§ 2.2.69 - Legge Regionale 24 gennaio 1983, n. 12.
Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento di personale in posizione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:24/01/1983
Numero:12


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 2.2.69 - Legge Regionale 24 gennaio 1983, n. 12.

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento di personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

(B.U. 24 gennaio 1983, n. 8).

 

Art. 1.

     [All'articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le percentuali «35%» e «40%» sono sostituite rispettivamente dalle percentuali «45%» e «50%»] [1].

     La sostituzione di cui al comma precedente s'intende effettuata in tutte le disposizioni che richiamano le indennità di cui al quarto comma dell'articolo 25 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

     Art. 2.

     Per il personale regionale in servizio alla data del 31 dicembre 1978 lo stipendio viene rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 1981, con l'attribuzione di un importo annuo pari allo 0,25% dell'iniziale di livello, rapportato a mese, per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, di anzianità nel livello maturata alla data del 30 giugno 1981. Per il personale dell'VIII livello viene valutata anche l'anzianità maturata nella carriera direttiva.

     La rideterminazione di cui al comma precedente non spetta:

     - al personale che alla data del 31 dicembre 1981 non abbia maturato un'anzianità di almeno 6 anni nel livello;

     - al personale vincitore dei concorsi interni per passaggio di carriera, di qualifica funzionale e di livello previsti dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e comunque al personale nei cui confronti trovi applicazione l'articolo 178 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

     - al personale appartenente al IV livello, profilo professionale forestale ed ittico, nonchè al personale appartenente al II livello.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitolo 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[2] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54, come integrato dal secondo comma dell'art. 3 della L.R. 24 giugno 1985, n. 26.