Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 28/10/1991 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 2.2.112 - Legge Regionale 28 ottobre 1991, n. 50.
Modificazioni alle leggi regionali 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8, concernenti gli Organi collegiali dell'Amministrazione regionale in materia di personale.
(B.U. 29 ottobre 1991, n. 145).
1. L'articolo 1 della
(Omissis).
1. Il comma 1 dell'articolo 53 della
(Omissis).
1. Il Consiglio di amministrazione, rinnovato secondo quanto disposto dall'articolo 53 della
2. Gli adempimenti connessi agli scrutini per merito comparativo, di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, per l'accesso alla qualifica di dirigente relativi alle decorrenze 1 gennaio 1989 e 7 marzo 1990, nonchè a quelli per l'accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, vengono svolti dal Consiglio di amministrazione, rinnovato secondo quanto disposto dall'articolo 53 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della