§ 3.1.19 - L.R. 21 luglio 1979, n. 35.
Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia (E.R.S.A.L.).


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:21/07/1979
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Fini dell'ente.
Art. 3.  Programmi di attività.
Art. 4.  Organi dell'E.R.S.A.L..
Art. 5.  Nomina e funzioni del presidente.
Art. 6.  Composizione del consiglio di amministrazione.
Art. 7.  Durata in carica del consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 9.  Funzionamento del consiglio di amministrazione.
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.  Decadenza ed incompatibilità.
Art. 13.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 14.  Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti.
Art. 15.  Indirizzo e vigilanza.
Art. 16.  Deliberazioni.
Art. 17.  Scioglimento del consiglio di amministrazione.
Art. 18.  Indennità.
Art. 19.  Stato giuridico e trattamento economico del personale.
Art. 20.  Il direttore.
Art. 21.  Patrimonio e finanziamento.
Art. 22.  Norma finanziaria.
Art. 23.  Esercizio finanziario.
Art. 24.  Servizio di tesoreria.
Art. 25.  Prima costituzione degli organi statutari.


§ 3.1.19 - L.R. 21 luglio 1979, n. 35. [1]

Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia (E.R.S.A.L.).

(B.U. 25 luglio 1979, n. 30 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Istituzione.

     1. E' istituito l'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia (E.R.S.A.L.), ente regionale di diritto pubblico con sede in Milano.

 

     Art. 2. Fini dell'ente.

     1. L'E.R.S.A.L. è strumento operativo della regione per l'attuazione degli interventi in agricoltura nel rispetto della programmazione regionale.

     2. In particolare, l'E.R.S.A.L.:

     a) collabora alla realizzazione dei programmi regionali generali e settoriali di sviluppo dell'agricoltura;

     b) definisce ed attua, in conformità con gli indirizzi della programmazione agricola, ed avvalendosi anche della collaborazione dell'I.Re.R., delle università e degli istituti di ricerca specializzati, programmi di ricerca e sperimentazione e provvede a divulgare i risultati;

     c) realizza impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, in ordine alla raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da affidare in gestione a cooperative ed organismi associativi di produttori, assumendone eventualmente la gestione nella fase di avviamento per un periodo comunque non superiore ai tre anni;

     d) può effettuare interventi tecnici e finanziari per la ristrutturazione e riorganizzazione di imprese agricole a base cooperativa od associativa finalizzati all'attuazione del piano aziendale;

     e) esercita le funzioni attribuite agli organismi fondiari di cui all'art. 39 e seguenti della legge 9 maggio 1975, n. 153 e temporaneamente attribuite dall'art. 35 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 all'ufficio fondiario, ivi comprese quelle di cui all'art. 54 della citata legge regionale;

     f) attua programmi di trasformazione e ricomposizione fondiaria per la formazione di proprietà contadina o cooperativa fra lavoratori agricoli secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;

     g) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi regionali in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate;

     h) concorre con le organizzazioni cooperative e le organizzazioni professionali alla promozione della cooperazione e di altre forme associative fra produttori agricoli;

     i) collabora all'attuazione di iniziative regionali ai fini dello sviluppo e della qualificazione dell'assistenza tecnica e dell'informazione socio-economica in agricoltura.

     l) propone ed attua programmi relativi alla promozione ed alla valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici non espressamente attribuiti ad altri organismi con legge regionale [2].

     3. La giunta regionale può avvalersi dell'E.R.S.A.L. per la predisposizione dei programmi regionali di sviluppo e dei progetti di intervento previsti rispettivamente dagli artt. 6 e 7 della legge regionale 31 marzo 1978, n- 34, e può richiedergli di fornire agli organismi periferici della programmazione regionale ogni elemento conoscitivo utile allo svolgimento delle funzioni di loro competenza.

 

     Art. 3. Programmi di attività.

     1. Sulla base delle scelte programmatiche della regione e delle direttive generali di cui al successivo art. 15, l'E.R.S.A.L. predispone programmi pluriennali, articolati in programmi annuali, soggetti all'approvazione del consiglio regionale, che ne determina con legge il relativo finanziamento.

     2. Il programma pluriennale è presentato alla giunta regionale entro i sei mesi antecedenti alla scadenza di quello precedente; il programma annuale è presentato ogni anno unitamente al bilancio di previsione dell'ente.

     3. In prima attuazione della presente legge, il programma pluriennale e il primo programma annuale sono presentati entro i sei mesi successivi all'approvazione dello statuto dell'ente da parte del consiglio regionale.

 

     Art. 4. Organi dell'E.R.S.A.L..

     1. Sono organi dell'E.R.S.A.L.:

     - il presidente;

     - il consiglio d'amministrazione;

     - il collegio dei revisori dei conti [3].

 

     Art. 5. Nomina e funzioni del presidente.

     1. Il presidente dell'ente è eletto dal consiglio regionale e dura in carica cinque anni.

     2. Il presidente rappresenta legalmente l'ente, convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e cura l'attuazione delle loro deliberazioni [4].

     3. Lo statuto dell'E.R.S.A.L. disciplina le competenze specifiche del presidente e ne regola la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, da parte dei vice-presidenti.

 

     Art. 6. Composizione del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio d'amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto dal presidente dell'ente e da 14 membri dei quali:

     a) sette eletti dal consiglio regionale con voto limitato a cinque, scelti tra persone esperte in materia di agricoltura, di economia agraria e di organizzazione aziendale;

     b) sette designati dalle organizzazioni professionali, sindacali e della cooperazione agricola maggiormente rappresentative a livello nazionale in proporzione alla rappresentatività regionale di ciascuna di esse [5].

     2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina la misura della partecipazione delle singole organizzazioni sindacali e professionali alla designazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma precedente, in base alla effettiva rappresentatività regionale di ciascuna organizzazione.

     3. Le designazioni dei membri di cui alla lettera b) del precedente comma devono essere comunicate al presidente della giunta entro i trenta giorni precedenti alla data di scadenza del consiglio in carica [6].

     4. In caso di mancata designazione dei componenti di cui al precedente primo comma, lett. b), entro il termine di cui al precedente secondo comma, il presidente della giunta regionale può ugualmente procedere alla nomina degli altri consiglieri [7].

 

     Art. 7. Durata in carica del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

     2. In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più consiglieri, si provvede alla loro sostituzione.

 

     Art. 8. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

     1. Al consiglio di amministrazione preposto alla gestione dell'ente spetta, in particolare:

     a) deliberare lo statuto dell'ente e le sue modifiche;

     b) eleggere due vice-presidenti tra i membri espressi dal consiglio regionale [8];

     c) esercitare le funzioni relative al personale indicate nel successivo art. 19;

     d) proporre al consiglio regionale il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento organico e la pianta organica;

     e) deliberare i programmi di attività dell'ente;

     f) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;

     f bis) deliberare il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa predisposti ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile [9];

     g) deliberare gli acquisti e le alienazioni di immobili;

     h) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

     i) deliberare gli interventi di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 2 della presente legge ed i relativi progetti esecutivi, nonché le condizioni per la cessione degli impianti a cooperative o altri organismi associativi;

     l) deliberare le operazioni di ricorso al credito agrario, anche mediante prestazioni di garanzie fidejussorie;

     m) deliberare gli atti che comportino spese superiori al limite stabilito dal regolamento di amministrazione e contabilità per i provvedimenti che può adottare il comitato esecutivo ai sensi del successivo art. 11, primo comma;

     n) accettare donazioni, oblazioni e contributi;

     o) deliberare ogni altro provvedimento di competenza dell'ente per il quale le leggi, i regolamenti e lo statuto non prevedano l'espressa attribuzione ad altro organo.

 

     Art. 9. Funzionamento del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce in via ordinaria una volta al mese, e in via straordinaria per iniziativa del presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dai revisori dei conti o da un numero di consiglieri non inferiore ad un terzo.

     2. Il consiglio di amministrazione è convocato altresì su richiesta del presidente della giunta regionale.

     3. Le riunioni del consiglio d'amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente [10].

     4. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 8 sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 11.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 12. Decadenza ed incompatibilità.

     1. Decade dall'incarico di consigliere d'amministrazione chi, senza giustificato motivo, sia stato assente a più di tre sedute consecutive del consiglio e persista in tale ingiustificata assenza anche dopo formale diffida del presidente dell'ente.

     2. Il presidente dell'ente è tenuto a segnalare senza ritardo alla giunta regionale il verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.

     3. Il procedimento per la dichiarazione di decadenza può comunque essere promosso dalla giunta regionale anche d'ufficio.

     4. La decadenza è pronunciata con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

     5. Ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione regionale vigente, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione possono essere confermati non più di due volte.

 

     Art. 13. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio regionale e scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti e tra i funzionari della regione di livello funzionale non inferiore all'VIII con specifiche qualificazioni in materia contabile, nonché da due membri designati rispettivamente dal ministero dell'agricoltura e foreste e dal ministro del tesoro [13].

     2. I componenti del collegio dei revisori sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica cinque anni.

     3. Il presidente del collegio è eletto dal collegio stesso tra i membri espressi dal consiglio regionale.

 

     Art. 14. Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori controlla la gestione economico- finanziaria dell'ente, redige le relazioni annuali sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sul bilancio d'esercizio e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione [14].

     2. Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla giunta regionale relazioni sull'andamento della gestione dell'ente e segnala eventuali irregolarità contabili riscontrate.

     3. Il presidente del collegio dei revisori, o un suo delegato, ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione; delle convocazioni di tali organi deve essergli data comunicazione nei termini e nei modi prescritti per le comunicazioni ai componenti [15].

 

     Art. 15. Indirizzo e vigilanza.

     1. Il consiglio regionale formula le direttive generali da osservarsi da parte dell'E.R.S.A.L.

     2. La giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul funzionamento dell'ente, può richiedere l'acquisizione dei documenti e degli atti e può effettuare ispezioni.

 

     Art. 16. Deliberazioni.

     1. Tutte le deliberazioni degli organi amministrativi dell'E.R.S.A.L. sono comunicate al consiglio regionale ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, dello statuto della regione.

     2. Sono soggette all'approvazione del consiglio regionale le deliberazioni di cui alle lettere a), d), e) ed f) del precedente art. 8.

     3. Sono soggette all'approvazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, le deliberazioni indicate alla lettera i) del precedente art. 8.

     4. Tutte le altre deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive e sono immediatamente trasmesse al presidente della giunta regionale, che nei venti giorni successivi al ricevimento può chiedere che la giunta stessa ne pronunci l'annullamento.

 

     Art. 17. Scioglimento del consiglio di amministrazione.

     1. Qualora siano accertate gravi violazioni di legge o di direttive regionali ovvero inattività o inefficienza dell'ente il consiglio regionale, su proposta del presidente della giunta regionale, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione.

     2. Il consiglio di amministrazione viene altresì sciolto con decreto del presidente della giunta regionale, nel caso di missioni della maggioranza dei suoi componenti.

     3. Contestualmente allo scioglimento si provvede alla nomina di una commissione di tre membri per la gestione temporanea dell'ente.

     4. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro sei mesi dallo scioglimento.

 

     Art. 18. Indennità.

     1. Le indennità di carica dei componenti gli organi dell'E.R.S.A.L. sono determinate nelle seguenti misure:

     - al presidente e ai vice-presidenti rispettivamente il cento e l'ottanta per cento dell'indennità di carica che percepiscono i consiglieri regionali;

     - al presidente del collegio dei revisori dei conti un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello stabilito per i presidenti dei comitati regionali di controllo [16];

     - agli altri componenti un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello stabilito per gli esperti dei comitati regionali di controllo.

     2. A tutti i componenti degli organi dell'E.R.S.A.L. spettano inoltre il rimborso delle spese di trasporto e il trattamento dimissione previsti dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

 

     Art. 19. Stato giuridico e trattamento economico del personale.

     1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 48 dello statuto della regione, il rapporto d'impiego ed il trattamento economico del personale dell'ente sono disciplinati dalla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 e successive modificazioni.

     2. Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, l'ente si avvale di personale regionale distaccato ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione regionale in materia.

 

     Art. 20. Il direttore.

     1. All'ente è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

     2. In particolare il direttore sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici; cura, sotto la vigilanza del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'ente; esercita tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.

     3. Al direttore, da scegliersi tra il personale dell'E.R.S.A.L. appartenente alla qualifica più elevata o tra i dipendenti della regione di livello funzionale 8ª, è attribuito il trattamento economico previsto dalla legislazione regionale per i dirigenti di servizio.

 

     Art. 21. Patrimonio e finanziamento.

     1. L'E.R.S.A.L. ha un proprio patrimonio costituito da beni mobili ed immobili.

     2. La regione assegna all'E.R.S.A.L. la sede e le attrezzature necessarie per il funzionamento, oltre ai mezzi necessari ad assicurare l'espletamento delle funzioni attribuitegli.

     3. Il finanziamento dell'ente è assicurato mediante:

     a) il contributo annuale della regione per le spese di gestione;

     b) il contributo della regione per l'attuazione del programma annuale di cui al precedente art. 3;

     c) le rendite patrimoniali;

     d) i proventi di operazioni sul patrimonio;

     e) le donazioni, le oblazioni e contribuzioni disposte da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;

     f) i proventi dei servizi e delle attività;

     g) le eventuali entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali, per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     1. Il contributo annuale di gestione della regione è determinato con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     2. Il contributo di gestione è assegnato all'E.R.S.A.L. con decreto del presidente della giunta, o dell'assessore da lui delegato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

     3. Il contributo della regione per l'attuazione del programma annuale è determinato in conformità a quanto disposto dalle leggi regionali di finanziamento dei programmi pluriennali.

     4. La regione concede altresì all'E.R.S.A.L. un contributo annuo correlato alla quota assegnata dallo stato alla regione medesima in conformità all'art. 18, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386.

     5. Limitatamente all'anno 1979, il contributo di gestione della regione è determinato in L. 50 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali», iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

     6. Per l'anno 1979 il contributo di gestione della regione è assegnato all'E.R.S.A.L. con decreto del presidente della giunta, o dell'assessore da lui delegato, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio di amministrazione di cui al primo comma del precedente articolo 6.

     7. In relazione a quanto disposto dal quinto comma del presente articolo, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979 è istituito alla parte I, ambito 3, settore 3, obiettivo 1, progetto 3, il capitolo 1.3.3.1.3.836 «Contributo annuale della regione per le spese di gestione dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia» e con la dotazione finanziaria di L. 50 milioni.

 

     Art. 23. Esercizio finanziario.

     1. L'esercizio finanziario dell'E.R.S.A.L. coincide con l'anno solare.

     2. Per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78 e 79 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

 

     Art. 24. Servizio di tesoreria.

     1. Il servizio di tesoreria dell'ente è affidato all'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della regione.

 

     Art. 25. Prima costituzione degli organi statutari.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di cui alla lettera b) del precedente art. 6 devono provvedere alle designazioni di loro competenza; entro lo stesso termine il consiglio regionale elegge il presidente dell'ente, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 6 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 6 della L.R. 3/2002.

[2] Lettera aggiunta dalla L.R. 10 settembre 1984, n. 51.

[3] Articolo così modificato dalla L.R. 10 settembre 1984, n. 51.

[4] Comma così modificato dalla L.R. 10 settembre 1984, n. 51.

[5] Comma così modificato dalla L.R. 10 settembre 1984, n. 51.

[6] Comma così modificato dalla L.R. 10 settembre 1984, n. 51.

[7] Comma così modificato dalla L.R. 10 settembre 1984, n. 51.

[8] Lettera così modificata dalla L.R. settembre 1984, n. 51.

[9] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20, con efficacia a decorrere dal termine di cui al comma 6 dello stesso art. 3.

[10] Comma così modificato dalla L.R. 10 settembre 1984, n. 51.

[11] Articolo modificato dalla L.R. 18 marzo 1982, n. 16 e successivamente abrogato dalla L.R. 10 settembre 1984, n. 51.

[12] Articolo abrogato dalla L.R. 10 settembre 1984, n. 51.

[13] Comma così modificato dalla L.R. 10 settembre 1984, n. 51.

[14] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20, con efficacia a decorrere dal termine di cui al comma 6 dello stesso art. 3.

[15] Comma così modificato dalla L.R. 10 settembre 1984, n. 51.

[16] Alinea così modificato dalla L.R. 10 settembre 1984, n. 51.