§ 1.1.104 - L.R. 21 gennaio 2010, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2010.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:21/01/2010
Numero:2


Sommario
Art. 1. 1. La regione Campania disciplina il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione [...]


§ 1.1.104 - L.R. 21 gennaio 2010, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2010.

(B.U. 21 gennaio 2010, n. 7)

 

Art. 1.

1. La regione Campania disciplina il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di intese con lo Stato in merito alle politiche relative alle società di distribuzione dell’acqua potabile, le aziende operative nella regione Campania devono avere la maggioranza assoluta dell’azionariato a partecipazione pubblica. Tutte le forme attualmente in essere di gestione del servizio idrico con società miste o interamente private decadono a far data dalle scadenze dei contratti di servizio in essere. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono destinati al finanziamento degli interventi della risorsa idrica e dell’assetto idraulico ed idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino. Tali proventi sono iscritti dal corrente esercizio finanziario all’Unità previsionale di base (UPB) 11.81.80 della entrata e destinati al finanziamento delle spese iscritte alla UPB 1.1.1. “Difesa Suolo” concernenti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico regionale [1].

 

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione, il territorio della regione Campania è precluso all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e di stoccaggio del combustibile nucleare nonché di depositi di materiali radioattivi. La regione Campania predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi al fine di migliorare, con riferimento agli impianti di pubblica illuminazione, l’efficienza energetica, la sicurezza pubblica e la salvaguardia dell’ambiente. Il programma degli interventi di adeguamento è attuato, a seguito di un censimento dello stato degli impianti di pubblica illuminazione, attraverso un bando per l’efficienza energetica avente come destinatari i comuni della regione Campania. Gli oneri sono a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) [2].

 

3. E’ istituito il comitato di studio per far nascere la tariffa Responsabilità civile (RC) auto e RC moto “Fiducia Campania” denominato comitato RC auto. Tale comitato è composto da dieci esperti di cui due in rappresentanza della Regione e uno ciascuno per le prefetture di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, per le associazioni dei consumatori, per l’Associazione dei periti assicurativi e per l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania). Il comitato nomina al proprio interno il Presidente tra i rappresentanti della Regione e opera senza costi per la collettività, neppure sotto la forma dei rimborsi spese, mentre gli eventuali oneri sono a carico delle istituzioni cui spettano le nomine. La Regione individua ulteriori esperti in caso di mancata nomina da parte dei soggetti che dovrebbero essere rappresentati. Compito del comitato è elaborare, entro quattro mesi dalla data di insediamento, una convenzione tariffaria, denominata “Polizza Fiducia Campania”, la quale, nelle province della Regione con tariffa oggi particolarmente svantaggiata, sia ispirata al principio secondo cui a chi è in classe di massimo sconto o in classe di ingresso deve applicarsi la medesima tariffa di una qualsiasi altra città italiana a scelta della compagnia assicuratrice e indicata nel contratto sottoposto a convenzione, seguendo i relativi andamenti tariffari fino al verificarsi di un sinistro. In accordo con gli operatori del mercato e con le forze dell’ordine, lo studio deve contenere altresì proposte per il contrasto al fenomeno delle frodi. Una volta definita la convenzione, la Regione si impegna a promuovere una campagna informativa per scoraggiare le frodi e per favorire la sottoscrizione di contratti presso le compagnie che attuano la convenzione.

 

4. Al fine di contrastare la grave crisi occupazionale, è istituita una misura di incentivo all’occupazione a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, disoccupati ed inoccupati. La misura consiste in agevolazioni finanziarie alle imprese di tutti i settori produttivi aventi sedi produttive in Campania nella misura di euro 7.500,00 per ogni nuova unità assunta. Le agevolazioni sono riconosciute con i seguenti limiti:

a) per le imprese di nuova costituzione e per le imprese che alla data del 31 dicembre 2009 hanno fino a cento addetti: fino a cinque unità lavorative incrementali rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato dell’ultimo biennio;

b) per le imprese che alla data del 31 dicembre 2009 hanno oltre cento addetti: fino al cinque per cento del totale degli addetti che deve essere aggiunto rispetto alla media dei dipendenti a tempo indeterminato dell’ultimo biennio.

 

5. [Per l’attuazione della misura di cui al comma 4 si provvede, per il 2010, con lo stanziamento di euro 30.000.000,00 da prelevare dai fondi Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (Paser) di cui all’UPB 2.83.243. La disciplina di attuazione della misura è definita, in armonia con la regolamentazione comunitaria in regime de minimis, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [3].

 

6. Al fine di favorire la ripresa occupazionale, a seguito delle consistenti perdite occupazionali registrate su tutto il territorio regionale nel corso del 2009 a causa della crisi economica, è previsto lo stanziamento di euro 50.000.000,00 per l’attivazione della misura prevista dall’articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l’attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale). Per l’attuazione della misura si provvede mediante l’utilizzo dell’apposito stanziamento iscritto nell’UPB 2.83.243, secondo quanto disposto dall’articolo 10 della legge regionale n. 12/2007. La disciplina di attuazione della misura segue le modalità indicate all’articolo 7 della legge regionale n. 12/2007.

 

7. Le misure di cui ai commi 4, 5 e 6 non sono cumulabili.

 

8. [Le farmacie istituite da almeno due anni, per le quali non sono state ancora avviate le procedure concorsuali per l’assegnazione, ovvero quelle assegnate con diritto di prelazione alla gestione dei comuni che ne hanno fatto richiesta e che alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria non sono state ancora aperte, sono soppresse] [4].

 

9. E’ istituito un fondo di garanzia per la pesca e l’acquacoltura di euro 100.000,00, a valere sulla UPB 1.74.176, al fine di promuovere interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive del settore pesca, provocate da calamità naturali e da avversità metereologiche o meteo-marine di carattere eccezionale.

 

10. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2010, presenta un piano teso a consentire la tracciabilità del prodotto “Mozzarella di Bufala Campana” e la sua leggibilità già sulle confezioni di vendita del prodotto finale. Il finanziamento del piano è a carico delle risorse appostate nel Piano di sviluppo rurale (PSR).

 

11. Per l’espletamento delle attività istituzionali del Centro regionale incremento ippico di S. Maria Capua Vetere e per il rilancio dello stesso è finanziato il risanamento conservativo e il recupero funzionale delle strutture del predetto ente. Agli oneri derivanti si provvede con uno stanziamento di euro 500.000,00 a valere sulla UPB 2.77.194.

 

12. Al fine di porre rimedio al fenomeno delle erosioni costiere, particolarmente evidente nelle aree con costa sabbiosa, la Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno 2010, un piano di ripascimento delle coste, a partire dalle aree dove il fenomeno è maggiormente evidente. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata, sentita la competente commissione consiliare, a finanziare, in via prioritaria, i progetti di cui al Parco progetti della regione Campania inerenti la depurazione delle acque del litorale Domitio/Flegreo. Nelle more dell’attuazione degli interventi necessari ad ottenere impianti di depurazione compatibili con il riutilizzo delle acque reflue a scopo irriguo, la regione Campania finanzia, lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio/Flegreo, la realizzazione di condotte sottomarine attraverso le quali scaricare a fondale le portate di magra. Il finanziamento dei precedenti interventi è a gravare sulle risorse del FESR [5].

 

13. [Gli stabilimenti balneari del litorale Domitio/Flegreo usufruiscono in regime de minimis degli sgravi contributivi per gli oneri previdenziali sostenuti per ciascun dipendente nel periodo compreso dall’1 maggio 2009 al 31 agosto 2009. A tali oneri finanziari si provvede mediante apposito prelevamento sull’UPB 2.9.26. Le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti urbanistici paesistici, sovracomunali e comunali vigenti, possono realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale. In attesa dell’approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (Puad) e della legge regionale sul turismo, è consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle istallazioni e delle strutture, realizzate per l’uso balneare, per l’intero anno solare. E’ fatto obbligo ai Comuni di rilasciare apposite autonome autorizzazioni per le attività che, in alta stagione, si presentano collegate e connesse alla prevalente attività di stabilimento balneare. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, in connessione con la legge sul turismo e con il Piano di utilizzo delle aree demaniali, o anche in forma anticipata rispetto ai predetti atti, le “Linee guida per la destagionalizzazione degli stabilimenti balneari e per la progettazione delle strutture balneari ecocompatibili”, con i seguenti indirizzi:

a) gli stabilimenti balneari ed elioterapici sono ritenuti imprese di rilevanza turistica;

b) la concessione demaniale degli stabilimenti balneari ed elioterapici ha una disciplina diversificata rispetto a quella generale della concessione in uso dei beni demaniali in quanto trattasi di imprese di particolare rilievo per il sistema turistico ricettivo della Campania;

c) le strutture degli stabilimenti balneari ed elioterapici realizzate prima del 31 dicembre 2009 sono di competenza della regione Campania dal punto di vista della valutazione paesaggistico ambientale, tutte le strutture da realizzare ex novo o in ampliamento sono soggette al regime dell’autorizzazione paesaggistica semplificata;

d) la destagionalizzazione dei predetti stabilimenti comporta il rilascio di autorizzazioni specifiche per le attività che durante l’alta stagione sono connesse e collegate all’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento balneare.

Non è possibile prevedere biglietti di ingresso per l’accesso alla battigia ove l’unico accesso alla stessa è quello dell’uso in concessione ai privati] [6].

13-bis. Nelle aree comprese in proposti siti di interesse comunitario (pSIC), in siti di interesse comunitario (SIC) e in zone di protezione speciale (ZPS) la concessione demaniale è rilasciata all’esito favorevole della preventiva valutazione d’incidenza prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale [7].

 

14. E’ concesso un contributo straordinario di euro 150.000,00 alla Curia di Napoli per sviluppare e favorire la pastorale degli universitari. L’onere grava sulla relativa UPB.

 

15. La regione Campania dà valore di evento regionale al Galà della Fiction che si tiene ogni anno a Castellammare di Stabia.

 

16. Al fine di contribuire al rilancio dell’economia delle zone montane e dei territori compresi nei parchi mediante il turismo cinofilo (cino-turismo), i comuni ricompresi in queste aree istituiscono, anche d’intesa con gli organi di direzione degli enti parco medesimi, aree cinofile. Dette aree sono adibite esclusivamente all’addestramento ed all’allenamento dei cani da caccia ed alle conseguenti verifiche zootecniche. Nell’interno delle stesse i comuni individuano strutture ove consentire l’addestramento anche dei cani da pastore, da utilità e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al soccorso. La realizzazione e gestione di tali aree e strutture è prevalentemente affidata a cooperative di giovani residenti nei comuni interessati o ad imprenditori agricoli, singoli o associati, ed alle associazioni cinofilo-venatorie. In tali zone sono altresì consentite, nell’arco dell’anno, prove zootecniche per il miglioramento delle razze canine da caccia e da pastore di cani iscritti all’anagrafe canina. Il finanziamento di tali interventi grava sulle risorse del FESR [8].

 

17. Al fine di consentire il superamento della odierna fase congiunturale di crisi finanziaria si favorisce l’accesso al credito delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), attraverso il rafforzamento delle garanzie prestate dai confidi mediante la costituzione, secondo le modalità di cui alla legge regionale 26 settembre 2008, n. 10 (Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania), di fondi patrimoniali dedicati all’incremento del volume dei finanziamenti concessi dal sistema bancario convenzionato con i confidi. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito alle cooperative sociali operanti sul territorio campano. Le operazioni finanziarie in favore delle cooperative sociali possono essere co-garantite, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 concernente l’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, attraverso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), articolo 2, comma 100, lettera a), ovvero mediante il Fondo regionale di garanzia di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1512 del 29 luglio 2004. Le risorse sono ripartite in modo proporzionale ai crediti vantati dalle cooperative sociali nei confronti degli enti pubblici o della pubblica amministrazione. Per tale misura straordinaria sono appostate risorse pari a euro 3.000.000,00 a valere sull’UPB 2.83.243.

 

18. E’ istituito il Fondo di solidarietà e di sostegno a favore delle aziende agricole in stato di grave emergenza economica e di mercato, con particolare riferimento ai comparti di rilevanza regionale interessati alla riforma delle Organizzazioni comuni di mercato (OCM). Le risorse del Fondo sono destinate agli aiuti in favore degli imprenditori agricoli, così come definiti dall’articolo 2135 del Codice Civile, che hanno subito una riduzione annua del proprio reddito pari o superiore al trenta per cento rispetto alla media del triennio precedente. Gli aiuti sono erogati ai singoli imprenditori in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535. Per l’anno 2010 è destinata a tale Fondo la somma di euro 10.000.000,00, da allocare in una nuova UPB denominata “Fondo di solidarietà di sostegno a favore delle aziende agricole” nell’ambito 2 (Sviluppo economico) della funzione obiettivo 2.83, denominata “Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale”. L’UPB 2.83.243, denominata “Spese per interventi nei settori produttivi dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura”, è ridotta di pari importo. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con delibera di Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento.

 

19. [E’ istituita, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l’Agenzia regionale della Campania per i pagamenti in agricoltura (ARCAPA). L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede ed uffici esclusivamente in regione Campania e gode di autonomia regolamentare amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.

All’Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la regione Campania, ai sensi del regolamento (CE) 7 luglio 1995, n. 1663, e successive modifiche, e del decreto legislativo n. 165/1999 relativamente alla gestione degli aiuti, contributi e premi finanziati dalla politica agricola comune, ai sensi del regolamento (CE) 21 giugno 2005, n. 1290. Sono organi dell’Agenzia:

a) il direttore generale, individuato tra i dirigenti di ruolo della regione Campania;

b) il collegio dei revisori. ] [9]

 

20. Alla copertura dell’organico si provvede mediante il distacco di personale dipendente della Giunta regionale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone lo statuto ed il regolamento dell’Agenzia, sentite le commissioni consiliari competenti.

Agli oneri, quantificati in euro 400.000,00 per l’anno finanziario 2010, si provvede mediante prelievo dall’UPB 2.83.243 e istituzione di una nuova UPB denominata “Agenzia regionale della Campania per i pagamenti in agricoltura”.

 

21. E’ istituito l’istituto regionale del vino e dell’olio della Campania. L’istituto è dotato di personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla tutela e vigilanza della Regione. All’istituto sono demandate le seguenti funzioni:

a) promuovere la valorizzazione, la commercializzazione e l’internazionalizzazione del vino e dell’olio prodotti in Campania con particolare riguardo alle indicazioni geografiche;

b) svolgere attività di ricerca, di formazione, di sviluppo ed innovazione nelle filiere vitivinicola ed olivicolo-olearia [10].

22. Sono organi dell’istituto il comitato di indirizzo, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti. Gli organi dell’istituto durano in carica tre anni e ai loro componenti non è corrisposto alcun compenso. Il comitato di indirizzo è composto:

a) dall’assessore delegato in materia di attività produttive o suo delegato;

b) dall’assessore delegato in materia di agricoltura o suo delegato;

c) dal presidente della commissione consiliare competente o suo delegato;

d) da un rappresentante di Unioncamere Campania;

e) da un rappresentate per ciascuna delle associazioni agricole più rappresentative in Campania;

f) da un rappresentante per ciascun consorzio di tutela dei vini e dell’olio a denominazione di origine;

g) da un rappresentante dell’associazione degli industriali della Campania;

h) da due esperti in materia designati dal Presidente della Giunta regionale;

i) da due consiglieri regionali indicati dal Presidente del Consiglio regionale;

l) da un rappresentante dell’associazione enologi della Campania [11].

23. L’istituto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale approva lo statuto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’istituto e i membri di cui al comma 22. Il regolamento può prevedere l’utilizzazione in posizione di comando di personale dell’amministrazione regionale e degli istituti ed enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione [12].

 

24. Il distretto vitivinicolo è istituito in tutti i comuni delle aree Doc e Docg della regione Campania. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone gli atti necessari per il riconoscimento del distretto vinicolo campano nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa di merito. Il programma delle iniziative preposte alla definizione di un accordo consensuale tra le istituzioni pubbliche ed i soggetti collettivi coinvolti nel settore vitivinicolo è adottato d’intesa con la cabina di regia vitivinicola Campania Wines, istituita ai sensi dell’articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2008), come modificato dall’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 2009, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2009). Per tale attività si provvede con lo stanziamento di euro 20.000,00, a valere sulla UPB 2.83.243.

 

25. [La regione Campania, nell’ambito della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari e agrituristiche locali, delle politiche di tutela delle biodiversità e del patrimonio culturale e paesaggistico rurale, in coerenza a quanto stabilito dall’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e nell’ambito del corretto inserimento delle centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, sancisce il rispetto di una distanza degli insediamenti energetici non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio Doc e Docg e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree. Le risorse pari a euro 1.000.000,00 previste nell’UPB 2.83.243 del bilancio di previsione 2010, denominata “Spese per interventi nei settori produttivi dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura” capitolo 4081, restano disponibili nella stessa UPB 2.83.243 e sono trasferite al capitolo 4011, denominato “SeSIRCA - per le attività di promozione dell’agroalimentare campano”] [13].

 

26. [E’ prorogata per l’anno 2010 la sperimentazione del reddito di cittadinanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 (Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza), assicurando copertura agli aventi diritto, fino ad un massimo di euro 30.000.000,00. La copertura per l’intero esercizio finanziario resta subordinata alla concessione, da parte dello Stato, della ulteriore somma necessaria per il tramite del Ministero delle politiche sociali. Limitatamente alla somma di euro 30.000.000,00 appostata sulla UPB 4.16.41, si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione] [14].

 

27. [E’ istituito presso la regione Campania – Area generale di coordinamento 18 - il comitato “Cittadinanza e Dignità” per l’analisi e lo studio di misure di sostegno destinate alle fasce sociali indigenti, al quale partecipano i dirigenti delle aree generali di coordinamento competenti in materia di bilancio, di politiche sociali, di politiche del lavoro e di assistenza sanitaria. Il comitato predispone una proposta articolata che rispetti il principio di universalità per i soggetti individuati a maggiore bisogno e il principio di gradualità in ragione del bisogno. La misura proposta dal comitato deve inoltre prevedere, al fine di contenere i costi di gestione, meccanismi di erogazione automatici sulla base di criteri di selezione oggettivi e controlli successivi a campione sui beneficiari, con la individuazione delle relative modalità. La proposta elaborata dal comitato è sottoposta alla Giunta regionale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del comitato spettano gli eventuali compensi secondo le disposizioni regionali vigenti. Per le spese di funzionamento del comitato è previsto uno stanziamento complessivo di euro 30.000,00 con imputazione della spesa sulle risorse iscritte nella UPB 4.16.41 mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla UPB 6.23.57] [15].

 

28. E’ concesso un contributo straordinario di euro 350.000,00 alla Diocesi di Acerra per lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese in provincia di Napoli e Caserta. L’onere grava sulla relativa UPB.

 

29. La Regione incentiva e promuove, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, l’attivazione e la realizzazione di oratori e di spazi parrocchiali quali luoghi di promozione di attività sportive dilettantistiche, sociali, assistenziali, culturali, turistiche, ricreative e di formazione extra-scolastica della persona. La Giunta regionale individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari, le modalità attuative e le condizioni di accesso ai finanziamenti. Per l’anno 2010 è stanziata la somma di euro 2.500.000,00.

 

30. [E’ autorizzata, a valere sul FAS di cui al comma 38 per euro 10.000.000,00, l’ulteriore iscrizione nell’UPB 1.3.10 denominata “Casa” della somma di euro 30.000.000,00 per sostenere la programmazione finanziaria dei fondi necessari per gli interventi di edilizia residenziale sociale, nella misura di euro 25.000.000,00, e per interventi di riqualificazione urbana nella misura di euro 5.000.000,00, da utilizzare anche attraverso il Fondo di rotazione per la realizzazione delle politiche della casa di cui alla delibera di Giunta regionale 8 maggio 2009, n. 848] [16].

 

31. E’ finanziata la legge regionale 20 dicembre 2004, n. 14 (Tutela della minoranza alloglotta e del patrimonio storico, culturale e folcloristico della comunità albanofona del comune di Greci in provincia di Avellino), per euro 200.000,00.

 

32. [Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un piano organico per la definizione di interventi di edilizia pubblica partecipata sostenibile (pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, pannelli solari per la produzione di acqua calda, impianto di riciclo di acqua piovana, uso razionale dello scarico W.C. ad aria compressa nebulizzata) da destinare a famiglie di lavoratori dipendenti in affitto che, per il loro reddito modesto, non riescono ad accedere alle graduatorie per gli alloggi pubblici. Tali soggetti possono essere chiamati a contribuire alla realizzazione dell’intervento in forme da precisare con la definizione del piano. Le risorse necessarie all’esecuzione del piano gravano sui fondi FESR] [17].

 

33. All’articolo 55 della legge regionale n. 1/2008, così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2009, n. 7 (Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto), è aggiunto il seguente comma: “5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti e ai contratti di acquisto stipulati, tra gli assegnatari o dai loro familiari conviventi e gli IACP, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2008”.

 

34. [La regione Campania censisce i nuclei familiari residenti che hanno diritto alle agevolazioni sociali per elettricità, gas, acqua e istituisce in favore di tale popolazione, senza necessità di istruire una pratica da parte dei beneficiari, un contributo straordinario per il 2010 tale da raddoppiare l’entità della o delle agevolazioni attualmente godute, con effetto diretto sulle bollette. Per realizzare tale aiuto straordinario si stanzia l’importo di euro 4.000.000,00] [18].

 

35. I comuni proprietari di immobili di Edilizia residenziale pubblica (ERP), realizzati in prefabbricati pesanti ed aventi carattere di provvisorietà che versano in stato di degrado, laddove abbiano previsto o prevedano appositi piani di qualificazione urbana o abbattimento e ricostruzione dei quartieri costruiti ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), possono, con proprio atto deliberativo, stabilire l’abbattimento fino al cinquanta per cento del canone di locazione riferito al canone A del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), a favore dei legittimi locatari anche per garantire il fondo per interventi di manutenzione e fino a quando gli stessi saranno abitati.

 

36. Per il triennio 2010-2012 è autorizzato il rifinanziamento o la riduzione delle spese relative ad interventi previsti dalle leggi regionali n. 1/2009 e 19 gennaio 2009, n. 2 (Bilancio di previsione della regione Campania per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio2009-2011) secondo le relative UPB e per gli importi indicati nel bilancio di previsione triennale 2010-2012, in ragione della correlazione a trasferimenti dello Stato o dell’Unione europea o a risorse proprie della Regione, con l’articolazione in capitoli, ai sensi dell’articolo 18, comma 11, lettera d), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania).

 

37. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “per l’ottantacinque per cento” sono sostituite dalle seguenti “per almeno l’ottantacinque per cento”;

b) le parole “per il restante quindici per cento” sono sostituite dalle seguenti “per il restante importo”.

 

38. [Alla copertura finanziaria del fondo per il finanziamento di un programma di opere pubbliche in Campania a favore degli enti locali si fa fronte con la somma di euro 80.000.000,00 a valere sulla quota parte del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) destinato ai comuni; un importo di euro 20.000.000,00 di cui al Fondo FAS è destinato al finanziamento di interventi idraulico-depurativo di cui all’UPB 1.1.5] [19].

 

39. Per assicurare il finanziamento dei progetti presentati dai comuni ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 1/2009, ed utilmente collocati in graduatoria, sono stanziati ulteriori euro 100.000.000,00 a valere sulla quota parte del FAS destinata ai comuni [20].

 

40. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria regionale 2007), è aggiunto il seguente: “2-bis. Oltre alle risorse di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 1/2009, possono essere trasferiti alle società ferroviarie, al fine di fronteggiare le spese per il processo di riforma del settore e per il mantenimento dell’attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell’inflazione degli anni precedenti, anche i beni di cui al comma 1 .”

41. I trasferimenti di cui all’articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 1/2009, costituiscono oggetto di impegno pluriennale di spesa verso le società ferroviarie, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), e dell’articolo 33, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, nonché di ruoli di spesa fissa, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della medesima legge.

 

42. E’ concesso un contributo alla Diocesi di Teano-Calvi di euro 100.000,00 per il rifacimento e il restauro di edifici di culto. L’onere grava sulla relativa UPB.

 

43. Per incentivare la lotta all’abusivismo edilizio, il fondo di rotazione di cui all’articolo 12 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2002), è dotato per il corrente esercizio finanziario di euro 1.000.000,00, con imputazione della spesa sulle risorse iscritte nella UPB 3.11.32 mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla UPB 7.25.46. Le risorse recuperate dai comuni per gli interventi di demolizione effettuati con oneri a carico dei terzi confluiscono nel fondo medesimo mediante acquisizione alla UPB di entrata 11.81.80.

 

44. Per l’anno 2010 le spese di consulenza del Consiglio e della Giunta devono essere inferiori del venticinque per cento rispetto a quelle sostenute nell’esercizio 2009, così come risultanti dal bilancio consuntivo.

 

45. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa regionale e valutare l’efficienza della partecipazione della Regione nel capitale sociale delle società partecipate, in caso di perdite non giustificate superiori ad un quinto del capitale sociale, i compensi degli amministratori sono ridotti ad un terzo degli emolumenti percepiti. Nel caso in cui le società partecipate conseguano le perdite suddette per tre esercizi consecutivi, la Regione provvede alla sostituzione dell’intero organo amministrativo.

 

46. [I cittadini residenti in regione Campania possessori di auto e moto ultraventennali ricomprese negli elenchi pubblicati dal Ministero delle finanze, ai sensi dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), possono produrre autocertificazione di possesso dei requisiti di autenticità] [21].

 

47. Al fine di consentire una maggiore accessibilità viaria ai comuni classificati montani della regione Campania, la Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno 2010, un piano di interventi tesi all’ammodernamento ed alla messa in sicurezza della viabilità di collegamento con i centri montani della regione Campania. Gli oneri relativi a tale intervento ricadono nel programma di opere pubbliche in Campania a favore degli enti locali di cui al comma 38.

 

48. La regione Campania promuove e sostiene la costituzione ed il funzionamento di forme associative e di cooperazione tra enti locali costituite ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), non aventi scopo di lucro, finalizzate alla promozione e valorizzazione di studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico di aree territoriali della regione Campania. Per le predette finalità è autorizzata l’iscrizione nel bilancio annuale e pluriennale della Regione di apposita UPB 3.11.32.

 

49. In esecuzione all’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2009, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”), è autorizzata la iscrizione nel bilancio annuale e pluriennale della Regione di apposita UPB 1.1.3.01.

 

50. Sono rifinanziati i programmi e i progetti di tutela ambientale, già approvati dalla Giunta regionale, volti a rendere più vivibile e sicura la città di Napoli, in conformità a quanto già disposto nel precedente esercizio finanziario regionale all’articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 1/2009.

 

51. I lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della strada provinciale 25 a servizio dell’aeroporto di Salerno-Costa di Amalfi sono finanziati in via prioritaria con provvedimento della Giunta regionale a valere sulla quota parte del FAS, previa presentazione da parte dell’amministrazione provinciale di Salerno di un progetto esecutivo-cantierabile.

 

52. E’ istituito un fondo di euro 3.000.000,00 da destinare alla realizzazione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici di culto, a valere sulla UPB 3.11.32 “Beni Culturali”.

 

53. Al fine di consentire il recupero e la riqualificazione, ai fini turistici ed ambientali, delle fasce pinetate costiere poste sul demanio pubblico, la Giunta regionale presenta entro il 30 giugno 2010, con l’ausilio delle aziende agricole sperimentali della regione Campania, un piano di riforestazione cui possono accedere gli enti pubblici gestori dell’area pinetata, previa presentazione di appositi progetti da inserire nelle attività di programmazione idraulico-forestale.

 

54. E’ istituito un fondo destinato ai progetti di gestione e di adeguamento funzionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, già trasferiti ai comuni, con trascrizione nei registri immobiliari, per le finalità previste della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell’articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282), ed assegnati in gestione a cooperative o associazioni di volontariato senza fine di lucro. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per la individuazione dei beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi. Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione del presente comma si provvede mediante interventi a valere su risorse dei settori coerenti con l’utilizzazione dei suddetti beni.

 

55. Al comma 1 dell’articolo 81 della legge regionale n. 1/2008, le parole da “personale precario dipendente” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture semplici e complesse, previo accertamento delle specifiche necessità funzionali dell’amministrazione procedente.” [22].

 

56. Al comma 2 dell’articolo 81 della legge regionale n. 1/2008, dopo le parole “purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.” sono inserite le seguenti “Nel caso della dirigenza di primo livello, la possibilità della trasformazione del rapporto di lavoro riguarda soltanto i soggetti che siano stati selezionati dall’inizio mediante procedure concorsuali preordinate al conferimento di funzioni dirigenziali di primo livello in conformità alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale sanitario nazionale), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della Dirigenza Medica e Sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (SPTA) del servizio sanitario nazionale, e che siano stati utilmente inseriti in graduatorie concorsuali pubbliche.” [23]

57. Al comma 2 dell’articolo 81 della legge regionale n. 1/2008 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo “I dirigenti di primo livello concorrenti alla procedura di stabilizzazione, assunti a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 senza aver sostenuto le procedure concorsuali previste dalla presente legge, devono essere sottoposti a selezioni concorsuali basate sulle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e successive modifiche, del decreto legislativo n. 165/01 e successive modifiche, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della Dirigenza Medica e SPTA del servizio sanitario nazionale. Tali procedure sono opportunamente predisposte dall’assessore regionale alla sanità in collaborazione con le Aziende sanitarie locali (ASL), le Aziende ospedaliere (AO) e le Aziende ospedaliere universitarie (AOU).” [24]

58. In entrambi i casi previsti al comma 56 e al comma 57 la trasformazione del rapporto di lavoro può avvenire solo a seguito della positiva verifica, da parte degli organi regionali competenti, dell’attività svolta come dirigente nell’ambito del rapporto a tempo determinato [25].

 

59. Le disposizioni di cui all’articolo 81 della legge regionale n. 1/2008 si applicano anche nei confronti del personale di comparto che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le AOU della Campania [26].

 

60. Le disposizioni di cui all’articolo 81 della legge regionale n. 1/2008 e quelle di cui ai commi da 55 a 59 del presente articolo si applicano anche nei confronti del personale dirigenziale che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le AOU della Campania [27].

 

61. Tali disposizioni devono essere applicate e programmate dall’assessorato alla sanità in collaborazione con le ASL, le AO e le AOU nel rispetto dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, senza alcun onere finanziario aggiuntivo e in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario concordati con il Governo Nazionale, entro i limiti previsti dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), dall’articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) e in accordo con la legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo) [28].

 

62. Si considerano valide le istanze già presentate ai competenti uffici dell’assessorato secondo i termini di cui al comma 6 dell’articolo 81 della legge regionale n. 1/2008, modificati dal comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche all’articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernente norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale) [29].

 

63. Al fine di verificare che i candidati al concorso di stabilizzazione per la dirigenza di primo livello abbiano già sostenuto prove selettive basate sulle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e successive modifiche, del decreto legislativo n. 165/01 e successive modifiche, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e del vigente contratto nazionale di lavoro per il personale della Dirigenza Medica e SPTA del servizio sanitario nazionale, gli aspiranti devono compilare un modulo da presentare a mano o tramite raccomandata A/R all’assessorato alla sanità entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [30].

 

64. Le strutture provvisoriamente accreditate, in possesso dell’autorizzazione sindacale di cui alla delibera di Giunta regionale 31 dicembre 2001, n. 7301, che hanno prodotto, nei termini previsti dalla normativa vigente, istanza di accreditamento istituzionale, possono rimodulare la loro attività nell’ambito della classificazione di cui alla delibera di Giunta regionale 3 febbraio 1998, n. 377, classificazione che è aggiornata con decreto del Commissario ad acta per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario, nel rispetto del valore economico previsto dalla Capacità operativa massima (COM) assegnata nonché della spesa storica di struttura, sempreché il Piano attuativo territoriale (PAT) relativo alle nuove istituite aziende sanitarie ne contempli la possibilità e la struttura sia in possesso dei requisiti minimi previsti dalla delibera di Giunta regionale n. 7301/2001 e dei requisiti di cui ai regolamenti regionali 22 giugno 2007, n. 1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale), e 31 luglio 2006, n. 3 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale) [31].

 

65. Il comma 5 dell’articolo 38 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390) è sostituito dal seguente: “5. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alla tesoreria della regione Campania in un’unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio.”

66. I termini, comprese le eccezioni, indicati al comma 12 dell’articolo 24 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), sono ulteriormente ridotti della metà.

 

67. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), le parole “due anni” sono sostituite con le seguenti “tre anni”.

 

68. All’articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente comma: “1-bis. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) riconosce, ricorrendone le condizioni di adeguatezza, ai comuni, singoli o associati, la possibilità di provvedere all’adempimento di funzioni connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva competenza. Il predetto modello gestionale, che deve conformarsi alle finalità strategiche degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, rappresenta l’attuazione, nell’ordinamento regionale, dei principi costituzionali di sussidiarietà e decentramento nonché di quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ove il modello gestionale in discorso comporti l’utilizzazione di dotazioni impiantistiche di interesse sovracomunale la relativa disciplina è dettata da accordi di collaborazione sottoscritti tra gli enti interessati.”

69. All’articolo 32-bis della legge regionale n. 4/2007 sono soppresse le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge” e dopo la parola “passivi” sono aggiunte le seguenti “, dal momento dell’avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore” [32].

 

70. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza), le parole “intera legislatura” sono sostituite con le seguenti “tre anni”.

 

71. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell’ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole “intera legislatura” sono sostituite con le seguenti “tre anni”.

 

72. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.) le parole “intera legislatura” sono sostituite con le seguenti “cinque anni dalla loro elezione”.

 

73. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 1/2007, dopo le parole “immobili, sedi di teatri” sono aggiunte le seguenti “o di altre forme di spettacolo di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6,”; inoltre, al medesimo comma sono soppresse le parole “individuate dalla Giunta regionale”

74. Al comma 7 dell’articolo 17 della legge regionale, n. 1/2009, le parole “degli interventi programmati per il 2009” sono sostituite con le seguenti “degli interventi programmati per il 2010”.

 

75. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie), è così modificata:

a) all’articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

“3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle proposte della consulta di cui al Capo II, delibera la istituzione presso la regione Campania del registro dei soggetti esercitanti l’attività funebre e di trasporto salme, autorizzati dai comuni a tale esercizio (sezione prima), nonché degli operatori addetti all’attività funebre e cimiteriale in possesso del titolo di qualifica professionale (sezione seconda), regolamentandoli con apposita normativa. La tenuta del registro è a carico degli iscritti.”

b) all’articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funebri e dei lavori cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da impresa che garantisca, in via comunicativa e funzionale, il possesso di locali e mezzi idonei stabiliti dal regolamento comunale e con alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato e continuativo, personale in possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 7, comma 1, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. La dotazione minima di personale per le imprese svolgenti l’attività funebre deve essere di un direttore tecnico, per ogni sede o filiale, e quattro operatori funebri, che può variare in aumento in relazione alle dimensioni del comune dove si esercita ed al numero dei servizi eseguiti. Le imprese già esercitanti devono adeguarsi ai predetti requisiti entro il 31 dicembre 2011.”

76. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 1/2009, dopo la parola “sostegno” sono soppresse le seguenti “e per l’erogazione di borse di studio”.

 

77. Al comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2002), dopo la parola “società” sono aggiunte le seguenti “e consorzi”.

 

78. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale), dopo le parole “alla Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti “ed al Consiglio regionale”.

 

79. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (Disciplina per l’attività di agriturismo), sono aggiunte le seguenti parole: “inoltre sono assimilate le strutture sanitarie con fondo di pertinenza agricolo, gestite da cooperative di tipo B che operano in agricoltura con il fine di implementare inserimenti lavorativi di fasce svantaggiate.”

80. All’articolo 8 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania), dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“5. La regione Campania riacquisisce le funzioni, in materia di trasporti, ed i poteri delegati alle Province che al 31 dicembre 2009 risultano inadempienti in materia di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, così come previsto dall’articolo 14, capo II, del decreto legislativo n. 422/1997, ed in coerenza al comma 1 dell’articolo 16 e dell’articolo 32 della presente legge.

6. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del comma 5 si provvede mediante apposito prelevamento sulla UPB 1.57.101 aumentata di euro 5.000.000,00.”

81. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 2005, n. 7 (Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61, avente ad oggetto l’istituzione dell’albo regionale delle associazioni pro loco), le parole da “e l’assegnazione” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti “e l’assegnazione del cinque per cento al comitato regionale e del tre per cento ciascuno a quelli provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.”

82. La legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania), è così modificata:

a) all’articolo 9, comma 2, lettera b) aggiungere il seguente numero: “6-bis) - da un rappresentante provinciale della Società Italiana Pro Segugio;”;

b) all’articolo 36, comma 4, aggiungere la seguente lettera: “g) da un rappresentante provinciale della Società Italiana Pro Segugio.”.

 

83. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), dopo le parole “15 anni”, aggiungere il seguente periodo: “Al termine della legislatura la Giunta regionale provvede alla remissione al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione accertate ad avvenuta elezione relativamente ai Consiglieri non rieletti”.

 

84. I dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della regione Campania, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato da almeno otto anni presso i predetti enti e che non siano in servizio ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modifiche (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), possono presentare all’ente datore di lavoro domanda irrevocabile, con conseguente corresponsione di un incentivo, per la risoluzione del rapporto di lavoro per gli anni 2010 - 2011 - 2012. La cessazione è fissata al 30 giugno o al 31 dicembre di ciascun anno e la domanda è presentata entro due mesi dall’inizio di ciascun anno. Per i dipendenti autorizzati da provvedimenti dell’amministrazione al trattenimento in servizio oltre la massima anzianità prevista dalla legge, l’amministrazione si riserva la facoltà di proporre la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con le modalità e condizioni che sono esplicitate nei provvedimenti di cui al comma 91 [33].

 

85. La domanda non è modificabile né revocabile, salvo che tra la data di presentazione della domanda e la data prescelta per la cessazione del rapporto di lavoro sopraggiungano modifiche normative rilevanti del sistema previdenziale a livello nazionale [34].

 

86. L’incentivo, corrisposto in rate annuali, è costituito da un massimo di trentasei mensilità per il personale del comparto e di trenta mensilità per quello dirigenziale ed è calcolato prendendo come riferimento l’età del dipendente all’atto della cessazione dal servizio in relazione al sessantacinquesimo anno d’età [35].

 

87. I1 criterio di commisurazione al sessantacinquesimo anno di età del dipendente per la quantificazione dell’indennità è sostituito da quello della massima anzianità dei quaranta anni stabilita con legge statale più sei mesi se, dall’applicazione dello stesso, consegue per l’amministrazione una minore spesa individuale. Per i dipendenti di cui all’ultimo periodo del comma 84 l’indennità, commisurata al restante periodo di trattenimento autorizzato, è ridotta del settanta per cento [36].

 

88. L’importo è determinato: per il personale del comparto in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità, spettante ai sensi del contratto nazionale di lavoro 2006/2007, articolo 6, commi 1, 2 e 3, lettera c), e per il personale dirigenziale in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità e del maturato economico ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. b), del contratto nazionale di lavoro 10 aprile 1996, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2005, biennio economico 2004/2005, articolo 2, nonché alla retribuzione di posizione in godimento ovvero all’indennità di cui all’articolo 16, comma 3, della legge regionale 11/1991 e all’articolo 2, comma l, della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001, n. 7, e 11 agosto 2001, n. 10, - Disposizioni in materia di personale), in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conferita dall’amministrazione di appartenenza; la retribuzione di posizione percepita in comando o distacco non sindacale, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è valutata, per i fini di cui al presente comma, nella misura ridotta del cinquanta per cento [37].

 

89. Le risorse utilizzate per la corresponsione degli istituti contrattuali previsti dalla presente norma rientrano nella disponibilità dei rispettivi fondi del comparto e della dirigenza alla cessazione dell’erogazione delle indennità con la deroga di cui al comma 90 [38].

 

90. Le risorse utilizzate per la corresponsione della indennità di risoluzione, limitatamente alla retribuzione di posizione spettante al personale del comparto titolare di posizione organizzativa, per le cessazioni a far data dal 1 gennaio 2010, sono finanziate con le economie derivanti dall’attuazione dei commi da 84 a 89 [39].

 

91. Le modalità di attuazione della risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono determinate rispettivamente con deliberazione della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale [40].

 

92. I posti resisi vacanti a seguito dell’applicazione dei commi da 84 a 90, che non comportano incrementi di spesa per il bilancio della Regione, sono soppressi nella misura del settanta per cento nella dotazione organica corrispondente.

 

93. All’articolo 57 della legge regionale n. 1/2008, è aggiunto il seguente comma "3. In deroga alla disciplina di cui al comma 10 dell’articolo 18 della legge regionale n. 1/2007, per i contratti sottoscritti a far data dal 1 gennaio 2008 le risorse utilizzate per la corresponsione della indennità di risoluzione limitatamente alla retribuzione di posizione spettante al personale del comparto titolare di posizione organizzativa sono finanziate con le economie derivanti dall’attuazione del presente articolo".

 

94. [La disposizione di cui al comma 84 si applica anche al personale dipendente delle comunità montane in esubero ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane), se in possesso dei requisiti previsti per i dipendenti della regione Campania beneficiari del provvedimento] [41].

 

95. Per la realizzazione di opere di difesa del suolo e per gli interventi a tutela dell’ambiente nonché in materia di bonifica montana sono stanziati euro 2.000.000,00 a favore delle comunità montane di cui alla legge regionale n. 12/2008. Tali risorse sono utilizzate con le procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 12/2008. E’ fatto divieto assoluto di procedere a nuove assunzioni.

 

96. Le strutture socio-educative per l’infanzia, ove realizzate dagli enti morali ed ecclesiastici, originariamente concessionari o affidatari delle opere, su suoli rimasti di proprietà degli enti medesimi, sono trasferite ciascuna all’ente morale o ecclesiastico proprietario del suolo, previa dimostrazione della proprietà a cura dell’ente stesso.

 

97. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 2010, n. 325, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 2010, n. 331, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 15.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2011, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità dell'ultima parte del presente comma.

[6] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 11 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4. La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica, periodi terzo, quarto e quinto, lettera c) e ultimo capoverso.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2011, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente ai territori compresi nei parchi statali e regionali.

[9] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[13] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4. La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2011, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità del primo periodo del presente comma.

[14] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 16.

[15] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[16] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 16.

[17] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[18] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[19] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 16.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[21] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[22] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[23] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[24] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[25] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[26] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[27] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[28] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[29] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[30] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[31] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[32] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[33] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[34] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[35] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[36] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[37] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[38] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[39] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[40] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[41] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.