono sui limiti dimensionali relativi alla classificazione delle varianti urbanistiche; è fatto salvo il reperimento della dotazione di aree per servizi.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della
"2 bis. La presentazione delle istanze trasmesse esclusivamente per via telematica, ai sensi della
Art. 27. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della
"1. La Giunta regionale vigila sul corretto esercizio delle competenze in materia di paesaggio da parte dei comuni, attraverso la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dagli articoli 146, comma 6 e 148, comma 2, del
2. Il comma 1 bis dell'articolo 15 della
"1 bis. Ai sensi dell'articolo 146, comma 11, del
3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 15 della
"1 ter. Con proprio provvedimento la Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento e implementazione della banca dati regionale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate.".
4. Il comma 2 dell'articolo 15 della 1.r. 20/1989 è abrogato.
Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della 1.r. 32/2008 è inserito il seguente:
"2 bis. E' altresì delegato ai comuni o alle loro forme associative il rilascio del parere di cui all'articolo 32 della
3. Il comma 1 dell'articolo 4 della
"1. I comuni o le loro forme associative istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio.".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
"1 bis. Nei territori dei comuni ricompresi nel sito ''I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato '', inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO, approvate dalla Giunta regionale, la commissione locale per il paesaggio esprime un parere obbligatorio sugli interventi, pubblici o privati, modificativi dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. In seguito all'adeguamento degli strumenti urbanistici a tali Linee guida, il parere della commissione locale per il paesaggio è dovuto per i soli interventi di nuova costruzione. In assenza della commissione locale per il paesaggio, il parere è espresso dalla commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'articolo 91 bis della
5. Il comma 4 dell'articolo 4 della
"4. I comuni o le loro forme associative stabiliscono le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio.".
6. Al comma 6 dell'articolo 4 della
7. Al comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 29. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della
"2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalla normativa in materia di rendimento energetico nell'edilizia e di costruzione in zona sismica per la nuova porzione realizzata, gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti solo se l'intervento consente il raggiungimento di uno fra i seguenti requisiti, il cui soddisfacimento è dimostrato nel progetto allegato alla richiesta del titolo abitativo:
a) miglioramento sismico dell'intero edificio;
b) miglioramento energetico dell'intero edificio.".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
"2 bis. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce con proprio provvedimento i parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 2, prevedendo altresì una diversificazione in ragione delle caratteristiche dell'edificio esistente.".
Art. 30. (Modifica alla
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 31. (Procedimenti urbanistici avviati ai sensi dell'articolo 89 della
1. I procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati ai sensi degli articoli 15, 17 e 40 della
2. I procedimenti di cui al comma l per i quali l'amministrazione comunale risulta inoperante nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sono scaduti i termini delle misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 58 della
3. I procedimenti di approvazione delle varianti avviate ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della 1.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della
Capo VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA MONTANA
Art. 32. (Modifica alla
1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 15 della
Art. 33. (Modifica alla
1. L'articolo 2 della
Capo VII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 34. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 1 della
"Art. 1 bis. (Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa)
1. I consorzi dei produttori agricoli e gli altri organismi costituiti per la difesa delle produzioni, riconosciuti dalla Giunta regionale.
2. I rappresentanti provinciali nominati, in seno al collegio sindacale degli organismi di difesa, esercitano le funzioni di vigilanza, previste dall'articolo 13 del
2. L'articolo 5 della
Art. 35. (Modifiche alla
1. L'articolo 12 della
"Art. 12 (Censimento del patrimonio apistico regionale)
1. Tutti gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari, che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono tenuti a dichiarare, accedendo alla banca dati apistica nazionale informatizzata ed utilizzando i moduli predisposti dal Centro Servizi Nazionale (CSN), direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura ed a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale, che sarà assegnato dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione deve essere effettuata entro venti giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono aggiornare annualmente, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, la consistenza e la dislocazione degli apiari posseduti.
3. La mancata dichiarazione di inizio attività entro il termine previsto ed il mancato aggiornamento annuale della consistenza e della dislocazione degli apiari comporta, oltre alla specifica sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), l'esclusione dai benefici previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.".
Art. 36. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della
"2 bis. Il Presidente è rieleggibile consecutivamente una sola volta.".
Art. 37. (Norme finali in materia di bonifica e irrigazione)
1. Gli articoli 34 e 37 della
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ciascun Consiglio dei delegati di cui all'articolo 31 della
Capo VIII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ VENATORIA
Art. 38. (Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e CA)
1. La Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) ad un unico Comitato di gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
Art. 39. (Modifica alla
1. Dopo la lettera f bis) del comma 4 dell'articolo 40 della
"f ter) abbattere, catturare o cacciare le specie pernice bianca (Lagopus mutus), allodola (Alauda arvensis) e lepre variabile (Lepus timidus);".
Capo IX. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E LOGISTICA
Art. 40. (Modifiche alla
1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 11 della
"Nel rispetto del principio di libera concorrenza, al fine di assicurare il tempestivo avvio del servizio in caso di affidamento a nuovo gestore, all'impresa uscente è fatto obbligo di assicurare la disponibilità del materiale rotabile a titolo di locazione, fino all'entrata in esercizio del materiale oggetto di offerta e strumentale all'effettuazione del servizio da parte dell'aggiudicatario. La messa a disposizione di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. In caso di vincoli di destinazione d'uso sui beni essenziali o indispensabili in proprietà del gestore uscente, detti beni sono messi a disposizione dell'aggiudicatario, il quale ha l'obbligo di manutenere e di rilevare gli stessi a titolo di locazione o di cessione della proprietà. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e dei valori di subentro dei beni indispensabili di proprietà del gestore uscente da cedere al nuovo aggiudicatario, in coerenza con la disciplina regolatoria di settore.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della
"4 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce un contributo annuo a carico degli utenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 4.".
Art. 41. (Modifica alla legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 42. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell'articolo 50 della
Art. 43. (Modifiche alla
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della
Capo X. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA, TURISMO E SPORT
Art. 44. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), le parole "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio".
Art. 45. (Modifica alla
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della
"c bis) interventi di messa in sicurezza di sedi per attività culturali e dello spettacolo, ai sensi della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.".
Art. 46. (Modifica della
1. L'articolo 1 della
"Art. 1. (Finalità)
1. La Regione individua, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli esercizi commerciali e artigianali, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le farmacie e i mercati che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione.
2. La Regione tutela prioritariamente gli esercizi e le attività di cui al comma 1 che si caratterizzano per l'apertura al pubblico da almeno cinquant'anni, anche non continuativi, per la conservazione nel tempo dell'insegna, della localizzazione in edificio o contesto urbano di particolare interesse, della collocazione architettonica, artistica e decorativa di pregio, della destinazione d'uso degli ambienti interni e degli elementi di arredo e attrezzature originali, della medesima merceologia e, ove possibile, della medesima gestione.".
Art. 47. (Modifica alla
1. Al comma 5 bis dell'articolo 3 della
Art. 48. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della
"2 bis. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, in attuazione dell'articolo 6 della
Art. 49. (Modifica alla
1. Dopo l'articolo 7 della
"Art. 7 bis. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, con periodicità annuale, alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le informazioni relative:
a) all'assegnazione dei contributi per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili;
b) all'assegnazione dei contributi per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura;
c) ad eventuali criticità incontrate nella promozione di iniziative a favore dell'attività musicale popolare;
d) ai risultati ottenuti a seguito dell'attività promossa.
3. La relazione di cui al comma 2 illustra brevemente gli interventi sostenuti dalla Regione nel periodo preso in esame.".
Art. 50. (Modifica alla
1. L'articolo 4 della
"Art. 4. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, con periodicità annuale, alla Commissione consiliare competente una relazione che fornisca le informazioni relative:
a) alle modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;
b) alle iniziative attuate ai sensi dell'articolo 2;
c) alle difficoltà organizzative incontrate nella realizzazione degli interventi di promozione del turismo religioso;
d) ai risultati ottenuti in merito alla diffusione del turismo religioso nell'ambito della Regione.
3. La relazione di cui al comma 2 illustra brevemente gli interventi realizzati dalla Regione o finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.".
Art. 51. (Modifica alla
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 57 della
Art. 52. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 12 della
"6 ter. Il bando concernente i contributi di cui al presente articolo relativo all'anno scolastico 2016/2017 e ai seguenti è pubblicato entro il 30 maggio di ogni anno.
6 quater. A decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017 gli assegni di studio sono erogati tramite voucher.".
2. Il punto 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della
"4) la compilazione delle domande relative agli assegni di studio di cui all'articolo 12;".
Art. 53. (Modifiche alla
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della
"a) pista di discesa: tracciato, palinato ai sensi dell'articolo 23, delimitato dal bordo esterno della battitura quando battuto, e dalla linea teorica di congiunzione tra le paline quando non battuto, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe;".
2. Alla lettera i) del comma 3 dell'articolo 18 della
3. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 18 della
"h bis) fornire agli utenti, di concerto con il Servizio sanitario regionale, tutte le informazioni utili in merito ai servizi sanitari e di primo soccorso a loro disposizione presenti sul territorio, mediante l'affissione di apposita cartellonistica o la produzione di materiale informativo;".
4. Il comma 5 dell'articolo 18 della
"5. Il servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il gestore proponga all'atto di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa, ancorché facoltativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di tale copertura assicurativa il costo del servizio è posto interamente a carico dell'utente.".
5. Il comma 2 dell'articolo 30 della
"2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.".
6. Il comma 2 bis dell'articolo 30 della
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della
"1 bis. L'utilizzo delle piste da sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore.".
8. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della
"d) la sanzione da euro 40,00 a euro 250,00, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1 bis, relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;".
9. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 35 della
"f bis) euro 10.000,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di motoslitte al di fuori delle aree o piste di accesso pubblico non preventivamente individuate e autorizzate ai sensi dell'articolo 28, comma 8, secondo periodo, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e in caso di mancato ripristino ambientale dello stato dei luoghi.".
10. Il comma 2 ter dell'articolo 49 della
11. Al comma 6 bis dell'articolo 49 della
Art. 54. (Disposizioni transitorie in materia di istruzione)
1. Per l'anno 2016 si applica il Piano triennale di interventi in materia di istruzione per gli anni 2012/2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n 142-50340 (L.r. 28/2007, art. 27. Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014) come da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 60-10487, con riferimento ai criteri ed ai parametri previsti al comma 2 dell'articolo 27 della
2. Il bando previsto dall'articolo 12 della
Art. 55. (Disposizioni transitorie in materia di attività musicali)
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 7 bis della
Capo XI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 56. (Interventi per la continuità dei servizi per l'impiego)
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dai Centri per l'impiego, la Regione concorre alle spese di personale sostenute dalla Città metropolitana di Torino per tutto il personale riconosciuto dalla stessa alla data del 31 dicembre 2015, per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'esercizio dei predetti servizi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per una percentuale del 40 per cento della spesa complessiva.
2. Il contributo riconosciuto alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della
2 bis. Alla copertura delle spese di cui al comma 1, previste in euro 247.268,00 si fa fronte, per l'anno 2016, con le somme stanziate nella UPB A1502A1 del bilancio pluriennale 2015-2017 [14].
Art. 57. (Modifiche alla
1. Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della
"p bis) contribuire a forme di collaborazione tra il cittadino e gli enti locali attraverso la promozione dell'adozione di provvedimenti amministrativi, quale il baratto amministrativo, secondo cui i cittadini possono permutare i propri debiti con le amministrazioni pubbliche locali in lavori di pubblica utilità.".
2. L'articolo 4 della
"Art. 4 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale, in raccordo con le linee guida stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 e seguenti del
a) definisce la strategia regionale per l'occupazione, in linea con il programma pluriennale del Fondo Sociale Europeo (FSE), garantendo il necessario coordinamento con le politiche relative alle diverse materie collegate ed approvando i conseguenti atti di indirizzo;
b) definisce gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione dei risultati raggiunti dai servizi al lavoro;
c) adotta il quadro regionale delle competenze degli operatori pubblici in materia di politiche del lavoro e dei soggetti privati che svolgono attività nel mercato del lavoro piemontese;
d) realizza e sostiene la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso l'interazione tra i Centri per l'impiego e gli operatori accreditati, programmando gli interventi di politica attiva del lavoro, anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei e dalle iniziative comunitarie;
e) riconosce i Centri per l'impiego come snodo fondamentale di erogazione dei programmi e delle politiche attive per il lavoro, valorizzando il loro ruolo di governance dei servizi per l'impiego locali e di garanzia e uniformità di trattamento di tutti i cittadini;
f) per consentire un'adeguata erogazione e un migliore governo delle politiche attive, costituisce, ai sensi dell'articolo 18 del
g) disciplina le procedure ed individua i criteri di autorizzazione degli operatori pubblici e privati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del
h) realizza e sviluppa il sistema informativo regionale per il lavoro, nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 13 del
i) definisce i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 16 della
j) svolge l'esame congiunto previsto nelle procedure di integrazione salariale straordinaria, esprimendo motivato parere, anche in merito agli interventi gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali perché riguardanti aziende plurilocalizzate, ai sensi dell'articolo 24 del
k) svolge attività di mediazione tra le parti nelle procedure di licenziamento collettivo, previste dagli articoli 4 e 24 della
l) promuove iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario dei soggetti individuati dall'articolo 29 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità finalizzate all'incremento dell'occupabilità per l'inserimento nel mercato del lavoro;
m) favorisce l'inserimento lavorativo ed il mantenimento del posto di lavoro dei soggetti destinatari individuati dall'articolo 29, nonché incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro per i medesimi soggetti, mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali;
n) sostiene iniziative locali per l'occupazione finalizzate all'erogazione di servizi di informazione sui programmi di intervento, predisposti dagli organi competenti, volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti individuati dalla presente legge, nonché a favorire la progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale;
o) promuove e sostiene azioni positive nelle pari opportunità.
2. La Regione effettua un'attività regolare e continuativa di valutazione degli interventi di politica attiva del lavoro svolti dai servizi competenti, in raccordo con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVAL) e con l'attività di valutazione realizzata nell'ambito della programmazione del FSE e in una logica integrata con le iniziative avviate dall'ANPAL in collaborazione con l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), avvalendosi dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte (IRES) o di altri soggetti in possesso di competenze specialistiche in materia.".
3. L'articolo 6 della
"Art. 6 (Agenzia Piemonte Lavoro)
1. Per i compiti di cui al presente articolo la Regione si avvale dell'Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale, con sede a Torino.
2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
3. L'Agenzia coordina e gestisce i Centri per l'impiego di cui all'articolo 20, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della
4. La convenzione di cui all'articolo 11, comma 1, del
5. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, e collabora, d'intesa con gli uffici regionali competenti, al monitoraggio delle attività di formazione professionale. Inoltre, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale l'Agenzia svolge compiti di:
a) supporto alle attività di programmazione del FSE;
b) promozione e sostegno alla qualificazione dei tirocini, secondo quanto previsto dall'articolo 41;
c) realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall'articolo 20 della
d) gestione ed erogazione, secondo gli orientamenti definiti dalla Giunta regionale, di forme di sostegno al reddito a favore di lavoratori in difficoltà a seguito di crisi aziendali o di perdita del posto di lavoro;
e) supporto tecnico alla Consigliera o al Consigliere di parità, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del
6. L'Agenzia predispone annualmente un piano generale di attività e una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, da presentare alla Giunta regionale, che ne informa la competente commissione consiliare.
7. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, l'Agenzia può stipulare nell'ambito di ogni bacino per l'impiego convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati del territorio, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.".
4. L'articolo 9 della
5. L'articolo 11 della
"Art. 11. (Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento)
1. E' istituita, quale sede concertativa unica sulle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, la Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento, che esercita le seguenti funzioni:
a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui programmi e sugli atti di indirizzo e direttive delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, finanziati con risorse europee, nazionali e regionali, nonché sugli atti indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), o), e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro, comprese le funzioni di cui all'articolo 19 della
b) riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro predisposti dalla Regione, dall'Agenzia Piemonte Lavoro o da altri soggetti incaricati, ivi compresi gli enti bilaterali, ed esprime valutazioni sugli interventi attuati;
c) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;
d) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;
e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro;
f) promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori, opere e segnala eventuali situazioni di irregolarità.
2. La Commissione è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato con funzioni di presidente;
b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al
c) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);
d) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c);
e) il sindaco della città metropolitana di Torino o suo delegato;
f) un rappresentante dell'UPP;
g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Piemonte.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per tutta la durata della legislatura.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, con particolare attenzione alle problematiche in materia di politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento che emergono dal territorio, purché sia garantita la rappresentatività dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d).
7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto:
a) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, di formazione professionale e di orientamento;
b) il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;
c) gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.
8. La Commissione può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ed opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno; in materia di formazione professionale sono invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni delle agenzie formative.
9. Con regolamento interno è definito il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni.
10. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.".
6. Dopo il comma 4 dell'articolo 33 della
"4 bis. I datori di lavoro che ricevono contributi ai sensi della presente legge sono tenuti a non trasferire le proprie unità produttive al di fuori dei confini regionali per i successivi sette anni.
4 ter. La Regione provvede ad avviare una procedura di recupero degli importi concessi ai datori di lavoro per i quali è stato accertato il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 bis.".
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della
"1 bis. La Regione garantisce omogeneità sul proprio territorio relativamente alle modalità di gestione della legge 68/1999.".
8. Al comma 4 dell'articolo 36 della
Capo XII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 58. (Osservatorio regionale sull'endometriosi) [15]
1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale alla sanità, l'Osservatorio regionale sull'endometriosi con il compito di:
a) predisporre apposite linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare e per il controllo periodico delle pazienti affette da endometriosi;
b) elaborare programmi per la formazione e l'aggiornamento dei medici e per l'informazione delle pazienti;
c) proporre campagne di sensibilizzazione ed educazione sanitaria, specialmente nelle scuole;
d) individuare azioni e iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi;
e) analizzare i dati del Registro regionale di cui all'articolo 59 e redigere una relazione annuale sul monitoraggio dell'endometriosi;
f) coadiuvare l'Assessorato regionale nell'individuazione e promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi, in particolare nei luoghi di lavoro.
2. L'Osservatorio è composto da:
a) l'Assessore regionale alla sanità o un suo delegato, che lo presiede;
b) almeno un rappresentante di comprovata esperienza nel settore dell'endometriosi per ogni specialità medico-chirurgica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare. Per la specialità di ostetricia e ginecologia sono nominati due rappresentanti, uno ospedaliero e, sentita l'università di appartenenza, uno universitario;
c) due rappresentanti, sentiti i rispettivi enti, indicati dalle sedi regionali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro( INAIL);
d) un rappresentante competente in materia di lavoro scelto tra i dirigenti dell'Assessorato regionale del lavoro e formazione professionale;
e) un rappresentante competente in materia di integrazione socio-sanitaria scelto tra i dirigenti dell'Assessorato regionale alle politiche sociali;
f) due rappresentanti designati dalle associazioni impegnate nel sostegno alle donne affette dalla malattia;
g) un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità.
Art. 59. (Registro regionale dell'endometriosi) [16]
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale alla sanità, che ne cura la tenuta, il Registro regionale dell'endometriosi per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.
2. Il Registro di cui al comma 1 riporta il numero dei casi di endometriosi diagnosticati, con esplicito riferimento al numero di nuovi casi registrati annualmente, al fine rappresentare statisticamente l'incidenza della malattia sul territorio regionale.
3. Il Registro rileva in particolare le modalità di accertamento secondo i protocolli sanitari previsti, i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti, la qualità delle cure prestate, le conseguenze della malattia in termini funzionali.
4. I soggetti pubblici e privati accreditati dal Servizio sanitario regionale che hanno in carico pazienti affette da endometriosi sono tenuti alla raccolta e all'invio dei dati di cui ai commi 1 e 2 all'Assessorato regionale alla sanità, nel rispetto del
Art. 60. (Giornata regionale per la lotta all'endometriosi) [17]
1. E' istituita la Giornata regionale per la lotta all'endometriosi da celebrare annualmente in Piemonte nel mese di marzo.
2. In occasione della Giornata, di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni rappresentative delle pazienti e con le unità operative dedicate alla diagnosi e alla terapia dell'endometriosi e raccordandosi ai programmi predisposti dall'Osservatorio regionale sull'endometriosi, possono assumere iniziative dirette a promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sulle caratteristiche della malattia, sulla sintomatologia e sulle procedure di prevenzione delle complicanze.
Art. 61. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della
"3 bis. I comitati locali e provinciali della CRI esistenti ed operanti nella Regione al 31 dicembre 2013 si intendono autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto di infermi, ai sensi dell'articolo 2 e sono soggetti alla disciplina della presente legge.
3 ter. Entro il 30 giugno 2016 i comitati locali e provinciali della CRI, di cui al comma 3 bis, devono trasmettere alla Regione la documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto infermi.
3 quater. I comitati locali e provinciali della CRI costituiti nella Regione a partire dal 1° gennaio 2014 devono richiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 della presente legge.".
Art. 62. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della
"4 bis. La Regione, entro centottanta giorni dall'approvazione della deliberazione legislativa relativa alle ''Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015'', istituisce l'adozione da parte di tutte le strutture sanitarie, comprese quelle convenzionate con il Servizio sanitario regionale, del Fascicolo sanitario elettronico, valorizzando o utilizzando al meglio le infrastrutture tecnologiche, data-center e reti telematiche, già disponibili.
4 ter. Le aree di coordinamento prevedono, entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione legislativa relativa alle ''Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015'', l'adozione di un unico data-base su scala regionale per il censimento delle apparecchiature biomedicali.".
Art. 63. (Modifiche alla
1. All'articolo 1, comma 1, lettera f) della
2. Dopo l'articolo 5 della
"Art. 5 bis. (Deroghe per i comuni montani)
1. Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani sulla base della ripartizione del territorio di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura) o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).".
Art. 64. (Modifica alla
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della
Capo XIII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 65. (Modifica alla
1. [L'articolo 16 bis della
"Art. 16 bis (Violazione dell'obbligo di formazione)
1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, è effettuata diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento con applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.
2. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 1, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo."] [18].
Art. 66. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, fatto salvo quanto previsto agli articoli 24 e 25 in materia di aree protette.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 29 della
[2] Comma abrogato dall'art. 29 della
[3] Comma abrogato dall'art. 29 della
[4] Comma abrogato dall'art. 29 della
[5] Comma abrogato dall'art. 29 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 23 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 45 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 45 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 45 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[14] Comma aggiunto dall'art. dall'art. 2 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[18] Comma abrogato dall'art. 68 della