§ 1.3.2 - Legge Regionale 10 novembre 1971, n. 47.
Spese per il funzionamento della Delegazione di cui al Titolo V dello Statuto regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 rapporti con organi statali e ufficio del difensore civico
Data:10/11/1971
Numero:47


Sommario
Art. unico.      Salvo che con norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non venga diversamente disposto, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a [...]


§ 1.3.2 - Legge Regionale 10 novembre 1971, n. 47.

Spese per il funzionamento della Delegazione di cui al Titolo V dello Statuto regionale.

(B.U. 12 novembre 1971, n. 42).

 

Art. unico.

     Salvo che con norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non venga diversamente disposto, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese relative ai locali necessari alla Delegazione della Corte dei conti di cui all'articolo 58 dello Statuto regionale [1].

     Alla delegazione predetta potranno essere altresì assegnati in uso beni mobili ed altri materiali di funzionamento [nonchè - a richiesta del predetto ufficio, per esigenze straordinarie o integrative - personale dell'Amministrazione regionale, nel numero massimo di 38 unità] [2].

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico agli ordinari capitoli delle spese di funzionamento e di personale iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

 

 


[1] Vedi l'estensione di cui all'articolo unico della L.R. 6 luglio 1974 n. 29.

[2] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 41 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8. Il testo compreso tra [...] è stato successivamente abrogato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 9 settembre 1997, n. 31. L'abrogazione ha efficacia dal 1° gennaio 1999 come stabilito dallo stesso art. 4, comma 5, L.R. 9/97.