§ 4.4.14 - Legge regionale 16 dicembre 1987, n. 64.
Partecipazione della Regione Piemonte alla società «Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo società consortile per azioni».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 commercio
Data:16/12/1987
Numero:64


Sommario
Art. 1.      La Regione Piemonte, nell'ambito delle norme di cui alla legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (legge finanziaria 1986), di quanto previsto dall'art. 72 dello Statuto regionale e dalla legge [...]
Art. 2.      1. La Giunta Regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della «Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Società consortile per [...]
Art. 3.      I membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale della società di cui all'art. 1 la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2458 e seguenti del [...]
Art. 4.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1987, la spesa di 40 milioni di lire, a cui si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo con la denominazione «Oneri [...]
Art. 5.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


§ 4.4.14 - Legge regionale 16 dicembre 1987, n. 64.

Partecipazione della Regione Piemonte alla società «Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo società consortile per azioni».

(B.U. 23 dicembre 1987, n. 51).

 

     Art. 1.

     La Regione Piemonte, nell'ambito delle norme di cui alla legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (legge finanziaria 1986), di quanto previsto dall'art. 72 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 62/79, assume una partecipazione azionaria nella società «Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Società consortile per azioni» avente per oggetto, l'edificazione e la gestione del mercato agro-alimentare di Cuneo.

 

     Art. 2.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della «Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Società consortile per Azioni», per un valore complessivo nominale di L. 40 milioni, pari al 20% del capitale sociale.

     2. È autorizzata la contribuzione consortile della Regione per il triennio 2011-2013 fino a 70.000,00 euro annui. Agli oneri si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell'UPB DB11041 del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 [1].

 

     Art. 3.

     I membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale della società di cui all'art. 1 la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2458 e seguenti del Codice Civile, saranno nominati dal Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 10/85.

     I consiglieri di amministrazione, come sopra nominati, sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.

 

     Art. 4.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1987, la spesa di 40 milioni di lire, a cui si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo con la denominazione «Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della «Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Società consortile per azioni» e con lo stanziamento di L. 40.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1987, mediante riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 5285 dello stato di previsione della spesa.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9 e così sostituito dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2010, n. 25.