Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 23/05/2008 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) |
Art. 2. (Base imponibile per il calcolo dell'IRAP) |
Art. 3. (Determinazioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF) |
Art. 4. (Applicazione dell'articolo 15 della l.r. 22/2007) |
Art. 5. (Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale) |
Art. 6. (Misure di incentivazione all'uso del mezzo pubblico) |
Art. 7. (Realizzazione di nuove infrastrutture viarie) |
Art. 8. (Finanziamento del programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013) |
Art. 9. (Finanziamento degli interventi a titolarità regionale del PSR 2007-2013) |
Art. 10. (Programma di meccanizzazione agricola) |
Art. 11. (Aiuti alla filiera corta) |
Art. 12. (Istituzione dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) |
Art. 13. (Garanzie prestate dalla Regione) |
Art. 14. (Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro) |
Art. 15. (Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione) |
Art. 16. (Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali, organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, personale dei gruppi consiliari, degli uffici di comunicazione e [...] |
Art. 17. (Risorse per il trattamento accessorio) |
Art. 18. (Retribuzione per prestazioni straordinarie) |
Art. 19. (Pagamenti in carenza di bilancio) |
Art. 20. (Cooperazione sanitaria internazionale) |
Art. 21. (Gestione associata delle prestazioni socio-assistenziali) |
Art. 22. (Rivalutazione del sussidio alle persone affette dal morbo di Hansen) |
Art. 23. (Partecipazioni societarie di aziende sanitarie regionali. Programmi di sperimentazione gestionale) |
Art. 24. (Costituzione di società mista) |
Art. 25. (Utilizzo di fondi residui e ribassi d'asta delle opere connesse all'evento olimpico) |
Art. 26. (Disposizioni in materia di aziende turistiche locali) |
Art. 27. (Disposizioni relative agli enti a partecipazione regionale) |
Art. 28. (Intervento della Regione a favore della Fondazione Stadio Filadelfia) |
Art. 29. (Modifica del Piano di tutela delle acque) |
Art. 30. (Modifiche alla l.r. 7/2001) |
Art. 31. (Modifica della l.r. 8/2006) |
Art. 32. (Modifiche della l.r. 15/2007) |
Art. 33. (Modifiche della l.r. 75/1995) |
Art. 34. (Modifica della l.r. 17/2007) |
Art. 35. (Modifica della l.r. 23/2003) |
Art. 36. (Modifiche della l.r. 21/2006) |
Art. 37. (Modifiche della l.r. 3/2000) |
Art. 38. (Modifica alla l.r. 2/2008) |
Art. 39. (Modifica della l.r. 9/2007) |
Art. 40. (Modifica della l.r. 28/1993) |
§ 6.1.222 - L.R. 23 maggio 2008, n. 12.
Legge finanziaria per l'anno 2008.
(B.U. 23 maggio 2008, n. 21 - S.O. n. 2)
Capo I.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della
2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti così come previsto dall'articolo 2 della
Art. 2. (Base imponibile per il calcolo dell'IRAP) [1]
1. Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale "10.000 alloggi per il 2012" approvato con
Art. 3. (Determinazioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF)
1. L'articolo 1 della
Art. 4. (Applicazione dell'articolo 15 della
[1. La previsione di cui all'articolo 15 della
Art. 5. (Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)
1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali previsti dall'articolo 9 della
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 30 della
Art. 6. (Misure di incentivazione all'uso del mezzo pubblico)
1. In armonia con le iniziative assunte dalla Regione e dedicate ai lavoratori nell'ambito del piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria e per le finalità di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998 (Mobilità sostenibile nelle aree urbane), nell'esercizio finanziario 2008 vengono stanziati 200.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA07051, unità che presenta la necessaria capienza finanziaria, da destinare a misure di incentivazione del personale regionale all'uso del mezzo pubblico.
Art. 7. (Realizzazione di nuove infrastrutture viarie)
1. Al fine di conseguire una maggiore efficienza nella realizzazione e gestione di nuove infrastrutture, autostradali o extraurbane principali, la Regione individua specifiche procedure e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione regionale.
2. Per la realizzazione di tratte autostradali, o extraurbane principali di livello nazionale e regionale soggette a concessione, la Regione può avvalersi anche della finanza di progetto, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III, capo III del
3. Per la realizzazione degli interventi di livello nazionale la Regione promuove la costituzione di una società mista con ANAS s.p.a. alla quale partecipa attraverso la Società di committenza regionale (SCR) di cui alla
4. La individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 è demandata ad un apposito provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 8. (Finanziamento del programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013)
1. L'autorizzazione di spesa per il cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti di stato regionali di cui all'articolo 9, comma 2, della
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui all'UPB DA 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 [3].
Art. 9. (Finanziamento degli interventi a titolarità regionale del PSR 2007-2013)
1. Il finanziamento degli interventi a titolarità regionale previsti nel PSR 2007-2013 della Regione, di cui alla
Art. 10. (Programma di meccanizzazione agricola)
1. Ai sensi dell'articolo 4 del
2. Possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole aventi sede operativa nel territorio regionale, condotte da imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del
3. Il concorso regionale negli interessi viene concesso in forma attualizzata, in modo tale che l'aiuto non superi l'equivalente di un contributo in conto capitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del
4. L'investimento deve perseguire i seguenti obiettivi:
a) riduzione dei costi di produzione;
b) miglioramento e riconversione della produzione;
c) miglioramento della qualità;
d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
e) prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. Non sono finanziabili gli investimenti di sostituzione, così come definiti dall'articolo 2, comma 17 del
6. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le disposizioni attuative degli interventi di cui al comma 1 con l'individuazione di parametri, priorità, condizioni e procedure, nel rispetto di quanto previsto dalla
7. Con apposite convenzioni verranno disciplinati i rapporti con gli istituti di credito.
8. Agli oneri stimati in un massimo di euro 4 milioni per l'anno finanziario 2008 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2010 si fa fronte con le disponibilità della UPB DA11032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.
Art. 11. (Aiuti alla filiera corta)
1. La Regione incentiva gli interventi a favore della filiera corta come attività volta a sviluppare il rapporto diretto fra consumatore e produttore.
2. La Regione considera prioritari gli interventi posti in essere da enti locali singoli od associati a favore dello sviluppo di mercati o spazi di vendita diretta su aree pubbliche o private, a cui hanno accesso imprenditori agricoli operanti nell'ambito territoriale ove sono istituite le aree di vendita.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio provvedimento stabilisce un piano di iniziative a favore della filiera corta individuando beneficiari, attività, modalità attuative e condizioni di accesso ai finanziamenti.
4. La Regione si riserva di estendere gli interventi a favore della filiera corta anche ad imprenditori agricoli singoli od associati.
5. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, previsto in euro 1 milione per l'anno finanziario 2008 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2010, si fa fronte con le disponibilità della UPB DA11032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.
5 bis. Quota parte degli stanziamenti destinati quali aiuti alla filiera corta, anche se già trasferiti ad ARPEA ed ancora giacenti a seguito di rinunce o minori liquidazioni, possono essere utilizzati quale cofinanziamento dei contratti di filiera e di distretto istituiti dall'articolo 66 della
Art. 12. (Istituzione dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari)
1. Le giacenze accertate sui conti correnti di Finpiemonte s.p.a., derivanti dalle attività svolte come organismo pagatore regionale (OPR) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
Art. 13. (Garanzie prestate dalla Regione)
1. È stabilito in euro 400.000,00 il limite massimo entro il quale può essere prestata, a partire dall'anno finanziario 2008, garanzia fidejussoria nell'interesse della Tenuta Cannona s.r.l..
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 13 della
Art. 14. (Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)
1. È istituito nell'UPB DA15001 il fondo di cui all'articolo 2 della
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB DA15001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 [5].
Art. 15. (Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione)
1. Per fare fronte alle situazioni di effettiva criticità socio-economica locale conseguenti alle dinamiche involutive che investono in modo indifferenziato il territorio ed il sistema produttivo piemontese e che causano perdita, o rischio di perdita, del posto di lavoro è istituito, per l'anno 2008, un fondo speciale nell'UPB DA15041 pari ad euro 10,5 milioni gestito direttamente dalla Regione tramite l'Agenzia Piemonte Lavoro, in quanto servizio connesso alle politiche del lavoro che richiede l'unitario esercizio a livello regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d) della
2. Il fondo è destinato ad erogare contributi finanziari a favore di lavoratori residenti o domiciliati in Piemonte che, a causa dell'involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte rientranti nelle situazioni critiche di cui al comma 1, risultano aver percepito nel corso dell'anno 2007 un reddito sotto la soglia di euro 13.000,00 accertato tramite indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con proprio provvedimento individua i criteri di dettaglio e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2, ivi compresa l'entità del contributo e le relative fasce di reddito dei soggetti.
4. La copertura finanziaria dei contributi erogati è assicurata mediante lo stanziamento della somma di euro 10,5 milioni nell'UPB DA15041, che presenta la necessaria capienza finanziaria.
5. Gli importi relativi alla somma stanziata, per gli effetti dell'articolo 28 della
Art. 16. (Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali, organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, personale dei gruppi consiliari, degli uffici di comunicazione e di portavoce)
1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 54, 76 e 79 dell'articolo 3 della
Art. 17. (Risorse per il trattamento accessorio)
1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.
Art. 18. (Retribuzione per prestazioni straordinarie)
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato per l'attivazione della sala operativa della protezione civile e per le attività ad essa conseguenti, nonché al personale impegnato nelle attività finalizzate all'apertura al pubblico della Reggia di Venaria Reale, ivi compreso il personale con posizione organizzativa.
2. In analogia a quanto previsto al comma 1, è autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Art. 19. (Pagamenti in carenza di bilancio)
1. L'autorizzazione ad effettuare pagamenti anche in carenza del bilancio di previsione dopo il 30 aprile non è applicata alle spese obbligatorie per l'espletamento dell'incarico dei componenti della Giunta regionale e per le indennità dei Consiglieri regionali.
Art. 20. (Cooperazione sanitaria internazionale)
1. La Regione, nel quadro delle azioni di cooperazione sanitaria internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo, sostiene le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo italiano nonché le associazioni e istituzioni di volontariato internazionale, aventi sede nella Regione, responsabili dell'attuazione di specifici progetti di intervento. Tale sostegno avviene attraverso l'attività svolta dal personale sanitario volontario dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche regionali.
2. Per i fini di cui al comma 1, il personale sanitario dipendente delle strutture sanitarie pubbliche del Piemonte con contratto a tempo indeterminato, disponibile a svolgere attività di volontariato all'estero, può usufruire di un periodo di aspettativa retribuita della durata complessiva non superiore a un mese per ciascun anno solare. Tali periodi sono utilizzati per l'attuazione di specifici progetti sanitari approvati preventivamente dalla Regione.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2008, si fa fronte, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 4 della
Art. 21. (Gestione associata delle prestazioni socio-assistenziali)
1. Qualora la forma associativa adottata per lo svolgimento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 9 della
Art. 22. (Rivalutazione del sussidio alle persone affette dal morbo di Hansen)
1. L'importo del reddito annuo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della
Art. 23. (Partecipazioni societarie di aziende sanitarie regionali. Programmi di sperimentazione gestionale) [6]
1. Al fine di migliorare l'efficienza dell'organizzazione e della gestione aziendale, le aziende sanitarie possono partecipare ad organismi di natura societaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 bis, comma 4 del
2. Le sperimentazioni di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari previste dall'articolo 9 bis del
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa, per un periodo non superiore a cinque anni, su proposta delle aziende sanitarie interessate che motivano analiticamente le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le linee e gli indirizzi di programmazione sanitaria regionale. Sono inoltre assicurati gli ulteriori elementi di garanzia di cui all'articolo 9 bis, comma 2 del
4. L'attivazione della sperimentazione gestionale garantisce il perseguimento dei fini istituzionali delle aziende sanitarie coinvolte e avviene unicamente in seguito ad una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato. Gli atti della procedura di evidenza pubblica prevedono dettagliatamente gli elementi che regolano la gestione sperimentale dei servizi e la eventuale successiva trasformazione in gestione ordinaria con precisazione della durata del contratto di società in coerenza con i principi comunitari in tema di concorrenza e trasparenza. Detti elementi sono oggetto di valutazione regionale circa la coerenza con il progetto gestionale autorizzato ai sensi del comma 2.
5. Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto ed il perseguimento dell'equilibrio economico rappresentano condizioni essenziali per il mantenimento in vita delle sperimentazioni autorizzate.
6. Alla scadenza del quinquennio la Giunta regionale, previa valutazione degli esiti della sperimentazione sotto il profilo della convenienza economica, della qualità dei servizi e della conformità alla programmazione regionale, dispone la chiusura della sperimentazione ovvero la trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria. La Giunta regionale può altresì autorizzare la proroga della sperimentazione gestionale per il periodo necessario al compimento del piano di attività e del piano finanziario approvati, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni.
7. I programmi di sperimentazione gestionale autorizzati e per i quali sia già scaduto il termine quinquennale sono valutati dalla Giunta regionale al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 6. Per detti programmi, qualora il socio privato non sia stato scelto in conformità al comma 4, la trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria può essere disposta solo a seguito di una procedura ad evidenza pubblica.
8. Il provvedimento della Giunta regionale che definisce le condizioni necessarie alla trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria individua gli elementi di garanzia posti a salvaguardia dell'esercizio delle funzioni di interesse pubblico e stabilisce le condizioni attraverso cui l'azienda sanitaria addiviene alla definizione del rapporto intercorrente con il soggetto privato. In particolare prevede:
a) il pieno controllo nei processi decisionali da parte del soggetto pubblico;
b) l' obbligo di ottenere l'accreditamento regionale;
c) l'obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle previste dal tariffario regionale;
d) la definizione del rapporto contrattuale in coerenza con il fabbisogno e i vincoli definiti a livello regionale;
e) la disciplina dei rapporti finanziari fra la società e l'azienda sanitaria.
Art. 24. (Costituzione di società mista)
1. Ai sensi dell'articolo 23 la Giunta regionale può autorizzare la costituzione di una società mista fra le ASL interessate e le società Azienda Sviluppo Multiservizi, Cooperativa Sociale P.G. Frassati onlus o loro aventi causa per la gestione dell'immobile oggetto della sperimentazione gestionale ai fini sia sanitari sia socio-sanitari, di durata quinquennale, prorogabile dalla Giunta regionale di cinque anni in cinque anni sino al compimento del piano finanziario approvato dalla Giunta regionale.
Art. 25. (Utilizzo di fondi residui e ribassi d'asta delle opere connesse all'evento olimpico)
1. Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle opere olimpiche finanziate è autorizzato, ai sensi dell'articolo 53 della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nell'esercizio finanziario 2008, si provvede con le risorse dell'UPB DA17002 del bilancio regionale.
Art. 26. (Disposizioni in materia di aziende turistiche locali) [7]
[1. Al fine di agevolare il regolare funzionamento e la continuità operativa delle aziende turistiche locali (ATL), nelle more dell'adeguamento delle medesime ai principi di evidenza pubblica e di tutela della concorrenza, la Giunta regionale, per l'anno 2008, ripartisce il contributo di cui all'articolo 14 della
2. La Giunta regionale, per le ATL che adeguano i propri statuti a quanto richiamato nel comma 1, è comunque autorizzata ad acquistare, in concorso con gli altri soci pubblici e al valore nominale, le quote di capitale dismesse da parte dei soci privati e pubblici, ovvero nuove quote in sede di ricapitalizzazione.
3. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1 si fa fronte mediante le risorse stanziate nell'UPB DA17071. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 2 si fa fronte mediante lo stanziamento nell'UPB SA01052 della somma di euro 1 milione, alla cui copertura si provvede riducendo, di pari importo, la dotazione finanziaria dell'UPB DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.]
Art. 27. (Disposizioni relative agli enti a partecipazione regionale)
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio regionale le modalità di adeguamento degli enti pubblico-privati a partecipazione regionale in applicazione dell'articolo 13 del
Art. 28. (Intervento della Regione a favore della Fondazione Stadio Filadelfia)
1. Nella volontà di salvaguardare la memoria storica e sportiva della Città di Torino, la Regione Piemonte partecipa, in qualità di socio fondatore, alla costituzione della "Fondazione Stadio Filadelfia", di concerto con il Comune di Torino e il Torino FC. La Fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile.
Art. 29. (Modifica del Piano di tutela delle acque) [8]
[1. La lettera d) dell'articolo 23 del Piano di tutela delle acque, approvato con
Capo II.
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 30. (Modifiche alla
1. All'articolo 5 della
"2. La Giunta regionale, avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte (IRES), predispone ogni anno un documento di programmazione economico-finanziaria che, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale internazionale, nazionale e regionale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione ed attuazione delle politiche della Regione.
3. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali di cui all'articolo 6 della
4. La mancata deliberazione del documento di programmazione economico-finanziaria non impedisce, comunque, la presentazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e della legge finanziaria.".
Art. 31. (Modifica della
1. Dopo l'articolo 2 della
"Art. 2 bis. (Interventi per la difesa legale dei piccoli comuni)
1. La Regione può intervenire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a favore dei piccoli comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti che siano privi di ufficio legale, sostenendo direttamente le spese per l'attività di difesa legale in cause riguardanti l'applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive della Regione Piemonte o valutate di interesse comune dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale partecipa all'individuazione del professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente locale.
3. La difesa legale di cui al comma 2 viene attribuita a professionisti che si impegnino a non superare i minimi tariffari.
4. Gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono esclusi nelle cause in cui la Regione è controparte dell'ente locale.
5. Alle spese di cui ai commi 1, 3 e 4 si provvede con lo stanziamento di cui all'UPB DA05071 del bilancio regionale.".
Art. 32. (Modifiche della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della
" 3 bis. Sono previste misure particolari a favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della
" 4 bis. Il comune montano o collinare con popolazione pari o inferiore a mille abitanti può utilizzare il contributo di cui al comma 4 per iniziative volte a favorire l'inserimento di coloro che trasferiscono la residenza o dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune non montano.".
3. L'articolo 7 della
Art. 33. (Modifiche della
1. Il comma 1 ter dell'articolo 3 della
" 1 ter. Le somme di cui al comma 2 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'unità previsionale di base (UPB) DA0902 e stanziate nello stato di previsione della spesa nell'UPB DA20021.".
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della
" 1. Il termine di presentazione delle domande di contributo è stabilito annualmente dalla Giunta regionale; tali domande sono corredate di:".
Art. 34. (Modifica della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della
" 4 bis. Finpiemonte s.p.a. gestisce le risorse ad essa assegnate per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), su un conto articolato in sottoconti corrispondenti a ciascun intervento di agevolazione o di sostegno alle imprese ad essa affidato in gestione. Per far fronte a temporanee carenze di disponibilità finanziarie di singoli sottoconti o nelle more dell'accredito su singoli sottoconti delle somme assegnate dalla Regione, la società è autorizzata ad utilizzare le giacenze di altri sottoconti, da reintegrarsi immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione.".
Art. 35. (Modifica della
1. La lettera g bis) del comma 2 dell'articolo 5 della
" g bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del
Art. 36. (Modifiche della
1. Il comma 1, dell'articolo 2 della
" 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la costituzione della ''Fondazione 20 marzo 2006'', con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI, nonché interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'accoglienza turistica mediante azioni di sostegno al rafforzamento della capacità commerciale e competitiva del settore turistico. La fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile." .
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della
" 6 bis. Per la riqualificazione dell'accoglienza turistica, la Regione promuove azioni volte al rafforzamento dell'attività commerciale e competitiva dei vari componenti dell'offerta turistica per lo sviluppo delle politiche gestionali, manageriali e dell'innovazione del settore.".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della
" 1 bis. Agli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 7, pari a euro 2,350 milioni si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nella unità previsionale di base (UPB) DA17061 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
1 ter. Per il biennio 2009-2010 si fa fronte con le risorse individuate con le modalità previste dall'articolo 30 della
Art. 37. (Modifiche della
1. Dopo l'articolo 2 della
"Art. 2 bis. (Misure a sostegno della mobilità delle persone disabili)
1. Al fine di sostenere il diritto alla piena integrazione sociale e contrastare in modo efficace il rischio di emarginazione delle persone disabili, la Regione Piemonte, per il triennio 2008-2010, concede contributi diretti ad incentivare l'acquisto di autovetture attrezzate alla mobilità delle persone disabili con le seguenti modalità di trasporto:
a) servizio taxi con autovettura;
b) servizio di noleggio con conducente e autovettura.
2. I contributi sono concessi in conto capitale o in conto canone per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove di fabbrica, attrezzate ed allestite all'agevole incarrozzamento diretto delle persone disabili, anche gravi, per le quali non sia possibile prevedere il trasferimento sul sedile, fino al 20 per cento delle spese sostenute con un limite massimo di euro 3.600,00 per autovettura.
3. I contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture che alla data di presentazione della domanda di contributo abbiano più di tre anni di anzianità calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente.".
2. All'articolo 4 della
"1. I contributi non sono ripetibili rispetto allo stesso beneficiario e non sono cumulabili con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie. I contributi di cui agli articoli 2 e 2 bis sono tra loro cumulabili.".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della
" 1 bis. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 2 bis, è prevista nel triennio 2008-2010 una spesa complessiva di euro 1 milione. A tal fine è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2008, nell'unità previsionale di base (UPB) DA12032, la somma di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa. Alla copertura della spesa, per l'anno 2008, pari a euro 300.000,00, si fa fronte riducendo la disponibilità finanziaria dell'UPB DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008. Alla copertura delle spese per gli anni 2009 e 2010, stimate per ciascun anno in euro 350.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse dell'UPB DA13002 del bilancio pluriennale 2008-2010.".
Art. 38. (Modifica alla
1. All'articolo 28 della
" 2 bis. Le istanze, di cui all'articolo 2, commi 8 e 9 della
2 ter. Per i soggetti appartenenti alle casistiche riportate all'articolo 2, commi 8 e 9 della
2 quater. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina con proprio regolamento, le modalità operative e gestionali derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter.".
Art. 39. (Modifica della
1. All'articolo 54, comma 1 della
Art. 40. (Modifica della
[1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della
"1 bis. Le direzioni regionali e le aziende sanitarie regionali destinano alle convenzioni di cui all'articolo 5 della
Allegato A.
Rifinanziamento di leggi regionali di spesa (art. 1)
(Omissis)
Allegato B.
Finanziamento degli interventi regionali PSR 2007-2013 (art. 9)
(Omissis)
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 2009, n. 216, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 27 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 27 della
[6] Articolo già sostituito dall'art. 12 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 50 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 66 della