Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 30/12/1986 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata qualsiasi altra forma di reclutamento del personale, da parte dei gruppi consiliari, che configuri l'instaurazione con terzi di [...] |
Art. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, fanno carico al capitolo 1 dello stato [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 1.2.29 - Legge Regionale 30 dicembre 1986, n. 62.
Integrazioni e ulteriori modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari».
(B.U. 30 dicembre 1986, n. 134).
L'articolo 4 della
(Omissis) [1].
L'articolo 8 della
(Omissis) [2].
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata qualsiasi altra forma di reclutamento del personale, da parte dei gruppi consiliari, che configuri l'instaurazione con terzi di rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Norma già inserita nel testo della legge originaria.
[2] Vedi nota che precede.