§ 5.2.8 - L.R. 6 giugno 1980, n. 52.
Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza farmaceutica
Data:06/06/1980
Numero:52


Sommario
Art. 13.  (Riordino delle norme in materia di farmacie).
Art. 14.  (Provvedimenti in materia di farmacie).
Art. 15.  (Vigilanza sulle farmacie).
Art. 16.  (Concorsi per il conferimento di farmacie - Commissioni giudicatrici).


§ 5.2.8 - L.R. 6 giugno 1980, n. 52.

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(B.U. 10 giugno 1980, n. 16, S.O. n. 5).

 

     Artt. 1. – 12. [1]

 

Art. 13. (Riordino delle norme in materia di farmacie).

     Fino alla emanazione di una apposita legge regionale per il completo riordino della materia, la vigilanza sulle farmacie è effettuata a norma della presente legge, nel rispetto, per quanto non previsto, della vigente legislazione.

 

     Art. 14. (Provvedimenti in materia di farmacie).

     Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie, la istituzione di dispensari farmaceutici.

     Sono di competenza del sindaco, quale autorità sanitaria locale, le funzioni amministrative concernenti la adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, di gestione provvisoria degli esercizi farmaceutici resisi vacanti ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di decadenza per qualunque causa dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico nonché i provvedimenti in ordine all'indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, provviste e dotazioni [2].

     Spetta al sindaco l'autorizzazione all'apertura di farmacie succursali, purché comprese nella pianta organica [3].

     3 bis. Sono di competenza del comune le funzioni amministrative in materia di trasferimento delle farmacie all’interno della sede di pertinenza. La domanda di trasferimento, corredata dalla perizia giurata del tecnico abilitato attestante la distanza non inferiore a duecento metri dall’ingresso al pubblico della farmacia dagli altri esercizi farmaceutici e dalla documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente, è presentata al comune, che ne cura la pubblicazione sul proprio albo pretorio e la trasmette contestualmente all’azienda sanitaria locale territorialmente competente ai fini della pubblicazione sull’albo dell’azienda e dei successivi adempimenti. L’azienda sanitaria locale effettua l’ispezione preventiva ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La domanda di trasferimento si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla sua presentazione, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego [4].

     Sono attribuite alle unità sanitarie locali, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti e le categorie interessate, le funzioni amministrative concernenti l'erogazione della indennità di residenza ai farmacisti rurali, nonché la regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina degli orari di apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, sino ad un massimo di trenta giorni come da legge regionale in materia [5].

     Nei comuni il cui territorio è suddiviso in più unità sanitarie locali la competenza a stabilire gli orari, i turni e le ferie delle farmacie spetta all'assemblea della unità sanitaria locale [6].

 

     Art. 15. (Vigilanza sulle farmacie).

     Ogni biennio le farmacie devono essere ispezionate da una commissione nominata dal comitato di gestione e costituita:

     - da un farmacista dipendente dall'unità sanitaria locale;

     - da un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della provincia;

     - da un funzionario direttivo amministrativo dell'unità sanitaria locale con funzioni anche di segretario.

     La predetta commissione può compiere anche ispezioni straordinarie.

     Copia del verbale della ispezione è inviata al sindaco del comune in cui ha sede l'esercizio farmaceutico per gli eventuali provvedimenti di competenza.

 

     Art. 16. (Concorsi per il conferimento di farmacie - Commissioni giudicatrici).

     I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione sono indetti dalla Giunta regionale.

     I concorsi si svolgono per l'assegnazione di sedi vacanti in più unità sanitarie locali, raggruppando le unità sanitarie locali appartenenti alla stessa provincia.

     La commissione giudicatrice è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

     a) da un funzionario direttivo amministrativo della Regione con almeno sei anni di anzianità nella carriera medesima con funzioni di presidente;

     b) da un funzionario medico, chimico o farmacista della Regione o delle unità sanitarie locali con almeno cinque anni di anzianità nella carriera medesima [7];

     c) da due farmacisti esercenti in una farmacia di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti;

     d) da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario direttivo amministrativo della Regione.

     La Giunta regionale approva le relative graduatorie e nomina i vincitori.

     L'elenco dei vincitori è trasmesso al sindaco del comune competente per territorio e all'unità sanitaria locale per i provvedimenti di rispettiva competenza.

     Fino al riordino della materia con legge regionale, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai concorsi di cui al primo comma continua ad applicarsi la normativa in vigore.

 

     Artt. 17. – 18. [8]


[1] Articoli abrogati dall’art. 23 della L.R. 3 marzo 2003, n. 4.

[2] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 3 marzo 2003, n. 4 e fatto rivivere dall'art. 41 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[3] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 3 marzo 2003, n. 4 e fatto rivivere dall'art. 41 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[4] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[5] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 3 marzo 2003, n. 4 e fatto rivivere dall'art. 41 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[6] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 3 marzo 2003, n. 4 e fatto rivivere dall'art. 41 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[7] Lettera così modificata dall'articolo unico della L.R. 17/7/1987, n. 42.

[8] Articoli abrogati dall’art. 23 della L.R. 3 marzo 2003, n. 4.