Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.4 informazione e cultura |
Data: | 22/04/1996 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Apporto straordinario al patrimonio di fondazione e relativa erogazione). |
Art. 2. (Contributo annuale). |
Art. 3. (Procedure di erogazione). |
Art. 4. (Norma finanziaria). |
Art. 5. (Abrogazione). |
§ 2.4.54 - L.R. 22 aprile 1996, n. 9. [1]
Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione «I pomeriggi musicali di Milano».
(B.U. 27 aprile 1996, n. 17 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Apporto straordinario al patrimonio di fondazione e relativa erogazione).
1. La Regione Lombardia conferisce in via straordinaria, secondo le condizioni previste nella presente legge, la somma di L. 1.000 milioni, quale apporto al patrimonio della fondazione «I pomeriggi musicali di Milano».
2. Il contributo di cui al primo comma è erogato dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, previo accertamento che lo statuto della fondazione preveda:
a) la partecipazione al fondo di dotazione, in qualità di enti fondatori, della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Provincia di Milano;
b) che del consiglio di amministrazione facciano parte di diritto tre membri designati dalla Regione tra esperti del settore musicale ed amministrativo, nonché una rappresentanza anche congiunta degli altri enti fondatori, in relazione alla rispettiva partecipazione al fondo di dotazione;
c) che del collegio dei revisori dei conti facciano parte di diritto un membro effettivo ed uno supplente designati dalla Regione fra iscritti nel registro dei revisori contabili;
d) la facoltà per i Comuni capoluoghi di provincia e per le Provincie della Lombardia di partecipare al fondo di dotazione nei termini che verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione.
3. Il contributo è erogato dopo aver accertato che il Comune e la Provincia di Milano, quali enti fondatori, abbiano a loro volta deliberato i rispettivi apporti al patrimonio della fondazione.
Art. 2. (Contributo annuale).
1. La Regione riconosce la fondazione «I pomeriggi musicali di Milano» quale strumento primario di produzione musicale e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi di cui alla
2. A tal fine, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale dispone l'assegnazione di un contributo annuale di gestione per la copertura delle voci di spesa della fondazione "I pomeriggi musicali di Milano" che la stessa Giunta determina [2].
Art. 3. (Procedure di erogazione). [3]
1. L'erogazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 2 è subordinata alla presentazione da parte della fondazione "I pomeriggi musicali di Milano" di copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente e a quello di riferimento, nonché della relazione finanziaria dei revisori dei conti e di quella tecnico-artistica.
Art. 4. (Norma finanziaria).
1. Per le finalità di cui all'art. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la concessione di un contributo straordinario di L. 1.000.000.000.
2. [4].
3. All'onere di L. 1.000.000.000 di competenza e di cassa, di cui al primo comma, si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 43, primo comma, della
4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:
- all'ambito 2, settore 4, obiettivo 3, è istituito il cap. 2.4.3.2/3977 «Contributo straordinario al patrimonio di fondazione dell'ente "I pomeriggi musicali di Milano»» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;
- all'ambito 2, settore 4, obiettivo 3, è istituito per memoria il cap. 2.4.3.1/3978 «Contributo annuale di gestione dell'ente "I pomeriggi musicali di Milano"».
Art. 5. (Abrogazione).
1. E' abrogata la
[1] Abrogata dall'art. 16 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[3] Articolo già sostituito dall'art. 4 della
[4] Comma abrogato dall'art 4 della