§ 4.9.2 - L. 7 novembre 1949, n. 857.
Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:07/11/1949
Numero:857


Sommario
Art. 1.      L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei molini e dei panifici non sono più soggetti alle limitazioni d'ordine economico previsto dai regi decreti-legge 5 settembre [...]
Art. 2.      I molini per la macinazione dei cereali vengono classificati in molini ad alta macinazione e molini a bassa macinazione
Art. 3.      Nei molini a palmenti è vietato l'uso di macine allestite con materiali contenenti piombo o altre sostanze tossiche
Art. 4.      Tutti i panifici di nuovo impianto nei centri abitati la cui popolazione, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, superi i 1000 abitanti, debbono essere dotati di impastatrice meccanica
Art. 5.      I molini ed i panifici debbono rispondere alle prescrizioni di carattere igienico e sanitario previste dalle leggi e dai regolamenti anche in materia di igiene del lavoro
Art. 6.      L'esercizio dei molini e panifici, nonché il loro trasferimento e trasformazione, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia [...]
Art. 7.      La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli [...]
Art. 8.      Gli esercenti di molini e panifici debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa
Art. 9.      Le licenze di macinazione e di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia
Art. 10.      Le licenze di macinazione e panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni
Art. 11.      La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce "pane"
Art. 12.      Le imprese, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono provvedere alla conservazione di esso in appositi scaffali o vetrine separati da quelli adibiti alla conservazione di altri [...]
Art. 13.      E' vietata la vendita del pane in forma ambulante, e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti. E' data facoltà al sindaco di autorizzare, su conforme parere dell'ufficiale [...]
Art. 14.      La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari
Art. 15.      Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'articolo 6, o nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, è [...]
Art. 16.      I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000
Art. 17.      I panifici e molini attualmente in servizio dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge entro il 31 dicembre 1954
Art. 18.      Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge
Art. 19.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 4.9.2 - L. 7 novembre 1949, n. 857. [1]

Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione.

(G.U. 5 dicembre 1949, n. 279).

 

Art. 1.

     L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei molini e dei panifici non sono più soggetti alle limitazioni d'ordine economico previsto dai regi decreti-legge 5 settembre 1938, n. 1890, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e 21 luglio 1938, n. 1609, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 143. Le altre disposizioni degli stessi decreti sono sostituite da quelle degli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     I molini per la macinazione dei cereali vengono classificati in molini ad alta macinazione e molini a bassa macinazione.

     Sono ad alta macinazione i molini a cilindri automatici e semiautomatici che siano dotati:

     1) di apparecchi completi di prepulitura, pulitura e lavatura del grano;

     2) di macchinari idonei a selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti e sottoprodotti della macinazione in modo da consentire la razionale utilizzazione dei cereali.

     Sono molini a bassa macinazione i molini a palmenti ed a cilindri che pur essendo dotati di idonei apparecchi di pulitura, non si trovano nella condizione di selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti della macinazione.

 

     Art. 3.

     Nei molini a palmenti è vietato l'uso di macine allestite con materiali contenenti piombo o altre sostanze tossiche.

 

     Art. 4.

     Tutti i panifici di nuovo impianto nei centri abitati la cui popolazione, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, superi i 1000 abitanti, debbono essere dotati di impastatrice meccanica.

     E' prescritto inoltre, per i panifici di nuovo impianto, il forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto in tutti i centri abitati aventi una popolazione non inferiore ai 3000 abitanti.

 

     Art. 5.

     I molini ed i panifici debbono rispondere alle prescrizioni di carattere igienico e sanitario previste dalle leggi e dai regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

 

     Art. 6.

     L'esercizio dei molini e panifici, nonché il loro trasferimento e trasformazione, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia sentiti i pareri dell'Ispettorato del lavoro e dell'ufficiale sanitario, competenti per territorio, sui requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

 

     Art. 7.

     La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera dell'impianto, e deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dalla presente legge, di una pianta in scala dei locali e degli accessori, e, per i molini, del diagramma di macinazione relativo al processo di lavorazione.

 

     Art. 8.

     Gli esercenti di molini e panifici debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa:

     a) per molini che possono macinare giornalmente:

     (Omissis);

     b) per i panifici che possono produrre giornalmente:

     (Omissis).

     Per i molini idraulici costituiti da un unico palmento situati in località superiori a 700 metri sul livello del mare e che siano in particolari condizioni di disagio di viabilità e accessibilità, la tassa predetta è stabilita in lire 600 per i nuovi impianti e lire 500 per quelli in funzione.

 

     Art. 9.

     Le licenze di macinazione e di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia.

     Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo.

 

     Art. 10.

     Le licenze di macinazione e panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 11.

     La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce "pane".

 

     Art. 12.

     Le imprese, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono provvedere alla conservazione di esso in appositi scaffali o vetrine separati da quelli adibiti alla conservazione di altri generi.

 

     Art. 13.

     E' vietata la vendita del pane in forma ambulante, e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti. E' data facoltà al sindaco di autorizzare, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, con provvedimento da affiggersi nell'albo pretorio, la temporanea vendita in quei Comuni, ove speciali condizioni la rendano opportuna.

 

     Art. 14.

     La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.

     Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni dei molini e dei panifici agli effetti della presente legge riferiscono anche al Ministero predetto.

 

     Art. 15.

     Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'articolo 6, o nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, è ammesso ricorso al Ministero per l'industria e il commercio.

 

     Art. 16.

     I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000.

     L'imputato è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, il quale determina, per la inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 11 e 13, agli articoli 5 e 12, agli articoli 2, 3 e 4, in misura rispettivamente non superiore al decimo, al quinto e al quarto del massimo dell'ammenda prevista dal primo comma del presente articolo, la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e prefigge il termine per il pagamento. L'oblazione estingue l'azione penale.

     In caso di omesso pagamento della tassa prevista dall'art. 8 il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura dispone la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento del predetto obbligo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative e successive modificazioni.

 

     Art. 17.

     I panifici e molini attualmente in servizio dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge entro il 31 dicembre 1954.

     Sono esclusi dalle suddette disposizioni i molini situati al disopra di m. 700 sul livello del mare.

     Le imprese che, legittimamente, all'atto della entrata in vigore della presente legge, provvedono solo all'impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico o alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, devono entro il 31 dicembre 1954, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma della presente legge.

     Trascorso tale termine, le imprese suddette non potranno ottenere il rinnovo del visto annuale di cui al precedente art. 9.

     Così pure dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, entro il dicembre 1954, tutti i molini e panifici attualmente in esercizio ad eccezione dei molini situati in località di montagna superiori ai 700 metri di altezza sul livello del mare.

 

     Art. 18.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge.

 

     Art. 19.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 80 sexies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. L'art. 18 della L. 31 luglio 1956, n. 1002 aveva abrogato le disposizioni previste dalla presente legge incompatibili con la stessa L. 1002/1956.