Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 rapporti con organi statali e ufficio del difensore civico |
Data: | 10/11/1971 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. unico. Salvo che con norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non venga diversamente disposto, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a [...] |
§ 1.3.2 - Legge Regionale 10 novembre 1971, n. 47.
Spese per il funzionamento della Delegazione di cui al Titolo V dello Statuto regionale.
(B.U. 12 novembre 1971, n. 42).
Salvo che con norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non venga diversamente disposto, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese relative ai locali necessari alla Delegazione della Corte dei conti di cui all'articolo 58 dello Statuto regionale [1].
Alla delegazione predetta potranno essere altresì assegnati in uso beni mobili ed altri materiali di funzionamento [nonchè - a richiesta del predetto ufficio, per esigenze straordinarie o integrative - personale dell'Amministrazione regionale, nel numero massimo di 38 unità] [2].
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico agli ordinari capitoli delle spese di funzionamento e di personale iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
[1] Vedi l'estensione di cui all'articolo unico della
[2] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 41 della