§ 6.3.22 – L.R. 17 febbraio 2005, n. 10.
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:17/02/2005
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di entrate).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di spesa).
Art. 3.  (Approvazione del bilancio pluriennale).
Art. 4.  (Approvazione degli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa).
Art. 5.  (Emissione di prestiti obbligazionari).
Art. 6.  (Conferma di precedenti disposizioni regionali).
Art. 7.  (Residui passivi ed economie di spese).
Art. 8.  (Variazioni di bilancio).
Art. 9.  (Corso di guida sicura).
Art. 10.  (Interventi finanziari specifici).
Art. 11.  (Corresponsione del tasso di inflazione programmato).
Art. 12.  (Contributo al Comune di Tarquinia).
Art. 13.  Interventi in materia di sicurezza sul lavoro.
Art. 14.  (Rinnovo della convenzione ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche).
Art. 15.  (Finanziamento dei progetti comunali volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale. Utilizzazione graduatoria 2004).
Art. 16.  (Stanziamento per i bambini vittime dell’attentato di Beslan).
Art. 17.  (Borse di studio).
Art. 18.  (Mancata erogazione di importi dovuti alle province in materia di agricoltura).
Art. 19.  (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 53 “Istituzione in Provincia di Latina della sezione interprovinciale Latina - Frosinone dell’Istituto zooprofilattico sperimentale [...]
Art. 20.  (Conferma del contributo al Comune di Arpino per la realizzazione del progetto valorizzazione della zona Campetto).
Art. 21.  (Conferma del contributo al Comune di Viterbo. Adeguamento e riassetto della viabilità cittadina. Ampliamento strada Ponte Sodo).
Art. 22.  (Contributo a favore dell’Associazione teatrale fra i Comuni del Lazio “ATCL”).
Art. 23.  (Modifica alla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 “Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” e successive modifiche).
Art. 24.  (Piano di attività per l’assistenza tecnica ai programmi comunitari).
Art. 25.  (Fondi a destinazione vincolata).
Art. 26.  (Disposizioni varie).
Art. 27.  (Ristrutturazione basilica Santa Cecilia).
Art. 28.  (Opere di carattere locale nel comune di Vivaro Romano).
Art. 29.  (Accordo di programma multiregionale dell'Appia Antica).
Art. 30.  (Contributi per sedi comunali).
Art. 31.  (Contributi per la realizzazione di impianti sportivi).
Art. 32.  (Contributi per la realizzazione di parcheggi).
Art. 33.  (Concorso della Regione per la realizzazione di opere pubbliche ed iniziative di carattere socio-sanitario, culturale e sportivo).
Art. 34.  (Approvazione bilanci di enti pubblici dipendenti dalla Regione).
Art. 35.  (Entrata in vigore).


§ 6.3.22 – L.R. 17 febbraio 2005, n. 10.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2005.

(B.U. 19 febbraio 2005, n. 5 – S.O. n. 10).

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di entrate).

     1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2005 è approvato in euro 22.874.517.869,16 in termini di competenza ed in euro 23.611.127.799,95 in termini di cassa.

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l’anno finanziario 2005, sulla base dello stato di previsione dell’entrata allegato alla presente legge (tabella A - entrata).

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di spesa).

     1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2005 è approvato in euro 22.874.517.869,16 in termini di competenza ed in euro 23.611.127.799,95 in termini di cassa.

     2. E’ autorizzato, secondo le leggi in vigore, l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario 2005, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all’annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella B - spesa). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L’erogazione delle spese comprese nel settore “partite di giro” è consentita nei limiti e subordinatamente all’avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

     3. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2005.

 

     Art. 3. (Approvazione del bilancio pluriennale).

     1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2005-2007.

 

     Art. 4. (Approvazione degli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa).

     1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:

     a) l’elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti le spese obbligatorie, a favore dei quali si può disporre, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l’integrazione di fondi mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell’UPB numeri T21, T22, T23 e T24;

     b) l’elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;

     c) l’elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione);

     d) l’elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;

     e) l’elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l’anno 2005 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati agli investimenti per l’importo di euro 2.376.377.407,71 ai sensi dell’articolo 45 della l.r. 25/2001 [1].

     2. I mutui di cui al comma 1 lettera e), per il complessivo ammontare di euro 2.376.377.407,71, sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.

     3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell’ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 5. (Emissione di prestiti obbligazionari).

     1. L’amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) della presente legge.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, anche indicizzati a parametri non monetari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) si autorizza l'affidamento della gestione di detto fondo anche a soggetti sui quali la Regione esercita un controllo diretto o indiretto, purché siano soggetti al controllo degli organi di vigilanza sui mercati finanziari; inoltre, le somme accantonate nel fondo di ammortamento possono essere investite anche in titoli obbligazionari il cui rischio sia riconducibile al rischio della Regione stessa.

     3. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione neI proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

     4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

     5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating.

     6. Sono confermate per l'anno 2005 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari, comprese quelle previste dall'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria), alle quali si estendono le garanzie e gli strumenti di cui ai precedenti commi del presente articolo.

     7. E' confermato il disposto di cui all’articolo 5, comma 6 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999) e successive modifiche, concernente la non applicabilità delle norme relative alla tesoreria unica per i prestiti obbligazionari di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e successive modifiche.

     8. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale.

     9. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo inclusi gli oneri connessi all'operazione, per una durata superiore alla vita residua e ad un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.

     10. Per le operazioni di cui al comma 9 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l' estinzione anticipata.

     11. La Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso l’uso di strumenti derivati. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo, ed è consentito, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.m. 389/2003, purché la definizione del costo per la Regione sia legata a parametri utilizzati nella prassi dei mercati finanziari inclusa l'inflazione. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, sono inoltre consentiti l’'utilizzo di opzioni e la realizzazione di operazioni che annullano in modo sintetico, in tutto o in parte, gli effetti finanziari di preesistenti operazioni, nonché interventi di modifica del profilo di ammortamento purché i flussi di pagamento in linea capitale mantengano un profilo di valori attuali non crescente.

     12. La Giunta regionale può avvalersi delle risorse derivanti dalle ristrutturazioni di cui al comma 11 esclusivamente per il finanziamento di interventi finalizzati agli investimenti.

     13. Al fine di garantire l'ottimizzazione dei risultati ottenibili dall'utilizzo di strumenti derivati, che presuppongono una immediata capacità di risposta per cogliere le temporanee opportunità dei mercati finanziari, su parere conforme dell'assessore competente, il direttore del dipartimento economico e occupazionale o, per sua delega, il direttore della direzione bilancio e tributi compie tutti gli atti necessari alla rapida conclusione dell'operazione di ristrutturazione, con l’obbligo di successiva informativa alla Giunta regionale circa le condizioni definitive dell'operazione finanziaria conclusa.

 

     Art. 6. (Conferma di precedenti disposizioni regionali).

     1. Sono confermate, per l’anno 2005, le disposizioni contenute nell’articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1994) e quelle contenute nell’articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 1995), per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio regionale, mediante le aperture di credito da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     2. Sono confermate, per l’anno 2005, le disposizioni contenute nell’articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003), così come modificato dall’articolo 7, comma 2 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003).

     3. Sono confermate, per l’anno 2005 e per il bilancio 2005-2007, le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33 (Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali e disposizioni finanziarie e di programmazione per l’esercizio finanziario 1985) nonché le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.

 

     Art. 7. (Residui passivi ed economie di spese).

     1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2003 e 2004 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2005, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui all’articolo 40, comma 4 della l.r. 25/2001, di concerto con le strutture competenti per materia.

     2. Gli adempimenti relativi ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, sono effettuati direttamente dal servizio amministrazione, bilancio, affari generali del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 8. (Variazioni di bilancio).

     1. Ove nel corso dell’esercizio finanziario si manifesti la necessità di garantire la copertura a carico del bilancio regionale dei disavanzi del servizio sanitario regionale riferiti all’anno precedente, la Giunta regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 28 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), ad effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente anche appartenenti a diverse UPB, con esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.

 

     Art. 9. (Corso di guida sicura).

     1. Al fine di promuovere iniziative in materia di sicurezza ai sensi della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale) e successive modifiche, nel bilancio di previsione 2005 viene istituito, nell’ambito dell’UPB R45 apposito capitolo denominato “Spese per interventi diretti alla promozione della sicurezza” con lo stanziamento di euro 600.000,00.

     2. Per l’anno 2005 la Regione, in collaborazione con le direzioni scolastiche regionali e l’Automobile Club d’Italia (ACI) di Roma, organizza un corso di guida sicura per studenti della scuola secondaria di secondo grado neopatentati, articolato in lezioni teoriche e in esercizi di pratica automobilistica, presso l’apposito centro dell’ACI di Vallelunga S.p.A..

 

     Art. 10. (Interventi finanziari specifici).

     1. Lo stanziamento del capitolo C12503 denominato “Fondo regionale per la progettazione”, per un importo di euro 6.683.850,00, è destinato al finanziamento delle domande presentate dagli enti abilitati alla scadenza del 9 giugno 2003, a valere sull’esercizio finanziario 2003, in ragione di euro 2.506.444,00 per gli studi di fattibilità e di euro 4.177.406,00 per progettazioni di opere dal costo compreso tra euro 260.000,00 ed euro 1.599.000,00.

     2. Lo stanziamento del capitolo C12503 denominato “Fondo regionale per la progettazione”, per un importo di euro 3.201.105,86 è destinato al finanziamento delle domande presentate dagli enti abilitati alla scadenza del 30 giugno 2003, a valere sull’esercizio finanziario 2004, in ragione di euro 1.200.414,70 per gli studi di fattibilità e di euro 2.000.691,16 per progettazioni di opere dal costo compreso tra euro 260.000,00 ed euro 1.599.000,00.

     3. Lo stanziamento del capitolo C12515 per un importo di euro 740.193,00, è destinato alla copertura della “quota a carico dell’ente” delle domande presentate dagli enti abilitati alla scadenza del 9 giugno 2003 a valere sul fondo regionale per la progettazione, esercizio finanziario 2003, per progettazioni di opere dal costo compreso tra euro 260.000,00 ed euro 1.599.000,00.

 

     Art. 11. (Corresponsione del tasso di inflazione programmato).

     1. La corresponsione del tasso di inflazione programmato sull’importo dei corrispettivi dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale è subordinata all’attribuzione da parte dello Stato delle relative risorse ad analogo titolo.

 

     Art. 12. (Contributo al Comune di Tarquinia). [2]

     1. Per i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 4 e 5 dicembre 2004 è concesso al Comune di Tarquinia un contributo di euro 1.200.000,00 mediante l’istituzione di un apposito capitolo nell’ambito dell’UPB E46.

 

     Art. 13. Interventi in materia di sicurezza sul lavoro. [3]

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo H11550 un importo sino a euro 1.500.000,00 è destinato all'implementazione delle attività di prevenzione e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla vigilanza, alla formazione, alle campagne di informazione e di diffusione della cultura sulla sicurezza e agli oneri relativi al gruppo di ispettori delle aziende unità sanitarie locali (ASL) distaccati presso la Procura di Roma.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti d'intesa tra l'Assessore regionale competente in materia di sanità e l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la commissione consiliare speciale "Indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro".

 

     Art. 14. (Rinnovo della convenzione ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per il periodo 2005/2007, salvo ulteriori proroghe, la convenzione di cui all’articolo 29 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001).

 

     Art. 15. (Finanziamento dei progetti comunali volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale. Utilizzazione graduatoria 2004).

     1. In applicazione della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale) e successive modifiche, al fine di consentire alle numerose amministrazioni locali che hanno presentato progetti diretti alla prevenzione ed al recupero della devianza minorile, al controllo del territorio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, di realizzare gli interventi programmati, si dispone che, per l'anno 2005, lo stanziamento del capitolo R45504 istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 15/2001 è destinato al finanziamento dei progetti presentati nell'anno 2004 nonché al pagamento delle richieste dichiarate ammissibili e non soddisfatte presentate nell'anno 2003, con scorrimento della relativa graduatoria sino all'esaurimento della disponibilità finanziaria.

 

     Art. 16. (Stanziamento per i bambini vittime dell’attentato di Beslan).

     1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo R33509 un importo sino ad euro 120.000,00 è destinato all’acquisto di antibiotici per i bambini vittime dell’attentato del settembre 2004 nella città di Beslan (Russia).

 

     Art. 17. (Borse di studio).

     1. Lo stanziamento del capitolo R33516 è finalizzato all’attivazione di numero centoventi borse di studio del valore di euro 15.000,00 ciascuna.

 

     Art. 18. (Mancata erogazione di importi dovuti alle province in materia di agricoltura).

     1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo R43501 l’importo di euro 2.381.260,82 è riferito al recupero della mancata erogazione di importi dovuti alle province nell’esercizio 2003 per le funzioni trasferite in materia di agricoltura.

 

     Art. 19. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 53 “Istituzione in Provincia di Latina della sezione interprovinciale Latina - Frosinone dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana” come da ultimo modificato dall’articolo 66, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6).

     1. La denominazione del capitolo H22502 è sostituita dalla seguente: “Finanziamento all’istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per la istituzione delle sezioni provinciali di Frosinone e Latina e per l’acquisto e ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti.” [4].

     2. Sul capitolo H22502 viene stanziata la somma di euro 1.000.000,00 di cui euro 500.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2005 ed euro 500.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2006, finalizzata all’acquisto e ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti [5].

 

     Art. 20. (Conferma del contributo al Comune di Arpino per la realizzazione del progetto valorizzazione della zona Campetto).

     1. E' confermato il contributo concesso al Comune di Arpino, ai sensi dell'articolo 98 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002), con determinazione dirigenziale 29 novembre 2002, n. 1447/7/E/1 per la realizzazione del progetto “Valorizzazione della zona Campetto”, con finanziamento iniziale di euro 600.000,00.

     2. Restano validi gli atti prodotti ed i procedimenti attivati dal Comune di Arpino per l'attuazione del finanziamento.

     3. Il termine di cui all'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1996) e all’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2002) è fissato alla data del 15 ottobre 2005.

     4. Alla copertura della quota rimanente del contributo di euro 540.000,00 si provvede con gli stanziamenti del capitolo G24545.

 

     Art. 21. (Conferma del contributo al Comune di Viterbo. Adeguamento e riassetto della viabilità cittadina. Ampliamento strada Ponte Sodo).

     1. E' confermato il contributo concesso, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 1991, n. 9 (Interventi per l’adeguamento ed il riassetto della viabilità cittadina del Comune di Viterbo) e successive modifiche, attuato con determinazione dirigenziale 30 ottobre 2002, n. 1271/7/E/1, per l’ampliamento della strada Ponte Sodo con contributo iniziale di euro 1.053.572,07.

     2. Restano validi gli atti prodotti e i procedimenti attivati dal Comune di Viterbo per l'attuazione del finanziamento.

     3. Il termine di cui all'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1996) e all’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2002) è fissato alla data del 15 ottobre 2005.

     4. Alla copertura della quota rimanente del contributo di euro 948.214,87 si provvede con gli stanziamenti del capitolo D12504.

 

     Art. 22. (Contributo a favore dell’Associazione teatrale fra i Comuni del Lazio “ATCL”).

     1. Il contributo di euro 1.000.000,00 a favore dell'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (ATCL) previsto dall'articolo 48 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004) è concesso, a valere sugli stanziamenti previsti nell'esercizio 2005 sull'UPB G24, per l'allestimento, gli arredi e le attrezzature della struttura regionale individuata dalla deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2004, n. 1173 da adibire a sede istituzionale e centro culturale anziché per l'acquisto e la ristrutturazione di un’apposita struttura.

 

     Art. 23. (Modifica alla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 “Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” e successive modifiche).

     1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 31/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Il garante, nell’ambito della dotazione finanziaria di cui all’articolo 8, dispone di autonomia gestionale ed operativa. Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di una struttura amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Al dirigente della struttura di supporto spetta l’adozione degli atti per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in attuazione delle decisioni e delle direttive del garante stesso.”.

 

     Art. 24. (Piano di attività per l’assistenza tecnica ai programmi comunitari).

     1. Ai fini dell’utilizzo della disponibilità di cui al capitolo T19552, il Bic Lazio S.p.A. predispone annualmente un piano di attività che prevede un supporto di assistenza tecnica alla direzione sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, anche attraverso una segreteria operativa già istituita presso gli uffici regionali, allo scopo di garantire:

     a) il supporto tecnico-specialistico ai progetti in chiusura approvati nell’ambito del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III, programmazione 2000-2006;

     b) l’assistenza tecnica interdisciplinare alle attività finalizzate alla definizione di una programmazione integrata e coerente con gli obiettivi regionali, nazionali e comunitari, in vista dell’avvio della cooperazione territoriale 2007-2013 [6].

     2. Il piano di cui al comma 1 è approvato con determinazione del direttore del dipartimento economico-occupazionale.

 

     Art. 25. (Fondi a destinazione vincolata).

     1. Sugli stanziamenti dei capitoli dei fondi a destinazione vincolata riferiti ad interventi per i quali la Regione opera attingendo a risorse proprie, la ragioneria provvede, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) all’emissione di mandati commutabili in quietanza d’entrata.

     2. Per l’anno 2005 gli impegni di spesa assunti sino al 31 dicembre 2003 sui capitoli di fondi a destinazione vincolata e/o relativi cofinanziamenti, con esclusione dei capitoli dell’ambito A del bilancio regionale, si intendono decaduti ove non confermati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sui relativi stanziamenti sono effettuate, ove applicabili, le operazioni contabili di cui al comma 1.

 

     Art. 26. (Disposizioni varie).

     1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo B22505 la somma di euro 500.000,00 è destinata a favorire i processi di riorganizzazione dei consorzi di garanzia fidi al fine del loro adeguamento agli standard previsti dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici).

     2. Nell’ambito delle risorse attribuite all’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., di seguito denominata Agenzia, per le finalità di cui all’articolo 47, comma 3 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000) e dell’articolo 16 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002), la somma di euro 2.500.000,00 è destinata al territorio del Comune di Tivoli.

     3. Lo stanziamento del capitolo G24533 è destinato alle finalità di cui all’articolo 41 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), rispettivamente all’intervento di cui al punto b), per euro 800.000,00 ed all’intervento di cui al punto d), per euro 6.250.000,00.

     4. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo B21504 un contributo pari a euro 49.600,00 è destinato al Comune di Sora per l'attuazione del progetto presentato alla Regione concernente "Istituzione e gestione dello sportello unico per le attività produttive".

     5. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo B31502 la somma di euro 100.000,00 è destinata alla CARGEST S.r.l. per la promozione di un master "Manager della qualità nelle filiere agroalimentari".

     6. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo C11501 Ia somma di euro 200.000,00 è destinata alla società consortile Link Campus University di Malta per le attività di ricerca e formazione connesse ai processi di sviluppo e di integrazione nel bacino del Mediterraneo. Le attività sono definite in apposita convenzione con la Regione.

     7. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 10 (Interventi a sostegno della famiglia per l’accesso alle opportunità educative nella scuola dell’infanzia), le parole "al 50 per cento dello" sono sostituite dalla seguente: "allo".

     8. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo R33506 la somma di euro 400.000,00 è destinata a borse di studio, in convenzione con l'Università Lateranense - Regione Lazio, a studenti provenienti da paesi in via di sviluppo per consentire la partecipazione a corsi di alta specializzazione e stage formativi presso l'Università Lateranense stessa.

     9. [Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 5 bis nonché l'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 (Istituzione del Centro audiovisivo della Regione Lazio “CARL”) e successive modifiche] [7].

     10. Una quota del Fondo di rotazione di cui all'articolo 24, comma 7 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999) istituito presso l’Agenzia è destinata a favorire la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, tramite il concorso finanziario di risorse anche private. Il programma di attività di cui all’articolo 24, comma 8 della l.r. 6/1999 definisce le tipologie e le modalità degli interventi da attivare in applicazione delle finalità di cui al comma 1, nonché procedure che prevedano il necessario concorso dell'unità tecnica finanza di progetto istituita con deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2003, n. 575.

     11. Ferma restando la previsione di spesa di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 19 (Istituzione della Conferenza Regione - Ordini e Collegi professionali), alle altre spese connesse all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2 della stessa legge si provvede mediante l'istituzione del capitolo R21510 con lo stanziamento di euro 50.000,00.

     12. A valere sullo stanziamento del capitolo D12115 possono essere concesse anticipazioni di cassa in attesa del completamento delle procedure di trasferimento delle risorse da parte dello Stato.

     13. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo R33509 la somma di euro 1.000.000,00 è destinata agli interventi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 gennaio 2005, n. 30.

     14. Nell'ambito delle disponibilità del capitolo T19501 la somma di euro 75.000,00 è riservata al funzionamento, incluse le indennità del Comitato tecnico scientifico, sulla finanza regionale di cui all’articolo 21 della l.r. 6/1999 ed alla deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2004, n. 618.

     15. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo B16502 la somma di euro 600.000,00 è destinata al recupero e alla ristrutturazione dell'ex prosciuttificio di Rocca Priora e la somma di euro 300.000,00 è destinata al recupero e alla ristrutturazione della Torre Flavia di Ladispoli.

     16. I contributi concessi per le opere sotto elencate, relative alla tabella A, di cui all’articolo 28 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), come modificata dall’articolo 49 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2004), sono destinati al rimborso degli oneri sostenuti o da sostenere per la realizzazione degli interventi [8]:

ENTE

INTERVENTO

EURO

Comune di Aprilia

Realizzazione centro disabili Raggio di Sole

240.000,00

Comunità Incontro ONLUS Fontechiari

Realizzazione di una struttura da adibire a comunità terapeutica

35.000,00

Opera Suore di Farnese

Completamento Casa di Riposo per anziani

50.000,00

Santa Maria Goretti – Roma

Realizzazione scivolo per portatori di handicap

10.000,00

Suore Carmelitane Scalze di Ronciglione

Realizzazione ascensore per disabili

30.000,00

 

     Art. 27. (Ristrutturazione basilica Santa Cecilia).

     1. La Regione concorre agli oneri connessi con il restauro conservativo della basilica di Santa Cecilia in Roma, con un contributo al Vicariato di Roma, gravante sulla UPB E54 dell’importo di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

 

     Art. 28. (Opere di carattere locale nel comune di Vivaro Romano).

     1. Il contributo previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004) a favore del Comune di Vivaro Romano per la ristrutturazione e recupero del Castello Rocca Farnese, è destinato alla ristrutturazione e al recupero del Castello Rocca Borghese.

 

     Art. 29. (Accordo di programma multiregionale dell'Appia Antica).

     1. Il contributo previsto dall'articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003) è destinato a valere sullo stanziamento previsto nell'anno 2005 sul capitolo E54512, al rimborso delle spese già effettuate dal Consorzio GlobTec.

 

     Art. 30. (Contributi per sedi comunali). [9]

     1. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo R42501 sono attribuiti ai Comuni i seguenti importi:

 

ENTE

INTERVENTO

EURO

Comune di Anzio

rimborso oneri di ristrutturazione di Villa Sarsina da adibire a sede comunale

1.500.000

Comune di Artena

ristrutturazione del Palazzo Ex-Eca da destinare a sede comunale

150.000

Comune di Artena

ristrutturazione del Palazzo Ex-Eca da destinare a sede comunale

1.000.000

Comune di Cittaducale

Adeguamento sede comunale

30.000

Comune di Civitella San Paolo

Realizzazione sede comunale

240.000

Comune di Gallicano nel Lazio

Lavori recupero ed ampliamento degli interni della sede comunale

70.000

Comune di Giuliano di Roma

Lavori di completamento Casa Comunale

40.000

Comune di Guardino

Realizzazione del tetto della Casa Comunale

20.000

Comune di Magliano Romano

Casa comunale

200.000

Comune di Monterotondo

Ristrutturazione palazzo comunale

500.000

Comune di Palestrina

Acquisto terreno nuova sede comunale

500.000

Comune di Priverno

Rifacimento palazzo comunale

200.000

Comune di Tessennano

Sistemazione sede comunale

45.000

Comune di Torricella in Sabina

Realizzazione nuova sede comunale

250.000

Comune di Vallemaio

Ristrutturazione edifici comunali

40.000

Comune di Vallinfreda

Rifacimento messa a norma impianto di riscaldamento sede comunale

10.000

Comune di Villa Santo Stefano

Completamento dei lavori di ampliamento della sede comunale

70.000

 

     Art. 31. (Contributi per la realizzazione di impianti sportivi). [10]

     1. La Regione concorre per l’anno 2005 alla realizzazione dei seguenti impianti sportivi:

 

ENTE

INTERVENTO

EURO

Associazione culturale I Giardini di Corcolle

Copertura campo sportivo

50.000

Associazione Bocciofila Il Grifone

Bonifica e ricopertura struttura impianto bocciofilo

25.000

Associazione culturale San Luigi Gonzaga – Sora

Completamento dell'impianto sportivo località Agnone Maggiore

30.000

Associazione La Valle del Baronio

Completamento dell'impianto sportivo di quartiere in via Campopiano

30.000

Associazione Noi

Manutenzione straordinaria della struttura sportiva dell'Istituto Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria – Roma

15.000

Associazione P.G.S. Auxilium Testaccio

Ristrutturazione impianti sportivi polifunzionali

165.000

Associazione sportiva Giuliana

Adeguamento e messa a norma spazi sportivi

10.000

Parrocchia Santa Maria della Grotticella - località Mazzetta - Viterbo

Realizzazione campo di calciotto

15.000

Comune di Acuto

Progettazione per la realizzazione di una palestra per la scuola elementare e media

50.000

Comune di Agosta

Copertura del campo polivalente in località La Piaggia per favorire le attività sportive

80.000

Comune di Alatri

Messa a norma del campo di bocce sito nell'ex giardino dello sport

70.000

Comune di Alatri

Sistemazione campo sportivo località Chiappitto

60.000

Comune di Anguillara

Realizzazione palestre nelle scuole elementari di Scanno e Monte Le Forche

50.000

Comune di Anzio

Completamento dell'impianto sportivo di Piazza Roma

150.000

Comune di Anzio

Impianto Comunale Baseball

600.000

Comune di Anzio

Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche ed adeguamento del centro sportivo per disabili

45.000

Comune di Anzio

Realizzazione palazzetto dello sport

1.500.000

Comune di Arcinazzo Romano

Realizzazione della copertura dell'impianto sportivo comunale

380.000

Comune di Arnara

Completamento campo polivalente

120.000

Comune di Artena

Pista di atletica, campo comunale

300.000

Comune di Bellegra

Ristrutturazione campetto polivalente

75.000

Comune di Carpineto Romano

Completamento impianto sportivo

100.000

Comune di Casalattico

Lavori di completamento del campo di calcetto

20.000

Comune di Castel Madama

Palazzetto dello sport

450.000

Comune di Castel Sant'Elia

Sistemazione e completamento impianti sportivi

45.000

Comune di Castiglione in Teverina

Sistemazione Centro sportivo "Masseto"

70.000

Comune di Civita Castellana

Restauro circolo bocciofilo comunale "G.Cavalieri"

35.000

Comune di Colonna

Lavori di completamento e chiusura laterale del campo per il gioco delle bocce

50.000

Comune di Fiano Romano

Realizzazione del palazzetto dello sport

400.000

Comune di Fiuggi

Copertura polifunzionale centro sportivo Capo i Prati

80.000

Comune di Fumone

Messa a norma del campo di calcetto

20.000

Comune di Gavignano

Campo sportivo

60.000

Comune di Gradoli

Realizzazione campo di calcetto

10.000

Comune di Isola del Liri

Ristrutturazione impianti sportivi località S.Carlo

25.000

Comune di Labico

Realizzazione campo di bocce

20.000

Comune di Lariano

Realizzazione e ristrutturazione degli impianti sportivi polivalenti in località area di Norma

100.000

Comune di Latina

Completamento struttura polifunzionale presso impianto sportivo Borgo Grappa Latina

450.000

Comune di Mandela

Ultimazione lavori impianto sportivo comunale

50.000

Comune di Manziana

Completamento Palestra - via Po

300.000

Comune di Manziana

Costruzione impianto sportivo comunale

200.000

Comune di Mentana

Ristrutturazione e messa a norma del centro polifunzionale sportivo località Casali di Mentana - via del Parco

150.000

Comune di Montecompatri

Ristrutturazione impianti sportivi comunali

50.000

Comune di Monterosi

Ristrutturazione e messa a norma impianti sportivi

45.000

Comune di Morione

Ultimazione lavori spostamento campo calcio comunale

100.000

Comune di Neroli

Messa in sicurezza del centro sportivo comunale: recinzione dell'intera area del centro sportivo

50.000

Comune di Nettuno

Completamento impianto sportivo complesso natatorio Loricina

500.000

Comune di Nettuno

Ristrutturazione palazzetto dello sport S. Barbara

500.000

Comune di Palestrina

Realizzazione del palazzetto dello sport

400.000

Comune di Pastena

Sistemazione campo sportivo di Pastena

20.000

Comune di Patrica

Lavori di adeguamento impianto sportivo in località S. Vincenzo

20.000

Comune di Pico

Ristrutturazione della copertura della palestra della S.M.S. Grossi

30.000

Comune di Piedimonte San Germano

Lavori per la sistemazione della palestra polivalente

10.000

Comune di Pofi

Realizzazione di un impianto tensostatico per la pratica sportiva

50.000

Comune di Poli

Rifacimento manto erboso del campo sportivo comunale

100.000

Comune di Pontinia

Sistemazione palazzetto dello sport

100.000

Comune di Sacrofano

Realizzazione campo polifunzionale Montecaminetto

25.000

Comune di San Donato Val di Comino

manutenzione straordinaria, adeguamento e riqualificazione della piscina comunale all'aperto

80.000

Comune di San Vittore nel Lazio

Realizzazione campo sportivo multifunzionale

20.000

Comune di Santa Marinella

Completamento, ristrutturazione e copertura piscina comunale in disuso

250.000

Comune di Subiaco

Impiantistica sportiva

900.000

Comune di Soffia

Lavori di completamento dell'impianto sportivo in località Barocci

50.000

Comune di Torrice

Realizzazione palestra comunale

130.000

Comune di Trivigliano

Lavori di completamento dello stadio

50.000

Comune di Tuscanica

Realizzazione di un centro sportivo

50.000

Comune di Vallecorsa

Ampliamento ed ammodernamento del campo sportivo

60.000

Comune di Veroli

Ristrutturazione e completamento del complesso sportivo comunale in località Aia dei Franchi

800.000

Comune di Villa San Giovanni in Tuscia

Completamento palestra comunale

20.000

Comune di Villa Santo Stefano

Progettazione per la realizzazione di un impianto polifunzionale tensostatico

25.000

Cooperativa sociale Esperanto

Rifacimento palestra per disabili

10.000

Libertas Pilastro '92

Sistemazione spogliatoi pista di pattinaggio

20.000

Società Bocciofila V. Baccini - Borgo Montello

Bonifica e ricopertura struttura impianto bocciofilo

35.000

Società sportiva F.C.Real Latina - Borgo Santa Maria – Latina

Impianto di illuminazione campo sportivo

95.000

Università Agraria di Castelchiodato – Mentana

Rifacimento del campo di calcio

150.000

Amministrazione Provinciale di Rieti

Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del Palazzetto dello Sport di Via Campoloniano di Rieti

400.000

Comune di Rieti

Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del campo di atletica "Guidobaldi"

100.000

Comune di Cassino

Rifacimento pista di atletica leggera dello stadio comunale "Salveti"

250.000

 

     2. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB G32.

 

     Art. 32. (Contributi per la realizzazione di parcheggi).

     1. Per l’anno 2005 la Regione promuove la realizzazione dei seguenti parcheggi urbani mediante la concessione di contributi in conto capitale gravanti sugli stanziamenti dell’UPB D44:

 

ENTE

INTERVENTO

EURO

Comune di Anticoli Corrado

Parcheggio al servizio plesso scolastico

100.000

Comune di Bellegra

Realizzazione parcheggio

300.000

Comune di Cantalupo

Pavimentazione parcheggio comunale

15.000

Comune di Castel Madama

Parcheggio

250.000

Comune di Ceccano

Costruzione parcheggio scuola elementare Passo del Cardinale

75.000

Comune di Fiumicino

Parcheggi in zone balneari

700.000

Comune di Maenza

Realizzazione parcheggio

350.000

Comune di Poggio Moiano

Parcheggio Multipiano in Via Roma

400.000

Comune di Poli

Parcheggi adiacenti centro storico

100.000

Comune di Pomezia

Parcheggio nodo di scambio "Località Santa Palomba"

685.000

Comune di Roccantica

Completamento parcheggio comunale

20.000

Comune di Sacrofano

Completamento parcheggio di Piazza Ugo Serata

300.000

Comune di San Donato Val di Comino

Realizzazione di un parcheggio

100.000

Comune di Tuscanica

Realizzazione parcheggio

130.000

Santuario della Madonna del Divino Amore

Completamento parcheggio

250.000

 

     Art. 33. (Concorso della Regione per la realizzazione di opere pubbliche ed iniziative di carattere socio-sanitario, culturale e sportivo).

     1. La Regione concorre:

     a) alla realizzazione delle opere pubbliche di cui all’allegata tabella A, parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo C12520;

     b) alla promozione ed al sostegno delle iniziative di carattere sociale e sanitario, di peculiare interesse per la Regione, di cui all’allegata tabella B, parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo H41530;

     c) alla promozione ed al sostegno delle iniziative culturali e sportive di carattere locale non previste nei programmi già definiti ai sensi della vigente normativa, di cui all’allegata tabella C, parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo G11518.

 

     Art. 34. (Approvazione bilanci di enti pubblici dipendenti dalla Regione).

     1. Ai sensi dell’articolo 57 della l.r. 25/2001, sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2005, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:

     a) Ente regionale parco dell'Appia Antica;

     b) Ente regionale Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa;

     c) Ente regionale parco naturale dei Monti Lucretili;

     d) Ente regionale parco di Bracciano Martignano;

     e) Ente regionale parco dei Monti Aurunci;

     f) Ente regionale parco di Vejo;

     g) Ente regionale riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia;

     h) Ente regionale Aree Naturali Protette - Roma Natura;

     i) Ente regionale parco dei Castelli Romani;

     l) Agenzia regionale per lo sport - AGENSPORT;

     m) Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo del Lazio - ARSIAL;

     n) Agenzia regionale per la Protezione Ambientale - ARPA;

     o) Agenzia regionale per la Difesa del Suolo - ARDIS;

     p) Azienda di Promozione Turistica del Comune di Roma;

     q) Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Latina;

     r) Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Viterbo;

     s) Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Rieti;

     t) Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Roma;

     u) Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Frosinone;

     v) Istituto regionale per le Ville Tuscolane - IRVIT;

     z) Agenzia di Sanità Pubblica - ASP;

     aa) Parco regionale Riviera di Ulisse;

     bb) Agenzia regionale Parchi - ARP;

     cc) Ente regionale Parco Monti Simbruini.

     2. Gli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare le eventuali variazioni al bilancio in relazione agli stanziamenti definitivamente previsti dalla legge di bilancio regionale 2005, 2006 e 2007.

     3. Ai sensi dell'articolo 57 della l.r. 25/2001 sono approvati i bilanci di previsione per l'anno 2004, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:

     a) Consorzio polifunzionale Pegaso;

     b) Parco regionale Riviera di Ulisse.

     4. Sono allegate le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui ai commi 1 e 3.

 

     Art. 35. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

TABELLA A [11]

(Omissis)

 

TABELLA B

(Omissis)

 

TABELLA C [12]

(Omissis)

 

ALLEGATI

(Omissis)


[1] Per un incremento dell’importo di cui alla presente lettera, vedi l’art. 2 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.

[2] Articolo così modificato dall’art. 21 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.

[3] Articolo così sostituito dal’art. 45 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.

[4] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[5] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[6] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[7] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 13 aprile 2012, n. 2.

[8] Comma aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 9 aprile 2005, n. 10.

[9] Articolo così modificato dall’art. 54 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.

[10] Articolo così modificato dall’art. 55 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.

[11] Tabella modificata dagli artt. 1, 2 e 56 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.

[12] Tabella modificata dall’art. 57 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.