§ 5.2.28 – L.R. 16 febbraio 1996, n. 2.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:16/02/1996
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione dell'entrata e della spesa).
Art. 2.  (Disavanzo di bilancio).
Art. 3.  (Anticipazioni e fondo di riserva di cassa).
Art. 4.  (Sanità).
Art. 5.  (Trasporti).
Art. 6.  (Quantificazione di spese).
Art. 7.  (Applicazione dell'avanzo presunto del 1995).
Art. 8.  (Schede allegate al bilancio pluriennale).
Art. 9.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.2.28 – L.R. 16 febbraio 1996, n. 2. [1]

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998.

(B.U. 17 febbraio 1996, n. 7 – S.O. n. 1).

 

     Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata e della spesa).

     1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 1996 rispettivamente in L. 51.391.025.226.874 e in L. 67.240.211.479.352 giusta lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

     2. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 1996 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in L. 51.391.025.226.874 e in lire 67.240.211.479.352 giusta lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.

     3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1996 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all'art. 37 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34, il bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate e al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.

     5. E' altresì approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale 1996-1998 allegato alla presente legge.

 

     Art. 2. (Disavanzo di bilancio).

     1. Il disavanzo di bilancio dell'esercizio finanziario 1996, da finanziare mediante la contrazione di mutui ai sensi dell'art. 38 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34, è determinato in L. 800.000.000.000.

     2. Tali mutui saranno stipulati con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 12% annuo e per una durata massima di ammortamento di anni 15.

     3. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al comma precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

     4. La giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi.

     5. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore al 1° luglio 1996.

     6. L'onere derivante dall'ammortamento semestrale dei mutui sopraddetti, valutato in L. 72,65 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, è posto a carico dei capitoli 5.1.1.1.541 e 5.1.1.1.668, iscritti nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     7. Per gli esercizi successivi il relativo onere trova copertura nel bilancio pluriennale all'obiettivo 5.1.1.

 

     Art. 3. (Anticipazioni e fondo di riserva di cassa).

     1. In relazione a quanto disposto dall'art. 45 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e dall'art. 2 della l.r. 10 dicembre 1992 n. 48, la giunta regionale è autorizzata per l'anno 1996 a contrarre anticipazioni per un importo non superiore a L. 500 miliardi, di cui L. 300 miliardi per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti sanitari.

     2. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte ai capitoli 5.2.1427, 3537 e 5.1.2.1.1428, 3540.

     3. Quale onere degli interessi passivi connessi alle predette anticipazioni è altresì autorizzata la spesa complessiva di L. 25.000.000.000, di cui L. 15.000.000.000 riguardanti il settore sanitario iscritti al capitolo 5.1.2.1.3539 e L. 10.000.000.000 iscritti al capitolo 5.1.2.1.540.

     4. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l'anno 1996 in L. 4.199.582.004.216 ed iscritto al capitolo 5.3.1.1.736.

 

     Art. 4. (Sanità).

     1. Le entrate e le spese per il finanziamento, anno 1996, del servizio sanitario regionale sono iscritte nello stato di previsione delle entrate su due appositi capitoli classificati al titolo 1, categoria 2, e nello stato di previsione delle spese in appositi capitoli che ne identificano la destinazione economica.

     2. La giunta regionale è autorizzata a ripartire detto finanziamento con proprie deliberazioni tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale.

     3. La giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti trimestrali, in pendenza dei provvedimenti di cui al secondo comma, comunque nel limite complessivo di 1/4 delle entrate previste per il finanziamento del servizio sanitario regionale.

     4. La giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle USSL e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 1996, alla competenza regionale.

     5. Qualora nel corso dell'anno 1996 tali attività vengano trasferite alle USSL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza.

     6. La giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.

     7. In relazione a quanto disposto dall'art. 1, legge 421/92, e dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per il finanziamento del servizio sanitario l'iscrizione negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, di L. 13.638.372 milioni di cui:

 

     A) In entrata:

     1) L. 9.986.390 milioni per i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale attribuiti alla regione;

     2) L. 3.651.982 milioni corrispondenti alla prevista quota integrativa del fondo sanitario nazionale da assegnare alla Regione;

 

     B) In spesa:

     1) L. 11.988.372 milioni per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario iscritte ai capitoli: 2.3.1.1.4088, 4089 e 4090.

     2) L. 1.650.000 milioni per l'effettuazione degli interventi diretti della Regione di cui al precedente sesto comma in materia sanitaria, iscritti ai capitoli: 2.3.5.1.3615, 2.3.8.1.3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601 e 3775.

 

     8. Tra i capitoli di cui al precedente comma sono autorizzati per l'esercizio 1996 variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma settimo quinquies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. (Trasporti).

     1. La giunta regionale è autorizzata a ripartire lo stanziamento previsto al capitolo 4.2.1.1.4141 dello stato di previsione delle spese per il finanziamento del trasporto pubblico regionale con proprie deliberazioni tra gli enti che nel territorio regionale esercitano il servizio stesso.

     2. La giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti trimestrali, in pendenza dei provvedimenti di cui al comma precedente, comunque nel limite complessivo di 1/4 dello stanziamento previsto per il finanziamento del settore dei pubblici trasporti.

 

     Art. 6. (Quantificazione di spese).

     1. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi del primo comma dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34, sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1996 le spese indicate all'allegato elenco A.

     2. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali di cui all'allegato elenco B autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l'anno 1996 nell'importo risultante nel medesimo elenco B.

     3. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, la reiscrizione delle spese relative ad assegnazioni di fondi statali o della Unione Europea con vincolo di destinazione specifica.

 

     Art. 7. (Applicazione dell'avanzo presunto del 1995).

     1. E' autorizzata l'iscrizione di L. 44.000.000.000 in conto avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1995.

     2. L'avanzo di amministrazione presunto di cui al comma precedente è destinato alla copertura finanziaria delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali di cui L. 40.000.000.000 per le «Anticipazioni regionali per l'attuazione del progetto obiettivo Anziani», L. 3.000.000.000 per i «Contributi ad imprese artigiane promosse da giovani per la realizzazione di attività imprenditoriali autonome», L. 1.000.000.000 per le «Spese per il piano regionale delle acque».

     3. E' altresì autorizzata ai sensi dell'art. 50, secondo comma, e dell'art. 70 bis della legge regionale di contabilità, la reiscrizione in conto competenza 1996 della somma complessiva di L. 22.584.850.590, corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese relative a contributi in annualità sui seguenti capitoli:

 

------------------------------------------------------------------

Capitolo                                            Stanziamento

------------------------------------------------------------------

1.4.4.2.2577                                           3.806.040

1.4.4.2.2578                                          19.102.297

3.2.1.2.589                                        1.220.981.223

3.2.1.2.1162                                         116.597.772

3.2.1.2.1305                                       1.417.108.467

3.2.1.2.2120                                         230.613.900

3.2.1.2.2198                                       4.744.966.855

3.2.1.2.2296                                       2.965.692.080

3.2.1.2.2381                                       8.882.834.850

3.2.1.2.2439                                          38.277.460

3.2.1.2.2944                                          48.942.035

3.2.1.2.2945                                          72.745.480

3.2.1.2.3157                                         667.865.125

3.2.1.2.3158                                         752.013.548

3.2.1.2.3363                                         428.531.573

3.2.1.2.3364                                         221.307.589

3.4.5.2.3108                                         731.850.000

4.3.7.2.1771                                          21.614.296

Totale                                         L. 22.584.850.590

------------------------------------------------------------------

 

     Art. 8. (Schede allegate al bilancio pluriennale).

     1. Ai sensi di quanto previsto dai commi quarto e quinto dell'art. 9 della l.r. 33/91 sono allegate al bilancio pluriennale le schede relative alle seguenti iniziative

     1) Anziani - handicappati

     2) Beni culturali - spettacolo

     3) Viabilità primaria

     4) Montagna

     5) Trattamento rifiuti

     6) Viabilità minore

 

     Art. 9. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.