§ 3.1.38 - L.R. 28 febbraio 1986, n. 6.
Istituzione del centro regionale per l'incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e cerealicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:28/02/1986
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Organi.
Art. 4.  Il consiglio d'amministrazione.
Art. 5.  Attribuzione al consiglio d'amministrazione.
Art. 6.  Funzionamento del consiglio d'amministrazione.
Art. 7.  Il presidente.
Art. 8.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 9.  Attribuzione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 10.  Direttive, controllo e vigilanza.
Art. 11.  Indennità.
Art. 12.  Il direttore.
Art. 13.  Il personale.
Art. 14.  Finanziamento.
Art. 15.  Beni dell'estinto Pio istituto agricolo Vogherese «Fondazione Carlo Gallini» di Voghera.
Art. 16.  Norma transitoria relativa al personale.
Art. 17.  Nomina degli organi.


§ 3.1.38 - L.R. 28 febbraio 1986, n. 6. [1]

Istituzione del centro regionale per l'incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e cerealicoltura.

(B.U. 5 marzo 1986, n. 10, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Istituzione.

     1. E' istituito il centro regionale per l'incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e cerealicoltura, con sede in Voghera, ente dipendente della regione ai sensi dell'art. 48 dello statuto.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. Il centro è strumento operativo della regione e, nel rispetto degli indirizzi generali determinati dal consiglio regionale e in attuazione della programmazione regionale, persegue, nel settore vitivinicolo, frutticolo e cerealitico, le seguenti finalità:

     a) la ricerca di competenza regionale, la sperimentazione e la divulgazione dei risultati per il miglioramento qualitativo e per l'incremento quantitativo dei prodotti e relativi trasformati;

     b) l'assistenza tecnica alle aziende agricole, la formazione e la specializzazione del personale tecnico addetto;

     c) la promozione della commercializzazione.

 

     Art. 3. Organi.

     1. Sono organi del centro:

     - il consiglio d'amministrazione;

     - il presidente;

     - il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 4. Il consiglio d'amministrazione.

     1. Il consiglio d'amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da unici membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a otto.

     2. Il consiglio d'amministrazione dura in carica cinque anni. In caso di dimissioni, decadenza di uno o più consiglieri, si provvede alla loro sostituzione.

 

     Art. 5. Attribuzione al consiglio d'amministrazione.

     1. Al consiglio d'amministrazione spetta in particolare:

     a) eleggere, nella prima seduta, il presidente del centro;

     b) deliberare lo statuto del centro;

     c) deliberare il regolamento organico e la pianta organica del personale, il regolamento di amministrazione e contabilità;

     d) deliberare il programma di attività ed i bilanci preventivi e consuntivi;

     d bis) deliberare il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa predisposti ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile [2];

     e) deliberare gli acquisti e le alienazioni di immobili;

     f) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

     g) accettare donazioni e oblazioni.

 

     Art. 6. Funzionamento del consiglio d'amministrazione.

     1. Il consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce in via ordinaria una volta al mese, e in via straordinaria per iniziativa del presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dai revisori dei conti o da almeno tre consiglieri.

     2. Il consiglio d'amministrazione è convocato altresì su richiesta del presidente della giunta regionale.

     3. Le riunioni del consiglio d'amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

     4. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5 sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio d'amministrazione.

 

     Art. 7. Il presidente.

     1. Il presidente è eletto dal consiglio d'amministrazione nella sua prima seduta, e dura in carica quanto il consiglio d'amministrazione.

     2. Egli ha la rappresentanza legale del centro, presiede il consiglio d'amministrazione e dà attuazione alle sue deliberazioni.

     3. Al presidente spettano le competenze non espressamente attribuite ad altro organo dalla legge o dallo statuto.

     4. Il presidente, salvo che per gli atti di cui alle lettere b), c), d), e) di cui al precedente art. 5, può, nei casi di urgenza, assumere sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza del consiglio d'amministrazione; tali atti devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio d'amministrazione nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre sessanta giorni dalla loro adozione.

     5. Nel caso di mancata ratifica il consiglio d'amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.

     6. Lo statuto disciplina le sue funzioni e ne regola la sostituzione in caso di assenza.

 

     Art. 8. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dal consiglio regionale e scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti e tra i funzionari della regione di grado non inferiore a dirigente di primo livello con specifiche qualificazioni in materia amministrativa.

     2. I componenti del collegio dei revisori sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica cinque anni.

     3. Il collegio dei revisori è presieduto dal funzionario regionale di grado più elevato. Nel caso in cui non siano stati scelti revisori tra i funzionari regionali, il presidente è eletto dal collegio stesso.

 

     Art. 9. Attribuzione del collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione economico- finanziaria del Centro, redige le relazioni annuali sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sul bilancio d'esercizio e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'Amministrazione [3].

     2. Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla giunta regionale relativi sull'andamento della gestione del centro e segnala eventuali irregolarità riscontrate.

     3. Il presidente del collegio dei revisori, o un suo delegato, ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio d'amministrazione, delle cui convocazioni deve essergli data comunicazione nei termini e nei modi prescritti per le comunicazioni ai suoi componenti.

 

     Art. 10. Direttive, controllo e vigilanza.

     1. La giunta regionale formula le direttive generali da osservarsi da parte del centro.

     2. Tutte le deliberazioni degli organi del centro sono comunicate al consiglio regionale.

     3. Sono soggette all'approvazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, le deliberazioni di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 5.

     4. Tutte le altre deliberazioni diventano esecutive se nei venti giorni successivi al ricevimento la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento.

 

     Art. 11. Indennità.

     1. L'indennità di carica del presidente del Consiglio

d'amministrazione è determinata dallo statuto dell'ente.

     2. Agli altri componenti spetta un gettone di presenza nella misura stabilita dall'art. 2, primo comma, della L.R. 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni.

     3. A tutti i componenti degli organi del centro spettano inoltre il rimborso delle spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla normativa vigente per i consiglieri dell'azienda regionale delle foreste e dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia (E.R.S.A.L.).

 

     Art. 12. Il direttore.

     1. Il direttore del centro è nominato dal consiglio d'amministrazione ed è scelto fra i dirigenti regionali o tra i dirigenti del centro.

     2. Il direttore, a cui è attribuito il trattamento economico e giuridico dei dirigenti regionali di secondo livello, assiste il consiglio d'amministrazione fungendo da segretario, dirige e coordina le attività del centro nel rispetto delle direttive impartite dagli organi statutari ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile.

 

     Art. 13. Il personale.

     1. Ai sensi dell'articolo 48 dello statuto della regione, al rapporto di impiego ed al trattamento economico e giuridico del personale del centro si applicano le normative vigenti per il personale regionale.

     2. La regione può distaccare presso il centro personale regionale.

 

     Art. 14. Finanziamento.

     1. Il finanziamento del centro è assicurato mediante:

     a) le rendite patrimoniali;

     b) i proventi di operazioni sul patrimonio;

     c) le donazioni, le oblazioni o contribuzioni disposte da enti pubblici o persone fisiche e giuridiche private;

     d) i proventi dei servizi e delle attività.

 

     Art. 15. Beni dell'estinto Pio istituto agricolo Vogherese «Fondazione Carlo Gallini» di Voghera.

     1. Tutto il patrimonio già del Pio Istituto agricolo Vogherese «Fondazione Carlo Gallini» trasferito alla regione Lombardia, con D.P.R. 22 maggio 1981, è assegnato in uso al centro nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

     2. Il centro subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti l'attività del commissario regionale delegato alla gestione provvisoria delle strutture e del personale dell'estinto Pio istituto agricolo Vogherese.

 

     Art. 16. Norma transitoria relativa al personale.

     1. Il personale assunto per concorso pubblico, indetto dal commissario regionale su autorizzazione della regione, in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso le strutture dell'estinto Pio Istituto agricolo Vogherese «Fondazione Carlo Gallini», è inquadrato nei ruoli del centro nelle corrispondenti qualifiche funzionali.

 

     Art. 17. Nomina degli organi.

     1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale provvede ad eleggere gli organi del centro.

     2. Fino alla nomina e all'insediamento del consiglio

d'amministrazione, l'ordinaria amministrazione del centro è affidata al

commissario regionale già delegato alla gestione provvisoria delle

strutture e del personale dell'estinto Pio Istituto agricolo Vogherese

«Fondazione Carlo Gallini», a cui continuano ad applicarsi le disposizioni

di cui all'atto di nomina e ai provvedimenti conseguenti.

     3. Nelle more della nomina degli organi, i bilanci del centro sono adottati e approvati dalla giunta regionale.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 6 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 6 della L.R. 3/2002.

[2] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20, con efficacia a decorrere dal termine di cui al comma 6 dello stesso art. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20, con efficacia a decorrere dal termine di cui al comma 6 dello stesso art. 3.