§ 5.2.32 – L.R. 11 novembre 1996, n. 33.
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 ed al bilancio pluriennale 1996/98 - II provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:11/11/1996
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi).
Art. 2.  (Variazioni di cassa).
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1995).
Art. 4.  (Reiscrizione di economie vincolate).
Art. 5.  (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1996).
Art. 6.  (Fondo regionale di sviluppo ex art. 9 l. 281/70).
Art. 7.  (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).
Art. 8.  (FRISL).
Art. 9.  (Sostituzione comma 6, art. 28 septies, l.r. 34/78).
Art. 10.  (Cofinanziamento progetti di cooperazione).
Art. 11.  (Protezione civile).
Art. 12.  (Interventi urgenti difesa suolo).
Art. 13.  (Famiglia e politiche sociali).
Art. 14.  (Sistemi integrati di beni e servizi culturali).
Art. 15.  (Interventi di politica del lavoro, sport e tempo libero).
Art. 16.  (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario).
Art. 17.  (Diritto allo studio universitario).
Art. 18.  (Interventi in agricoltura e zootecnia).
Art. 19.  (Riproduzione animale).
Art. 20.  (Artigianato).
Art. 21.  (Potenziamento delle strutture ed infrastrutture turistiche).
Art. 22.  (Industria e commercio).
Art. 23.  (Viabilità, piste ciclabili e parcheggi).
Art. 24.  (Collegamento del centro doganale di Segrate).
Art. 25.  (Navigazione interna).
Art. 26.  (Energia).
Art. 27.  (Ambiente).
Art. 28.  (Contributi per acquedotti, fognature e metanizzazione).
Art. 29.  (Interessi per ritardato pagamento).
Art. 30.  (Edilizia residenziale e patrimonio storico).
Art. 31.  (Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale).
Art. 32.  (Variazioni non finanziarie).
Art. 33.  (Modifiche ed integrazioni dell'art. 59 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34).
Art. 34.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.2.32 – L.R. 11 novembre 1996, n. 33. [1]

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 ed al bilancio pluriennale 1996/98 - II provvedimento.

(B.U. 11 novembre 1996, n. 46 – S.O. n. 1).

 

     Art. 1. (Residui attivi e passivi).

     1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, così come variati con la l.r. 27 giugno 1996, n. 14, sono confermati, nella loro entità, in quanto corrispondenti ai dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 2. (Variazioni di cassa).

     1. Al fine di adeguare la dotazione finanziaria di cassa dei sotto elencati capitoli iscritti negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, al medesimo bilancio sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è ridotta di L. 60.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 5.3.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è incrementata di L. 60.000.000.000.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1995).

     1. Il saldo finanziario disponibile dell'esercizio 1995 è determinato in L. 519.359.597.601 e risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 1995 di L. 5.765.989.762.221, ai sensi dell'art. 1, ottavo comma, della l.r. 13 settembre 1996, n. 24, di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1995, e l'avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessive di L. 5.246.630.164.620 in conseguenza delle seguenti operazioni:

     a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 4.873.740.928.256 con i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 51768 del 26 febbraio 1996 e n. 52153 del 7 marzo 1996;

     b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, ai sensi dell'art. 70 bis, ottavo comma, della l.r. n. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 155.630.196.505 con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52153 del 7 marzo 1996;

     c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 ai sensi dell'art. 71, sesto comma, della l.r. n. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 132.764.189.269 con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52153 del 7 marzo 1996;

     d) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, della somma di L. 60.910.000.000 come saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio precedente;

     e) impiego, ai sensi dell'art. 43 della l.r. n. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di fondi globali iscritti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1994 per un importo complessivo di L. 1.000.000.000 a copertura della spesa autorizzata per l'anno 1996 dalla l.r. del 22 aprile 1996, n. 9;

     f) iscrizione anticipata ai sensi dell'art. 50, secondo comma e dell'art. 70 bis della l.r. n. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 di L. 22.584.850.590 di cui all'art. 7, terzo comma, della l.r. 16 febbraio 1996, n. 2.

     2. Il saldo finanziario positivo di cui al comma precedente viene destinato alla riduzione del disavanzo previsto per l'anno in corso per L. 219.359.597.601.

     3. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     4. Al bilancio pluriennale 1996-1998 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     5. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 1996, in relazione a quanto disposto dai precedenti commi, sono pari a L. 337.120.000.000 di competenza e a L. 37.120.000.000 di cassa.

 

     Art. 4. (Reiscrizione di economie vincolate).

     1. In relazione all'utilizzo anticipato di economie vincolate per L. 22.584.850.590 di cui al terzo comma dell'art. 7 della l.r. 16 febbraio 1996, n. 2, ed alla corrispondente iscrizione della somma suddetta sui capitoli di spesa relativi ad annualità vincolate pregresse e considerato che con d.p.g.r. n. 52153 del 7 marzo 1996 si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 1996 (ex art. 50 della l.r. 34/78) il fondo 5.3.3.2.2797 integralmente senza tener conto dell'avvenuto utilizzo anticipato dell'economia di L. 22.584.850.590, al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. In conseguenza delle variazioni disposte con il precedente comma, l'utilizzazione anticipata del saldo finanziario di cui al primo comma dell'art. 3 viene ridotta di L. 22.584.850.590 ed il saldo finanziario disponibile viene incrementato di pari importo (voce 9991).

 

     Art. 5. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1996).

     1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1996 viene determinato in L. 165.386.177.248 in conformità con quanto disposto dall'art. 1, nono comma, della l.r. 13 settembre 1996, n. 24 «Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1995».

     2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 la voce «Fondo iniziale di cassa» è determinata in L. 165.386.177.248.

     3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 5.3.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è incrementata di L. 165.386.177.248.

 

     Art. 6. (Fondo regionale di sviluppo ex art. 9 l. 281/70).

     1. La quota variabile del fondo regionale di sviluppo di cui alla lett. b) dell'art. 3 della l. 158/90, a seguito della deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995, è incrementata di L. 13.256.309.060.

     2. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4043 «Quota regionale del fondo regionale di sviluppo - quota anni precedenti» è incrementata di L. 13.256.309.060.

     3. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 1996 pari a L. 13.256.309.060 sono destinate alla copertura finanziaria dei successivi articoli.

 

     Art. 7. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).

     1. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 sono autorizzate le sottoindicate variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996:

     (Omissis).

     2. All'onere di L. 171.455.159.650 di competenza e di cassa di cui al precedente comma, si provvede, quanto alla competenza, per L. 143.870.309.060 mediante utilizzo delle maggiori risorse di cui al precedente art. 3 e per L. 22.584.850.590 mediante utilizzo delle maggiori risorse di cui al precedente art. 4, quanto alla cassa, per L. 37.120.000.000 mediante utilizzo delle maggiori risorse di cui al precedente art. 3 e per L. 129.335.159.650 mediante riduzione della dotazione finanziaria di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736, quanto a L. 5.000.000.000 di competenza e di cassa, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 8. (FRISL).

     1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della l.r. n. 33/91, e successive modificazioni ed integrazioni, le allegate schede di disciplina dell'iniziativa riqualificazione urbana e del territorio montano.

     2. Ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 33/91 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 1996/98 la concessione di contributi in capitale a rimborso di L. 128.306.000.000 di cui L. 68.306.000.000 per l'esercizio finanziario 1996, L. 50.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1997 e L. 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1998 per le seguenti iniziative:

     a) anziani-handicappati: L. 48.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1996 e L. 30.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1997;

     b) trattamento rifiuti: L. 306.000.000 per l'esercizio finanziario 1996;

     c) riqualificazione urbana: L. 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1997 e L. 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1998;

     d) viabilità primaria: L. 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1996;

     e) territorio montano: L. 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1997;

     f) viabilità minore: L. 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1996.

     3. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma a norma dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Sono ridotte le autorizzazioni di spesa disposte dal secondo comma, art. 7 della l.r. 27 giugno 1996, n. 14, relativamente alle iniziative «Trattamento rifiuti» e «Montagna», per la parte non ancora utilizzata e corrispondente rispettivamente a L. 8.500.000.000 e L. 6.500.000.000.

     5. Alla determinazione della spesa per gli anni 1997 e 1998, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Nell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego del «Fondo globale per finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e pluriennale 1996- 1998, è introdotta la seguente spesa:

     1.5.1.2.9643 «Iniziativa tutela acque» con la dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 1997 di L. 5.000.000.000.

     7. All'onere di L. 68.306.000.000 di competenza e di L. 30.306.000.000 di cassa, per l'esercizio finanziario 1996, si provvede per L. 38.306.000.000 con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante riduzione di L. 306.000.000 della dotazione finanziaria del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736, per L. 15.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 1.5.2.2.9714 e per L. 15.000.000.000 di competenza e di cassa con le risorse resesi disponibili in corrispondenza delle riduzioni di autorizzazione di spesa disposte dal precedente quarto comma.

     8. L'onere di L. 65.000.000.000 di cui ai precedenti secondo e sesto comma relativo agli esercizi finanziari 1997 e 1998, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996-1998 al «Quadro di previsione delle spese» di parte II «Spese per programmi di sviluppo» per L. 55.000.000.000 all'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti» tabella relativa alle «previsioni di spesa riferite a leggi operanti» e per L. 10.000.000.000 all'obiettivo 1.5.2. «Progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» tabella relativa «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     9. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     10. Al bilancio pluriennale 1996-1998, anno 1997, al «Quadro di previsione delle spese» di parte II «Spese per programmi di sviluppo» obiettivo 1.5.1. «FRISL», le previsioni di spesa d'investimento in capitale riferite a «Nuovi provvedimenti legislativi» sono incrementate di L. 5.000.000.000, quelle riferite a «Leggi operanti» sono incrementate di L. 60.000.000.000.

 

          Art. 9. (Sostituzione comma 6, art. 28 septies, l.r. 34/78).

     1. Il comma sesto dell'art. 28 septies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, è sostituito come segue:

     (Omissis).

     2. La costituzione in mora per i versamenti dovuti e non effettuati relativi al 1996 è disposta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La sanzione per il ritardato pagamento di cui al precedente primo comma non si applica ai versamenti relativi al 1996 già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

     Art. 10. (Cofinanziamento progetti di cooperazione).

     1. Per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 1 della l.r. 9 dicembre 1994, n. 38, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 540.000.000.

     2. All'onere di L. 540.000.000 di cui al precedente comma si provvede con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.3.1.3854 «Spese per il cofinanziamento di progetti di cooperazione approvati dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero affari esteri e da organismi comunitari ed internazionali» è incrementata di L. 540.000.000.

 

     Art. 11. (Protezione civile).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 per le finalità previste dalla l.r. 12 maggio 1990, n. 54, la spesa di L. 800.000.000 di cui:

     a) L. 400.000.000 per le finalità previste dagli artt. 11, 28 e 29;

     b) L. 200.000.000 per le finalità previste dal sesto comma dell'art. 25 e dal terzo comma dell'art. 26;

     c) L. 200.000.000 per le finalità previste dagli artt. 9, 22 e 25.

     2. All'onere complessivo di L. 800.000.000 previsto dal precedente comma si provvede con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Interventi urgenti difesa suolo).

     1. E' autorizzata la spesa di L. 28.377.831, per l'anno 1996, a copertura della mancata reiscrizione, nell'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 50, 5° comma, della l.r. 34/78, successivamente modificato dall'art. 77 della l.r. 29 aprile 1995, n. 37, della somma precedentemente accertata al capitolo 2.1.2414 e assegnata alla regione ai sensi della l. 470/87.

     2. All'onere di L. 28.377.831, per il 1996, previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo «Spese per il programma IRER di valutazione sistematica dello stato delle infrastrutture e dell'impatto del FRISL» iscritto al capitolo 1.2.7.1.3358 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 1, settore 4, obiettivo 1 è istituito il capitolo 1.4.1.1.4277 «Interventi urgenti per il ripristino dei beni e delle opere danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel luglio 1987» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 28.377.831.

 

     Art. 13. (Famiglia e politiche sociali).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa complessiva di L. 19.890.000.000 di cui:

     a) L. 170.000.000 di parte corrente per contributi per la modifica agli strumenti di guida a favore di titolari di patenti speciali ex art. 27, legge 104/92 e di cui al sesto comma dell'art. 72 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) L. 9.000.000.000 in conto capitale per le finalità previste dall'art. 44 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) L. 10.000.000.000 in conto capitale per le finalità previste dall'art. 47, terzo comma, della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) L. 220.000.000 di parte corrente per le iniziative di formazione e qualificazione professionale dei volontari di cui all'art. 6, primo comma, lett. b) della l.r. 24 luglio 1993, n. 22;

     e) L. 400.000.000 in conto capitale per le finalità previste dal primo comma, lett. b) dell'art. 2 e del primo comma, lett. e) dell'art. 1 della l.r. 28 marzo 1994, n. 7;

     f) L. 100.000.000 per le iniziative di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 2 della l.r. 28 marzo 1994, n. 7.

     2. All'onere di L. 19.890.000.000 previsto dal precedente comma si provvede, per L. 10.390.000.000 con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736, per L. 500.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 e per L. 9.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 14. (Sistemi integrati di beni e servizi culturali).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 29 aprile 1995, n. 35 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 3.600.000.000 di cui:

     a) L. 3.100.000.000, ai sensi dell'art. 1, lett. b);

     b) L. 500.000.000, ai sensi dell'art. 1, lett. c).

     2. All'onere complessivo di L. 3.600.000.000 di cui al precedente comma si provvede per L. 3.100.000.000 con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 e per L. 500.000.000 con la riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.10.1.3836 «Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 15. (Interventi di politica del lavoro, sport e tempo libero).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 27 aprile 1991, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa complessiva di L. 1.200.000.000 di cui:

     a) L. 500.000.000 di parte corrente a favore di enti pubblici economici ed imprese, costituite anche in forma cooperativa, per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, ai sensi dell'art. 3;

     b) L. 500.000.000 di parte corrente per la predisposizione di progetti territoriali di inserimento nel lavoro, ai sensi dell'art. 4;

     c) L. 200.000.000 di parte corrente per interventi volti a promuovere le pari opportunità, ai sensi dell'art. 6.

     2. Per le finalità previste all'art. 4, primo comma, lett. c) della l.r. 10 dicembre 1986, n. 68 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 2.000.000.000.

     3. Per le finalità previste dalla l.r. 1° giugno 1993, n. 16, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la spesa complessiva di L. 5.850.000.000 di cui:

     a) L. 5.500.000.000 per le finalità previste dall'art. 11, primo comma, lett. b) e quarto comma;

     b) L. 350.000.000 per le finalità previste dall'art. 11, primo comma, lett. a).

     4. La dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.2.1.1.546 «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è incrementata di L. 2.000.000.000.

     5. All'elenco delle spese da finanziare con l'impiego del fondo globale 5.2.1.1.546 «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, è inserita la voce di spesa 3.1.2.1.9003 «Interventi per la riduzione dell'orario di lavoro» con la dotazione finanziaria riferita al 1996 di L. 2.000.000.000.

     6. Per i programmi di cui alla lett. a) dell'art. 3, della l.r. 29 aprile 1988, n. 24, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la concessione di un contributo di L. 200.000.000.

     7. Per le finalità previste dall'art. 23 della l.r. 11 novembre 1994, n. 29, è autorizzata per il 1996 la spesa di L. 300.000.000.

     8. All'onere di L. 11.550.000.000 previsto dai precedenti commi, si provvede per L. 6.300.000.000 con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 e per L. 5.250.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     9. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 16. (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario).

     1. In seguito all'istituzione, con la legge 549/95, art. 3, ventesimo comma, della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio della regione, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Alla determinazione della spesa di cui al precedente primo comma si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1997 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Al bilancio pluriennale 1996-1998 «Quadro di previsione delle entrate» sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 17. (Diritto allo studio universitario).

     1. Per l'attuazione del diritto allo studio nelle università mediante l'utilizzo dei proventi di cui all'art. 43 primo e secondo comma della l.r. 25 novembre 1994, n. 33, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 7.000.000.000.

     2. All'onere di L. 7.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede con i maggiori introiti del capitolo 3.5.3551 «Proventi derivanti da contributi e tasse universitarie» dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 18. (Interventi in agricoltura e zootecnia).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la spesa complessiva di L. 10.313.000.000 per interventi programmati in agricoltura di cui:

     a) L. 1.250.000.000 per il finanziamento del programma di attività dell'ente regionale di sviluppo agricolo (ERSAL) di cui all'art. 3 della l.r. 21 luglio 1979, n. 35;

     b) L. 2.950.000.000 per i programmi di miglioramento, potenziamento ed ampliamento del demanio forestale dell'azienda regionale delle foreste, di cui alla l.r. 2 gennaio 1980, n. 4;

     c) L. 5.000.000.000 per il concorso regionale sugli interessi dei prestiti per la conduzione aziendale di cui all'art. 2, lett. d) della l.r. 7 marzo 1991, n. 6;

     d) L. 400.000.000 per il programma di attività del centro regionale per l'incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e cerealicoltura di cui all'art. 2 della l.r. 28 febbraio 1986, n. 6;

     e) L. 213.000.000 per l'esecuzione delle prove annuali delle novità vegetali e la protezione brevettuale trasferita alla regione ai sensi dell'art. 12, primo comma, della l. 24 dicembre 1993, n. 537;

     f) L. 500.000.000 per l'attività di ricerca e sperimentazione prevista dall'art. 1, terzo comma, lett. a) della l.r. 12 settembre 1986, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. L'autorizzazione disposta per il 1996 dalla l.r. 27 giugno 1996, n. 14, all'art. 39, primo comma, lett. q), è ridotta di L. 500.000.000, ed all'art. 39, primo comma, lett. s) è ridotta di L. 5.000.000.000.

     3. All'onere di L. 10.313.000.000 di cui al primo comma, si provvede per L. 4.813.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento del piano agricolo e forestale regionale - assegnazioni vincolate» iscritto al capitolo 5.2.2.2.4140 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, e per L. 5.500.000.000 con le risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente secondo comma.

     4. E' altresì autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la spesa complessiva di L. 40.932.456.500 di cui:

     a) L. 2.000.000.000 per il programma di interventi a favore del consorzio Est-Ticino-Villoresi di cui alla l.r. 29 aprile 1995, n. 38;

     b) L. 1.000.000.000 per la manutenzione idraulico-agrario-forestale e per i lavori di pronto intervento per calamità naturali di cui all'art. 3 della l.r. 5 aprile 1976, n. 8;

     c) L. 500.000.000 per la concessione di contributi per i piani di sviluppo agrituristico di cui all'art. 4 della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3;

     d) L. 200.000.000 quale contributo di adesione al centro di ricerche biotecnologiche dell'Università Cattolica di Piacenza di cui alla l.r. 20 aprile 1995, n. 28;

     e) L. 2.000.000.000 per contributi per il miglioramento del bestiame di cui all'art. 2, lett. a), della l.r. 3 febbraio 1983, n. 8;

     f) L. 1.500.000.000 per la promozione della commercializzazione in agricoltura e la valorizzazione della produzione di cui alla lett. f) dell'art. 2 della l.r. 7 marzo 1991, n. 6;

     g) L. 10.500.000.000 per l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica di cui al primo comma dell'art. 39 della l.r. 26 novembre 1984, n. 59;

     h) L. 200.000.000 per studi e ricerche d'interesse generale della bonifica di cui all'art. 38, primo comma, lett. e) della l.r. 26 novembre 1984, n. 59;

     i) L. 700.000.000 per le spese di gestione e di sollevamento delle acque irrigue e di colo dei consorzi di bonifica di cui all'art. 39, quinto e settimo comma, della l.r. 26 novembre 1984, n. 59;

     l) L. 1.500.000.000 per gli interventi a favore delle infrastrutture agricole di cui all'art. 2, secondo comma, della l.r. 7 marzo 1991, n. 6;

     m) L. 6.500.000.000 per l'attività di cui all'art. 1, terzo comma, lett. b) della l.r. 12 settembre 1986, n. 47, così come modificata dalla l.r. 30 novembre 1991, n. 32;

     n) L. 7.000.000.000 per interventi a favore delle strutture cooperativistiche di cui all'art. 4, secondo comma, della l.r. 30 novembre 1991, n. 29;

     o) L. 350.000.000 per i programmi di miglioramento, potenziamento ed ampliamento del demanio forestale dell'Azienda regionale delle foreste di cui alla l.r. 2 gennaio 1980, n. 4;

     p) L. 1.000.000.000 per la razionalizzazione del processo produttivo in montagna di cui all'art. 2 della l.r. 30 novembre 1991, n. 30;

     q) L. 2.000.000.000 per lo sviluppo della qualità delle colture di montagna di cui all'art. 3 della l.r. 30 novembre 1991, n. 30;

     r) L. 482.456.500 quale cofinanziamento regionale FEAOG-O dell'iniziativa comunitaria di miglioramento della silvicoltura (reg. CEE 867/90);

     s) L. 2.000.000.000 per gli interventi previsti dai piani di miglioramento aziendale di cui all'art. 2 della l.r. 30 novembre 1991, n. 31;

     t) L. 1.500.000.000 per i contratti di protezione ambientale di cui all'art. 5, secondo comma, della l.r. 30 novembre 1991, n. 30.

     5. Sono ridotte le autorizzazioni disposte per il 1996 dalla l.r. 27 giugno 1996, n. 14, all'art. 31 per L. 500.000.000 ed all'art. 35 per L. 1.500.000.000.

     6. All'onere di L. 40.932.456.500 di cui al precedente comma, si provvede per L. 13.256.309.060 mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili di cui al precedente art. 6, per L. 12.843.690.940 con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736, per L. 12.832.456.500 mediante utilizzo per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e per L. 2.000.000.000 con le risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione dell'autorizzazione di cui al precedente quinto comma.

     7. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 19. (Riproduzione animale).

     1. In relazione a quanto previsto dalla l. 15 gennaio 1991, n. 30 «Disciplina della riproduzione animale» ed in particolare dall'art. 29 del relativo regolamento di esecuzione adottato con d.m. 13 gennaio 1994, n. 172 e recepito in sede regionale con d.g.r. 17179 del 1° agosto 1996, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, della somma di L. 375.000.000, relativa al rilascio della modulistica riguardante la certificazione di interventi fecondativi ed embrionali ed all'attività di stampa e distribuzione della modulistica stessa, nonché per l'elaborazione dei dati raccolti.

     2. L'assunzione degli impegni sul capitolo di spesa è subordinata all'avvenuto accertamento di una somma di pari importo sul capitolo di entrata.

     3. Alla determinazione delle somme da iscrivere agli stati di previsione delle entrate e delle spese dei bilanci regionali, si provvederà, a decorrere dal 1997, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi.

     4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 20. (Artigianato).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la spesa complessiva di L. 5.700.000.000 per interventi nel campo dell'artigianato di cui:

     a) L. 700.000.000 per la revisione degli albi provinciali e circondariali delle imprese artigiane di cui al quinto comma dell'art. 33 della l.r. 73/89;

     b) L. 3.000.000.000 per la localizzazione di imprese artigiane di cui all'art. 3 della l.r. 3 luglio 1981, n. 33 e all'art. 12, primo comma, lett. b) della l.r. 9 settembre 1989, n. 40;

     c) L. 2.000.000.000 per contributi al fondo consortile ed al capitale sociale di consorzi artigiani di cui all'art. 21 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17.

     2. All'onere di L. 5.700.000.000 di cui al precedente comma, si provvede per L. 700.000.000 mediante utilizzo per pari quota della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.2.1.2874 «Spese per le elezioni degli artigiani a componenti delle commissioni provinciali e circondariali nonché per i componenti dei seggi elettorali», per L. 5.000.000.000 con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 21. (Potenziamento delle strutture ed infrastrutture turistiche).

     1. Per le finalità di cui all'art. 2 della l.r. 27 giugno 1988, n. 36, è autorizzata per gli anni 1996 e 1997 la spesa di L. 25.000.000.000, di cui L. 3.000.000.000 per il 1996 e precisamente:

     a) contributi in capitale ai comuni di L. 6.000.000.000 per il 1996- 1997 di cui L. 2.000.000.000 per il 1996;

     b) contributi in capitale di L. 2.000.000.000 per il 1997 ai consorzi di comuni e comunità montane;

     c) contributi in capitale di L. 2.000.000.000 per il 1997 ad enti ad associazioni senza fine di lucro;

     d) contributi in capitale di L. 6.000.000.000 per il 1996-1997 di cui L. 1.000.000.000 per il 1996 ad imprese, consorzi di imprese e cooperative;

     e) contributi in capitale di L. 2.000.000.000 per il 1997 a società con partecipazione pubblica non inferiore al 20%;

     f) contributi in capitale di L. 1.000.000.000 per il 1997 a cooperative di garanzia fidi e loro consorzi per agevolazioni finanziarie agli operatori turistici;

     g) contributi in capitale di L. 6.000.000.000 per il 1997 sull'ammontare degli interessi di cui all'art. 14 della l.r. 36/88.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio finanziario 1997 nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per l'anno 1997 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio finanziario ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere di L. 22.000.000.000 di cui al precedente primo comma, relativo all'esercizio finanziario 1997, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996-1998 al «Quadro di previsione delle spese» di parte II, «Spese per programmi di sviluppo», obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

     5. All'onere di L. 3.000.000.000, per il 1996, previsto dal precedente primo comma, si provvede con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     7. Tra i seguenti capitoli di spesa 3.4.5.2.2495, 3.4.5.2.2496, 3.4.5.2.2497, 3.4.5.2.2498, 3.4.5.2.2499, 3.4.5.2.2500, 3.4.5.2.2501 e 3.4.5.2.2502 possono essere effettuate variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, settimo comma quinquies, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 22. (Industria e commercio).

     1. E' autorizzata la spesa complessiva di L. 60.100.000.000 per il 1996-1997 per interventi nel settore dell'industria e commercio di cui L. 23.600.000.000 per il 1996:

     a) L. 100.000.000 per il 1996 per programmi di cui all'art. 3 della l.r. 6 luglio 1981, n. 36;

     b) L. 6.500.000.000 complessivamente per il 1996 e il 1997 di cui L. 4.500.000.000 per il 1996 per gli interventi di riequilibrio territoriale del sistema industriale a favore di province, comunità montane e consorzi di enti locali e singoli comuni di cui all'art. 3 della l.r. 3 luglio 1981, n. 33;

     c) L. 4.000.000.000 complessivamente per il 1996 e 1997, di cui L. 2.000.000.000 per il 1996 per la promozione e la realizzazione di servizi reali alla produzione e per il miglioramento delle condizioni ambientali a favore di province, comunità nonché a società d'intervento appositamente convenzionate di cui all'art. 3 della l.r. 3 luglio 1981, n. 33;

     d) L. 4.000.000.000 per il 1997 per l'attuazione di programmi di sviluppo e progetti innovativi di cui all'art. 3, terzo comma, della l.r. 22 febbraio 1991, n. 7;

     e) L. 16.000.000.000 complessivamente per il 1996 e 1997 di cui L. 6.000.000.000 per il 1996 per lo sviluppo della qualità delle lavorazioni e dei prodotti delle piccole imprese ed aziende artigiane di cui all'art. 4, primo comma, della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7;

     f) L. 10.000.000.000 per il 1997 per la promozione delle innovazioni nelle piccole imprese ed aziende artigiane di cui all'art. 5, primo comma, della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7;

     g) L. 11.000.000.000 per il 1996 per la predisposizione o l'ampliamento di aree attrezzate e per le altre iniziative di cui all'art. 6 della l.r. 15 novembre 1994, n. 30;

     h) L. 6.000.000.000 per il 1997, per il contributo in capitale, a Federfidi Lombarda s.r.l. di cui all'art. 1, secondo comma, della l.r. 6 gennaio 1979, n. 4;

     i) L. 2.500.000.000 per il 1997, per l'elaborazione di progetti di riconversione dell'industria bellica, di cui all'art. 4, secondo comma, della l.r. 11 marzo 1994, n. 6.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma, lett. b), c), d), e), f) e h) del presente articolo, ai sensi dell'art. 25, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per il 1997, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Le seguenti autorizzazioni disposte per il 1996 sono ridotte per i seguenti importi:

     a) L. 480.000.000, autorizzazione dell'art. 47, primo comma lett. b) della l.r. 29 aprile 1995, n. 37;

     b) L. 7.000.000.000, autorizzazione dell'art. 48, primo comma lett. a) della l.r. 29 aprile 1995, n. 37.

     5. L'onere di L. 34.000.000.000 di cui al precedente primo comma, lett. b), c), d), e), f) e h), relativo all'esercizio finanziario 1997, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1996/1998, «Quadro di previsione delle spese» di parte II «Spese per programmi di sviluppo» all'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

     6. L'onere di L. 2.500.000.000 di cui al precedente primo comma, lett. i) trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1996/1998, al «Quadro di previsione delle spese» di parte I «Spese per funzioni normali» all'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

     7. Alla determinazione della spesa di cui al precedente primo comma lett. i), si provvederà per il 1997, con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 23, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. All'onere di L. 23.600.000.000 di cui al precedente primo comma, per il 1996, si provvede per L. 7.480.000.000 mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili in seguito alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente quarto comma, per L. 14.500.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e per L. 1.620.000.000 con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     9. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     10. Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1996, all'ambito 3, settore 4, obiettivo 8, è istituito il capitolo 3.4.8.2.4247 «Contributi della regione alla Federfidi Lombarda S.r.l.».

     11. Al quadro di previsione delle spese di parte II del bilancio pluriennale 1996-1998, tabella riferita a leggi operanti, all'obiettivo 3.4.8. «Sostegno e servizi finanziari alle imprese», la previsione di spesa in capitale per il 1997 è incrementata di L. 6.000.000.000.

 

     Art. 23. (Viabilità, piste ciclabili e parcheggi).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa complessiva di L. 7.000.000.000 di cui:

     a) L. 5.000.000.000 per la concessione di contributi in capitale a comuni, consorzi di comuni e comunità montane, per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 15 luglio 1982, n. 39;

     b) L. 2.000.000.000 per la concessione di contributi in capitale a province, comuni e loro consorzi per le finalità previste dall'art. 8, primo comma della l.r. 27 novembre 1989, n. 65 e successive modificazioni.

     2. All'onere di L. 7.000.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede per L. 4.000.000.000 con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 e per L. 3.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Per le finalità previste dalla l.r. 29 novembre 1979, n. 68 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 200.000.000.

     4. All'onere di L. 200.000.000 di cui al precedente terzo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.7.1.3358 «Spese per il programma IRER di valutazione sistematica dello stato delle infrastrutture e dell'impatto del FRISL» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 24. (Collegamento del centro doganale di Segrate).

     1. Per le finalità di cui all'art. 9 della L.C.R. del 17 luglio 1996, n. 041 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 20.000.000.000.

     2. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 4, settore 2, obiettivo 4 è istituito il capitolo 4.2.4.2.4278 «Contributi in capitale per la realizzazione del collegamento del centro doganale intermodale di Segrate alla tangenziale Est di Milano» con la dotazione finanziaria di competenza di L. 20.000.000.000.

 

     Art. 25. (Navigazione interna).

     1. In relazione all'occupazione abusiva di zone portuali della navigazione interna di pertinenza del demanio regionale, di cui alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 61, ed alle conseguenti spese connesse al deposito dei barconi sprovvisti di concessione, rimossi dal Naviglio Grande e Pavese, negli stati di previsione delle entrate e delle spese dei bilanci regionali, viene autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1996 l'iscrizione delle relative spese e delle entrate alla cui determinazione si provvede annualmente con legge di bilancio:

     (Omissis).

 

     Art. 26. (Energia).

     1. Al bilancio pluriennale 1996-1998, al «Quadro di previsione delle spese» di parte II, «Spese per programmi di sviluppo» obiettivo 4.3.7. «Risparmio energetico», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi» le previsioni di spesa d'investimento in capitale, sono incrementate di L. 45.000.000.000 per il 1997 e di L. 8.120.406.655 per il 1998.

     2. La dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è incrementata di L. 60.000.000.000.

     3. Nell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è inserita la voce 4.3.7.2.9644 «Fondo per interventi in campo energetico» con la dotazione finanziaria di L. 60.000.000.000 per il 1996, di L. 45.000.000.000 per il 1997 e di L. 8.120.406.655 per il 1998.

     4. All'onere di L. 60.000.000.000 per il 1996, si provvede per L. 30.000.000.000 con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 e per L. 30.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     5. L'onere di L. 53.120.406.655 per il 1997 e 1998 di cui al precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1996-1998 al quadro di previsione delle spese di parte II, «Spese per programmi di sviluppo», obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

     6. Al bilancio pluriennale 1996-1998, al «Quadro di previsione delle spese» di parte II, sono apportate le seguenti variazioni:

     - nella tabella riferita a nuovi provvedimenti legislativi, all'obiettivo 4.3.7. «Risparmio energetico» le previsioni di spesa d'investimento, sono incrementate di L. 45.000.000.000 per il 1997 e di L. 8.120.406.655 per il 1998.

     7. Per il sostegno di progetti di risparmio energetico di cui all'art. 1, della l.r. 15 settembre 1989, n. 50, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la concessione di contributi in capitale di L. 1.000.000.000 a favore di Finlombarda S.p.A.

     8. Per la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici di cui all'art. 6, della l.r. 12 dicembre 1994, n. 40, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la concessione di contributi in capitale di L. 2.000.000.000.

     9. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui ai precedenti commi settimo e ottavo, si provvede con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     10. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 27. (Ambiente).

     1. La dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è incrementata di L. 1.800.000.000.

     2. All'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali in capitale, allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è inserita la voce 4.3.2.2.9649 «Oneri pregressi relativi a progetti di tutela ambientale (Piano Lambro)» con la dotazione finanziaria di L. 1.800.000.000.

     3. La dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996» è incrementata di L. 1.000.000.000.

     4. Nell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali di parte corrente, allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1996, la dotazione finanziaria della voce 4.3.1.1.9047 «Censimento impianti ambientali aree zootecnia» è incrementata di L. 1.000.000.000.

     5. All'onere di L. 2.800.000.000 per il 1996, di cui ai precedenti commi, si provvede con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     6. Per la realizzazione del sistema di informazione territoriale di cui all'art. 1 della l.r. 4 giugno 1979, n. 29 ed in relazione alle convenzioni stipulate il 17 febbraio 1992 e 23 marzo 1994, con la presidenza del consiglio dei ministri che impegnano la regione alla realizzazione di un progetto di cartografia geologica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 1.000.000.000.

     7. Alla determinazione della spesa di cui al precedente comma per gli anni successivi, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. Per le finalità previste dalla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la concessione di contributi in capitale per L. 8.600.000.000 di cui:

     a) L. 7.000.000.000 per l'acquisizione di aree e per gli interventi di cui agli artt. 5, 17, settimo comma, lett. a) e 24, nono comma;

     b) L. 500.000.000 per la realizzazione e trasformazione dei sentieri, punti di sosta e capanni di ricovero di cui all'art. 9, terzo comma, lett. d);

     c) L. 1.000.000.000 per l'acquisizione di aree dei parchi locali di interesse sovracomunale di cui all'art. 34, secondo comma;

     d) L. 100.000.000 per programmi finalizzati alla realizzazione di stazioni sperimentali locali di interesse ambientali ed ecologico, di cui all'art. 41, quarto comma.

     9. Per le finalità previste dalla l.r. 13 luglio 1984, n. 35 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la spesa in capitale di L. 2.200.000.000:

     a) L. 1.000.000.000 per contributi per la realizzazione di reti provinciali di rilevamento atmosferico ai sensi del primo comma dell'art. 5;

     b) L. 1.200.000.000 per spese per l'acquisto di attrezzature tecniche per il coordinamento dei servizi provinciali di rilevamento atmosferico ai sensi dell'art. 6.

     10. Per la bonifica di terreni degradati di cui all'articolo 24 della l.r. 7 giugno 1980, n. 94 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la spesa in capitale di L. 24.000.000.000.

     11. In relazione a quanto previsto al quarto comma, lett. f) dell'art. 7 ed all'art. 7 bis della l.r. 7 giugno 1980, n. 94, così come modificata dalla l.r. 10 settembre 1984, n. 54, è autorizzata l'iscrizione, negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, della somma di L. 750.000.000 derivante dall'escussione di garanzie finanziarie prestate da privati per l'attività di smaltimento rifiuti da reimpiegare per la bonifica ed il ripristino, nonché il risarcimento di danni derivanti all'ambiente.

     12. All'onere di L. 35.800.000.000 di cui ai precedenti sesto, ottavo, nono e decimo comma, si provvede per L. 21.800.000.000 con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 e per L. 14.000.000.000 mediante utilizzo per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     13. Al bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 28. (Contributi per acquedotti, fognature e metanizzazione).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa complessiva di L. 40.000.000.000 di cui:

     a) L. 20.000.000.000 per la costruzione o il completamento di impianti di depurazione e relativi condotti di allacciamento, di cui all'art. 1 della l.r. 28 aprile 1984, n. 23;

     b) L. 20.000.000.000 per la costruzione o il completamento di infrastrutture di acquedotto di cui all'art. 1 della l.r. 10 settembre 1984, n. 53.

     2. All'onere complessivo di L. 40.000.000.000 previsto dal precedente comma si provvede per L. 20.000.000.000 con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e per le rimanenti L. 20.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     4. La dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è incrementata di L. 4.000.000.000.

     5. Al bilancio pluriennale 1996-1998, anni 1997 e 1998, al «Quadro di previsione delle spese» di parte II «Spese per programmi di sviluppo» obiettivo 4.4.6. «Interventi diversi», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi» le previsioni di spesa d'investimento in capitale sono incrementate rispettivamente di L. 6.000.000.000 e di L. 14.000.000.000.

     6. Nell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e al bilancio pluriennale 1996-1998, è introdotta la seguente spesa:

     - 4.4.6.2.9639 «Metanizzazione dell'Alta Valtellina e dell'Alta Valle Camonica» con la dotazione finanziaria per il 1996 di L. 4.000.000.000, per il 1997 di L. 6.000.000.000 e per il 1998 di L. 14.000.000.000.

     7. All'onere di L. 4.000.000.000 di cui al quarto comma, relativo all'esercizio finanziario 1996, si provvede con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     8. L'onere di L. 6.000.000.000, per il 1997 e di L. 14.000.000.000 per il 1998, di cui al quinto comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996-1998 al «Quadro di previsione delle spese» di parte II «Spese per programmi di sviluppo», obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

 

     Art. 29. (Interessi per ritardato pagamento).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa complessiva di L. 4.850.000.000 di cui:

     a) L. 1.150.000.000 per interessi di ritardato pagamento di lavori già effettuati e relativi agli interventi di cui alle leggi n. 470/87 e n. 159/88;

     b) L. 3.700.000.000 per interessi di ritardato pagamento di annualità pregresse relative alle opere di cui alla l.r. 34/73.

     2. All'onere di L. 4.850.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede per L. 4.650.000.000 con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 e per L. 200.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione di competenza e di cassa del capitolo 1.2.10.1.3836 «Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 30. (Edilizia residenziale e patrimonio storico).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 15 dicembre 1993, n. 39, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1996, le seguenti spese:

     a) L. 500.000.000 ai sensi della lett. a), dell'art. 1;

     b) L. 15.000.000.000 ai sensi della lett. b), dell'art. 1;

     c) L. 5.000.000.000 ai sensi della lett. c), dell'art. 1.

     2. E' altresì autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 600.000.000 per gli interventi di cui all'art. 2, secondo comma, lett. b) della l.r. 20 aprile 1985, n. 32.

     3. All'onere complessivo di L. 21.100.000.000 previsto dai precedenti commi si provvede con le maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     5. Al bilancio pluriennale 1996-1998, anno 1997, al «Quadro di previsione delle spese» di parte II «Spese per programmi di sviluppo» obiettivo 4.4.6. «Interventi diversi», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi» le previsioni di spesa d'investimento in capitale sono incrementate di L. 10.000.000.000.

     6. Nell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e pluriennale 1996- 1998, è introdotta la seguente spesa:

     - 4.4.6.2.9642 «Patrimonio storico edilizio» con la dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 1997 di L. 10.000.000.000.

     7. L'onere di L. 10.000.000.000 di cui al precedente comma relativo all'esercizio finanziario 1997, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996-1998 al «Quadro di previsione delle spese» di parte II «Spese per programmi di sviluppo» obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

 

     Art. 31. (Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale).

     1. Al bilancio pluriennale 1996-1998, anni 1997 e 1998, al quadro di previsione delle spese di parte II «Spese per programmi di sviluppo» obiettivo 1.5.2. «Progetti infrastrutturali di rilevanza regionale», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi» le previsioni di spese d'investimento in capitale sono incrementate rispettivamente di L. 130.000.000.000 e L. 100.000.000.000.

     2. All'elenco delle spese da finanziare con l'impiego del fondo globale 5.2.2.2.958 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi», allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e pluriennale 1996- 1998, sono apportate le seguenti variazioni:

     - le spese relative alla voce 1.5.2.2.9714 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» sono incrementate per il bilancio 1997 e 1998 rispettivamente di L. 130.000.000.000 e di L. 100.000.000.000.

     3. L'onere di L. 230.000.000.000 per il bilancio 1997/1998 di cui al precedente comma, trova copertura sul bilancio pluriennale 1996/1998 rispettivamente, per il 1997, per L. 130.000.000.000 all'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti», della tabella riferita a leggi operanti, di cui L. 58.500.000.000 di parte II «Spese per programmi di sviluppo» e L. 71.500.000.000 di parte I «Spese per funzioni normali» e, per il 1998, per L. 100.000.000.000, all'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti», della tabella riferita a leggi operanti della parte II «Spese per programmi di sviluppo».

 

     Art. 32. (Variazioni non finanziarie).

     1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono variate le classificazioni dei seguenti obiettivi:

     - l'obiettivo 1.4.5. «Cartografia» è modificato in 1.2.10.;

     - l'obiettivo 1.2.10. «Altre spese generali» è modificato in 1.2.11.;

     - l'obiettivo 1.4.4. «Valtellina» è modificato in 1.4.1.;

     - l'obiettivo 1.4.1. «Protezione civile» è modificato in 4.4.6.;

     - l'obiettivo 1.4.2. «Calamità naturali», la cui descrizione è sostituita con «Calamità», è modificato in 4.4.4.;

     - l'obiettivo 1.4.3. «Oltrepò pavese» è modificato in 4.4.7.;

     - l'obiettivo 4.4.6. «Interventi diversi» è modificato in 4.4.8.

     2. Sono altresì variate le classificazioni funzionali dei capitoli di cui all'allegato «A».

     3. All'art. 80, terzo comma, della l.r. 27 giugno 1996, n. 14, il numero di capitolo 3.2.5.2.4224 è sostituito dal seguente 3.2.5.2.4263 con la medesima descrizione.

 

     Art. 33. (Modifiche ed integrazioni dell'art. 59 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34).

     (Omissis).

 

     Art. 34. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

Allegato A

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.