§ 1.2.29 - Legge Regionale 30 dicembre 1986, n. 62.
Integrazioni e ulteriori modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:30/12/1986
Numero:62


Sommario
Art. 1.      L'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata qualsiasi altra forma di reclutamento del personale, da parte dei gruppi consiliari, che configuri l'instaurazione con terzi di [...]
Art. 4.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, fanno carico al capitolo 1 dello stato [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.2.29 - Legge Regionale 30 dicembre 1986, n. 62.

Integrazioni e ulteriori modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari».

(B.U. 30 dicembre 1986, n. 134).

 

Art. 1.

     L'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     L'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata qualsiasi altra forma di reclutamento del personale, da parte dei gruppi consiliari, che configuri l'instaurazione con terzi di rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.

 

     Art. 4.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 delLo stato di previsione del bilancio per l'anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi. i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norma già inserita nel testo della legge originaria.

[2] Vedi nota che precede.