§ 2.2.7 - L.R. 3 settembre 2002, n. 21.
Norme sul diritto agli studi universitari - Adeguamento alla Legge 2.12.1991, n. 390.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.2 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:03/09/2002
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Compiti.
Art. 4.  ADISU.
Art. 5.  Convenzioni.
Art. 6.  Tipologia dei servizi.
Art. 7.  Criteri e modalità di gestione. Controllo dei servizi.
Art. 8.  Borse di studio.
Art. 9.  Servizi abitativi.
Art. 10.  Prestiti d’onore.
Art. 11.  Interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità.
Art. 12.  Attività part-time.
Art. 13.  Servizio di ristorazione.
Art. 14.  Servizio di informazione e di orientamento al lavoro.
Art. 15.  Servizio di agevolazione dei trasporti.
Art. 16.  Servizio di promozione culturale, ricreativo e delle attività sportive.
Art. 17.  Servizio di assistenza sanitaria.
Art. 18.  Organi.
Art. 19.  Presidente.
Art. 20.  Consiglio di Amministrazione - Composizione.
Art. 21.  Consiglio di amministrazione - Attribuzioni.
Art. 22.  Consiglio di amministrazione - Costituzione e validità delle deliberazioni.
Art. 23.  Consiglio di Amministrazione - Scioglimento.
Art. 24.  Collegio dei Revisori contabili.
Art. 25.  Incompatibilità.
Art. 26.  Strumenti di partecipazione.
Art. 27.  Direttore amministrativo.
Art. 28.  Personale.
Art. 29.  Patrimonio.
Art. 30.  Amministrazione e Contabilità.
Art. 31.  Bilancio preventivo e conto consuntivo.
Art. 32.  Programmazione annuale.
Art. 33.  Piano pluriennale per l’edilizia universitaria abitativa.
Art. 34.  Vigilanza e controllo.
Art. 35.  Ulteriori attribuzioni della Regione.
Art. 36.  Comitato di coordinamento delle ADISU.
Art. 37.  Conferenza Regione – Università.
Art. 38.  Tassa regionale per il diritto allo studio.
Art. 39.  Tassa di abilitazione all’esercizio professionale.
Art. 40.  Norma finanziaria.
Art. 41.  Accertamenti, sanzioni, pubblicità.
Art. 42.  Norme transitorie.
Art. 43.  Abrogazioni.
Art. 44.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 2.2.7 - L.R. 3 settembre 2002, n. 21. [1]

Norme sul diritto agli studi universitari - Adeguamento alla Legge 2.12.1991, n. 390.

(B.U. n. 42 del 9 settembre 2002).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge, in attuazione degli articoli n. 3 e n. 34 della Costituzione ed in conformità dello Statuto della Regione Campania e dei principi della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, disciplina gli interventi per la concreta realizzazione, in ambito regionale, del diritto allo studio universitario.

     2. Gli interventi previsti per le finalità di cui al comma 1 sono volti all’attuazione di un sistema organico di strutture, servizi e benefici che rimuovano gli ostacoli di ordine economico e sociale e consentano ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

     3. La Regione persegue i fini di cui ai commi 1 e 2 nel rispetto del pluralismo istituzionale ed in stretta collaborazione con le Istituzioni accademiche operanti sul territorio campano in cui il ruolo delle autonomie universitarie è inquadrato in un sistema regionale a rete ed in cui le diversità dei bisogni rappresentano una risorsa tesa a rafforzare il coordinamento e le sinergie.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Sono destinatari della presente legge tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio delle Istituzioni universitarie che rilasciano titoli aventi valore legale e delle Istituzioni di alta cultura, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che hanno sede nella Regione Campania.

     2. Sono destinatari, a pieno diritto, gli studenti della Unione Europea, ai sensi e per gli effetti dell’articolo n. 20 della Legge 390/91, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo Regolamento di attuazione 31 agosto 1999, n. 394, e gli studenti aventi nazionalità diversa da quelle appartenenti alla Unione Europea. Pari diritto compete agli studenti cui lo Stato italiano ha riconosciuto lo status di apolide o rifugiato politico.

 

     Art. 3. Compiti.

     1. Compete alla Regione Campania l’indirizzo, la programmazione, il coordinamento, nonché la vigilanza sugli interventi di cui all’articolo 1.

     2. La Regione Campania, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 390/91, articolo 25, comma 1, ed al fine di attuare le finalità di cui all’articolo 1, provvede:

     a) ad istituire, presso ogni provincia sede di università, apposite Aziende regionali per il diritto allo studio universitario dotate di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale, denominate “Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario - A.Di.S.U.”, in seguito anche ADISU [2];

     b) [ad istituire una singola Azienda per il diritto allo studio universitario riferita a più Università presenti nel capoluogo di provincia, se queste manifestano la volontà di aggregarsi per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione] [3];

     c) a stipulare convenzioni con le Università che intendono gestire direttamente interventi in materia di diritto allo studio universitario, di durata non inferiore ai 5 anni, di volta in volta rinnovabile per eguale periodo avvalendosi delle ADISU di riferimento [4];

     d) ad istituire una rete telematica pubblica d’informazione e reperimento di modulistica unica di tutte le ADISU della Regione per una maggiore efficienza e semplicità di accesso degli utenti alle necessarie informazioni;

     e) Favorire la collaborazione e le intese tra ADISU e università in materia di sostegno al diritto allo studio, agevolando convenzioni e accordi tesi ad attivare servizi comuni, anche interuniversitari, programmati in apposita conferenza di servizi [5].

 

     Art. 4. ADISU.

     1. Le ADISU sono dotate di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale. Il loro funzionamento è disciplinato, oltre che dalla presente legge, da un regolamento organizzativo, approvato dal Consiglio di amministrazione.

     2. Le ADISU conformano la propria azione ai contenuti della programmazione annuale degli interventi

per il diritto universitario di cui all’articolo 32.

 

     Art. 5. Convenzioni.

     1. Le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), prevedono:

     a) la tipologia dei servizi erogabili;

     b) i criteri e le modalità di partecipazione all’organizzazione ed al controllo della gestione dei servizi da parte dei rappresentanti degli studenti membri eletti nel Consiglio di amministrazione dell’Università o, in assenza, degli studenti designati dagli organi statutari di rappresentanza studentesca;

     c) le risorse umane rispettivamente impegnate e le relative figure professionali;

     d) le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie;

     e) i beni mobili e immobili messi reciprocamente a disposizione;

     f) gli elementi per la valutazione di efficienza ed efficacia dei servizi erogati.

 

TITOLO II

SERVIZI E BENEFICI

 

     Art. 6. Tipologia dei servizi.

     1. Il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 trova attuazione attraverso i seguenti servizi e benefici, comprensivi di quelli erogati agli studenti in possesso di specifici requisiti di reddito e merito:

     a) borse di studio;

     b) servizio abitativo;

     c) prestiti d’onore;

     d) interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità;

     e) servizio di ristorazione;

     f) servizio di informazione e orientamento al lavoro;

     g) servizio di agevolazione del trasporto pubblico;

     h) servizio di promozione culturale, ricreativo e delle attività sportive;

     i) servizio di assistenza sanitaria;

     l) ogni altro servizio atto a realizzare il diritto allo studio universitario in quanto compatibile con la normativa prevista dalla Legge n. 390/91, articolo 4, e con la programmazione regionale, di cui all’articolo 32;

     m) centri multimediali fruibili dagli studenti.

 

     Art. 7. Criteri e modalità di gestione. Controllo dei servizi.

     1. La gestione dei servizi è informata a principi di economicità in rapporto alla qualità ed alla modalità di erogazione dei servizi stessi. Alla gestione dei servizi si provvede anche con apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, avvalendosi di prestazioni rese anche da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle Università, composte da una percentuale non inferiore ai due terzi di studenti che, se iscritti da più di un anno all’Università, abbiano superato almeno un esame nell’anno accademico precedente a quello della stipula delle convenzioni.

     2. Le Aziende stabiliscono, con apposita Carta dei Servizi, gli standard qualitativi e i progetti di miglioramento della qualità dei servizi. La Carta dei Servizi individua gli strumenti di tutela dell’utente, vincola l’Azienda, prevede gli indennizzi da erogare agli utenti in caso di inadempienza, nonché gli standard qualitativi minimi di cui alla programmazione regionale.

     3. E’ costituita, presso ciascuna ADISU e presso le università convenzionate, una commissione composta da tre studenti al fine di garantire il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi [6].

     4. La Commissione è rinnovata ogni tre anni, ha diritto di accesso ai locali destinati ai servizi di alloggio e ristorazione comunque gestiti, formula rilievi e proposte sulla qualità dei servizi stessi.

     5. L’assemblea elettiva è convocata dal Presidente della competente ADISU o dal rettore dell’università convenzionata che provvede a convocare i comizi elettorali. Ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, disciplinato dalla normativa vigente [7].

     6. In caso di raggruppamento volontario di Università costituenti un’unica ADISU la convocazione di cui sopra si intende rivolta agli organismi rappresentativi degli studenti di tutte le Università di riferimento, se costituiti. In assenza, l’elettorato attivo e passivo riguarda soltanto i rappresentanti studenteschi in carica al momento.

     7. Il regolamento elettorale è approvato dal Consiglio di amministrazione dell’ADISU secondo lo schema tipo elaborato ai sensi della lettera e) dell’articolo 35.

 

     Art. 8. Borse di studio.

     1. Le borse di studio sono attribuite per pubblico concorso annuale. L’entità è determinata dagli atti programmatori regionali ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione della Legge n. 390/1991, articolo 4.

     2. Le borse di studio non sono cumulabili con altre, ad ogni titolo attribuite, con l’eccezione di quanto previsto alla Legge n. 390/91, articolo 7, comma 1, lettera d).

 

     Art. 9. Servizi abitativi.

     1. L’assegnazione delle residenze universitarie o delle strutture abitative nella disponibilità delle ADISU avviene mediante pubblico concorso annuale, cui sono ammessi gli studenti fuori sede in possesso dei requisiti di merito e di reddito determinati dalla normativa statale di riferimento e dalla programmazione regionale.

     2. La programmazione regionale definisce, inoltre:

     a) le tariffe per la fruizione del servizio;

     b) i criteri e le modalità di ammissione, priorità e riserve di assegnazione dei posti alloggio;

     c) le modalità di accesso ai servizi abitativi degli studenti provenienti da Università non campane;

     d) le modalità di utilizzo degli alloggi non assegnati a seguito di procedura concorsuale.

     3. Le ADISU definiscono, conformemente alla Programmazione regionale, le modalità di accesso alle residenze nei bandi di concorso e individuano, con appositi regolamenti, le modalità di fruizione, gli obblighi e i diritti degli alloggiati.

     4. Le ADISU assicurano ai fuori sede, in collaborazione con le Associazioni di categoria, l’assistenza legale, in caso di controversie con i proprietari di immobili presi in locazione, e la consulenza per l’applicazione della normativa di cui alla Legge 9 febbraio 1998, n. 431, articolo 5, relativamente ai contratti di locazione per studenti.

     5. Le ADISU prevedono l’erogazione, mediante concorso pubblico, di un contributo monetario per l’abbattimento parziale del canone di locazione dovuto dai fuori sede al privato.

 

          Art. 10. Prestiti d’onore.

     1. Il prestito d’onore, ai sensi della Legge 390/91, articolo 16, è assegnato mediante concorso per titoli relativi al merito scolastico ed al reddito, secondo i criteri fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione della Legge 390/91, articolo 4.

     2. Le ADISU, nell’ambito di convenzioni con aziende ed istituti di credito, attivano altre forme di prestito a favore degli studenti.

 

     Art. 11. Interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità.

     1. Le ADISU, ad integrazione degli interventi erogati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, intervengono con forme di ausilio strumentale per le attività didattiche, oppure con appositi contributi per l’acquisto di attrezzature specifiche, di materiale didattico differenziato e di strumenti idonei a superare particolari difficoltà individuali che impediscono la partecipazione attiva ai corsi di studio, nonché con un sistema di comodato d’uso di attrezzature informatiche per gli studenti disabili.

     2. Le ADISU, in collaborazione con le Università, intervengono con forme adeguate per garantire agli studenti portatori di handicap, in particolare non residenti, la possibilità di raggiungere e frequentare le sedi e le attività didattiche.

 

          Art. 12. Attività part-time.

     1. Le ADISU realizzano forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi erogati con regolamenti emanati nel rispetto dei principi di cui alla Legge n. 390/91, articolo 13, comma 3, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione della Legge 390/91, art. 4.

 

     Art. 13. Servizio di ristorazione.

     1. Il servizio di ristorazione è gestito in forma diretta o indiretta secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio di Amministrazione, con riguardo all’efficacia, efficienza ed economicità. Esso è organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione del servizio stesso in prossimità delle strutture universitarie ed una pluralità e diversificazione delle forme di ristorazione attraverso la distribuzione di pasti completi o ridotti.

     2. Le ADISU prive di strutture di mensa si avvalgono, in convenzione, delle strutture di altre ADISU in via prioritaria, compatibilmente con l’efficacia del servizio e della economicità dello stesso.

     3. Le modalità di accesso sono fissate dal Consiglio di amministrazione dell’ADISU con apposito regolamento, conforme alle direttive della Giunta regionale in ordine alla determinazione delle tariffe aventi a base il reddito dell’utente.

     4. Gli studenti, di ogni nazionalità, temporaneamente in sede per motivi di studio, usufruiscono del servizio alle condizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 3.

     5. L’accesso al servizio di ristorazione da parte di altri soggetti è consentito, purché senza oneri aggiuntivi per l’ADISU e fatta salva la funzionalità del servizio.

 

     Art. 14. Servizio di informazione e di orientamento al lavoro.

     1. Il servizio rappresenta agli studenti e ai laureati le opportunità offerte dal mercato del lavoro in funzione dei diversi corsi universitari, fornendo gli strumenti per una scelta consapevole legata alle propensioni individuali anche attraverso l’accesso a banche dati.

     2. Il servizio è svolto in collaborazione con le Università di riferimento e con le Province, raccordandosi con i Centri per l’impiego previsti dalla legge regionale 13 agosto 1998, n. 14, e con Enti ed Istituti specializzati.

 

     Art. 15. Servizio di agevolazione dei trasporti.

     1. Per favorire gli spostamenti da e per la sede universitaria di riferimento, quelli interuniversitari ed i collegamenti tra residenze, università e centri di ristorazione, l’ADISU organizza servizi collettivi di trasporto avvalendosi di aziende pubbliche e private selezionate con procedura di evidenza pubblica.

     2. Indipendentemente da altre forme di agevolazione può essere erogato, con concorso pubblico, un contributo per l’acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici locali.

 

     Art. 16. Servizio di promozione culturale, ricreativo e delle attività sportive.

     1. Le ADISU, in collaborazione con le Università e con le associazioni studentesche, ai sensi della Legge 390/91, articolo 12, comma 1, lettera d), promuovono e sostengono iniziative tese alla crescita culturale e sportiva della comunità studentesca ed alla sua integrazione con le comunità locali, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali e della autonomia delle scelte individuali.

     2. Le ADISU, in collaborazione con le Università, favoriscono la partecipazione studentesca a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, mostre, nonché il nolo o l’acquisto di strumenti e di sussidi multimediali e la realizzazione di spazi attrezzati che consentano la fruibilità di postazioni informatiche.

     3. Le ADISU, in collaborazione con le Università, istituiscono servizi editoriali, librari, di riproduzione testi e dispense didattiche, bibliotecari e audiovisivi, con orari e modalità di accesso e di fruizione diversificati rispetto ai servizi già operanti presso l’Università di riferimento e ad integrazione degli stessi.

     4. Le ADISU, in raccordo con le Università, offrono la possibilità ad Associazioni e Cooperative studentesche, nonché a liste presentate alle elezioni studentesche per la nomina di rappresentanti negli organismi universitari e delle ADISU stesse, di accedere a contributi per lo svolgimento di iniziative culturali aventi carattere di interesse generale.

 

     Art. 17. Servizio di assistenza sanitaria.

     1. L’assistenza sanitaria di primo intervento, all’interno delle strutture universitarie di riferimento, è assicurata, ai sensi della Legge 390/91, art. 7, comma 3, mediante convenzioni da stipulare dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Università, con le Università di riferimento, con le loro strutture sanitarie o con le Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

 

TITOLO III

ORGANISMI DI GESTIONE

 

     Art. 18. Organi.

     1. Sono organi dell’ADISU:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio di Amministrazione;

     c) il Collegio dei Revisori contabili.

 

     Art. 19. Presidente.

     1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l’ordine del giorno, assicura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e vigila sull’andamento della gestione demandata alla dirigenza.

     2. In caso di urgenza e di necessità adotta i provvedimenti che non hanno contenuto di carattere generale, di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale sono sottoposti per la ratifica, alla prima seduta utile successiva.

     3. Il Presidente è nominato, ai sensi della Legge n. 390/91, art. 25, comma 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita l’Università di riferimento [8].

     4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

 

     Art. 20. Consiglio di Amministrazione - Composizione.

     1. Il Consiglio di amministrazione dell’ADISU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:

     a) Presidente nominato dal Presidente della Giunta regionale [9];

     b) tre rappresentanti della regione Campania eletti dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, con voto limitato di cui uno con funzioni di vicepresidente [10];

     c) un rappresentante dell’università di riferimento, designato dal rettore o, congiuntamente, dai rettori delle università aggregatesi secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera c);

     d) due rappresentanti degli studenti dell’università di riferimento [11].

     2. Il rappresentante degli studenti di cui alla lettera d) è eletto nel Consiglio di amministrazione dell’università di riferimento in concomitanza delle elezioni fissate per la elezione della rappresentanza studentesca [12].

     3. Se si costituisce un’unica ADISU a seguito di aggregazione volontaria di più Università, la convocazione dei comizi elettorali avviene tramite atti promossi dal Rettore della Università cui afferisce il maggior numero di iscritti; le liste dei candidati sono uniche per ciascun corpo elettorale.

     4. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

     5. Il Consigliere eletto in rappresentanza degli studenti che, per qualsiasi motivo, perde lo status di studente o il diritto all’eleggibilità, decade automaticamente dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista elettorale nella quale era stato eletto il consigliere decaduto.

     6. Tutti i Consiglieri di amministrazione che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all’iniziale costituzione dell’Organo rimangono in carica fino alla naturale scadenza del periodo per il quale il Consiglio di amministrazione è stato nominato.

     7. Il Presidente della Giunta regionale costituisce il Consiglio di amministrazione anche se sono stati designati o eletti solo i due terzi dei componenti previsti al comma 6.

     8. Al Presidente è corrisposto un assegno mensile pari al 20 per cento dell’indennità spettante ai consiglieri regionali. I componenti del consiglio di amministrazione percepiscono un gettone di presenza pari ad euro 120 per ogni riunione consiliare cui partecipano. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa prevista per i dirigenti della regione Campania [13].

 

     Art. 21. Consiglio di amministrazione - Attribuzioni.

     1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell’ADISU e vigila sulla rispondenza delle attività agli obiettivi programmati ed agli indirizzi stabiliti dalla Regione, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     2. Il Consiglio di amministrazione:

     a) elegge il Vice Presidente tra i suoi componenti a scrutinio segreto, nella prima seduta;

     b) approva il regolamento organizzativo dell’ADISU e le sue modifiche;

     c) approva il bilancio di previsione e il rendiconto generale;

     d) approva i piani di attività annuali e pluriennali in conformità alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione;

     e) approva la Carta dei Servizi;

     f) approva i bandi di concorso, relativi all’assegnazione di servizi e dei benefici;

     g) approva i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;

     h) approva il regolamento di funzionamento della Commissione di cui all’art. 7, comma 3, ed il relativo regolamento elettorale;

     i) approva il regolamento del personale con annessa pianta organica, comprensiva dei profili professionali all’interno di ciascuna qualifica, correlata alla qualità e quantità dei servizi e benefici effettivamente erogati sulla base dei dati statistici disponibili;

     l) definisce le modalità di partecipazione ad attività consorziate per iniziative, funzioni e compiti comuni alle ADISU;

     m) delibera la nomina del direttore amministrativo;

     n) approva le direttive e i criteri relativi alla gestione dell’attività contrattuale;

     o) approva l’acquisizione e l’alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale.

     3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, secondo lo schema tipo elaborato ai sensi dell’articolo 35, lettera e), e deliberati, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente per materia.

 

     Art. 22. Consiglio di amministrazione - Costituzione e validità delle deliberazioni.

     1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Salvo quanto previsto al comma 4., esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     2. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore dell’ADISU, che redige i relativi verbali delle sedute.

     3. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisa la necessità, quando almeno tre consiglieri ne fanno espressa richiesta scritta e, comunque, almeno una volta al mese.

     4. Le deliberazioni concernenti il regolamento e le relative modifiche dello stesso sono approvate se

ottengono la maggioranza assoluta.

 

     Art. 23. Consiglio di Amministrazione - Scioglimento.

     1. In caso di persistenti inadempienze o di reiterate violazioni di disposizioni normative, ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio di amministrazione è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale.

     2. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario per la gestione straordinaria dell’ADISU, che resta in carica fino alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione, che ha luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento.

     3. Nell’ambito delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 34, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per l’adozione di specifici atti per i quali è stata accertata l’inerzia del Consiglio a provvedere nei termini assegnati.

 

     Art. 24. Collegio dei Revisori contabili.

     1. Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre membri effettivi e un membro supplente scelti tra professionisti iscritti nel registro dei Revisori contabili di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, eletti dal Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, e nominati dal Consiglio regionale [14].

     2. I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione, anche se nominati successivamente alla data iniziale di insediamento.

     3. Il Collegio esamina tutti i provvedimenti amministrativi emanati dagli organi dell’ADISU sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa.

     4. Il Direttore amministrativo trasmette al Collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione, gli atti di cui al comma 3. Il Collegio ha facoltà di acquisire tutta la documentazione relativa ai provvedimenti in corso di esame e si esprime su ognuno di essi entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

     5. Le osservazioni del Collegio sospendono l’esecutività dell’atto amministrativo cui esse si riferiscono. L’organo che ha emanato il provvedimento lo conferma entro 15 giorni dalla data in cui sono pervenute le osservazioni. In caso contrario, gli effetti giuridici dell’atto, osservato dal Collegio, cessano automaticamente decorso il termine sopraindicato.

     6. Se il Collegio ritiene, nonostante la conferma, di ribadire le osservazioni iniziali, trasmette l’atto osservato alla Giunta regionale per i provvedimenti che questa ritiene di adottare nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo sancito dallo Statuto della Regione Campania e dall’art. 34.

     7. Al Presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso mensile determinato su base annua pari ai minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 articolo 37, commi 2 e 3, e con riferimento a quanto specificato dall’articolo 38, comma 2, dello stesso decreto. Al Presidente e agli altri componenti del collegio dei revisori non si applicano le maggiorazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 645/1994, articolo 38, comma 2. Al Presidente del collegio dei revisori non si applica la maggiorazione del compenso prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 645/ 1994, articolo 37, comma 5 [15].

     8. Il Presidente e gli altri componenti del collegio dei revisori dei conti, oltre quanto stabilito dal comma 7, non percepiscono altri compensi o indennità, comunque denominati, in ragione della carica e dell’attività svolta [16].

     9. Al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti non può essere riconosciuto alcun rimborso spese [17].

 

     Art. 25. Incompatibilità.

     1. La carica di Presidente o di componente il Consiglio di amministrazione, nonché di Presidente o di componente il Collegio dei Revisori contabili è incompatibile:

     a) con quella di Consigliere regionale e provinciale, Sindaco o Assessore comunale, Presidente o Assessore di Comunità montane, Presidente di Consigli circoscrizionali;

     b) con la posizione di dipendente dell’Amministrazione regionale in servizio presso la struttura che svolge funzioni di vigilanza sull’ADISU;

     c) con quella di membro di organi collegiali consultivi, tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti dell’ADISU;

     d) con la posizione di appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo;

     e) con la posizione di consulente o collaboratore, ad ogni titolo, presso l’ADISU;

     f) con lo status di professore universitario che, all’interno delle Università, svolga uno dei seguenti ruoli: Rettore, Pro Rettore, Presidente di polo.

 

     Art. 26. Strumenti di partecipazione.

     1. La Regione si impegna a sviluppare strumenti di partecipazione che consentano la possibilità di una diretta partecipazione degli studenti alla individuazione dei bisogni ed alla definizione delle soluzioni per la loro soddisfazione. A tal fine, con apposito regolamento, sono individuati gli strumenti operativi per la realizzazione di tale obiettivo.

 

     Art. 27. Direttore amministrativo.

     1. L’incarico di Direttore amministrativo dell’ADISU è conferito dal Consiglio di amministrazione sulla base di motivate e comprovate capacità dirigenziali a un candidato, selezionato a seguito di avviso pubblico, in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale.

     2. L’incarico di Direttore amministrativo, il rinnovo ed il trattamento giuridico ed economico sono definiti con contratto di diritto privato. Il compenso spettante è ragguagliato alla retribuzione del dirigente di ruolo della Giunta, comprese le indennità di funzione e di risultato, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore.

     3. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno. Se l’incarico è conferito a un dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche, questi è posto in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico stesso.

     4. L’incarico di Direttore amministrativo ha durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per la stessa durata.

     5. Al Direttore amministrativo spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il Direttore amministrativo è personalmente responsabile della gestione e dei risultati.

     6. Il Direttore formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.

     7. Non può essere nominato Direttore amministrativo:

     a) colui che si trova in una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 25;

     b) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal codice penale, art. 166, comma 2;

     c) colui che è sottoposto a procedimento penale per un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;

     d) colui che è stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dalla Legge 3 agosto 1988, n. 327, articolo 15, e dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 14;

     e) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

     8. Il Direttore amministrativo è destituito dall’incarico nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di leggi e quando il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le deduzioni.

 

     Art. 28. Personale.

     1. La Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali, provvede, entro tre mesi dall’istituzione dell’ADISU, alla prima dotazione organica del personale, avvalendosi, ove necessario e nel rispetto dei diritti dei dipendenti, delle procedure previste per la mobilità.

     2. Al personale dell’ADISU si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale.

     3. Le norme dei contratti collettivi di lavoro e quelle contenute nei contratti decentrati si applicano immediatamente al personale delle ADISU mediante atti deliberativi del Consiglio di amministrazione.

     4. L’ADISU può avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie piante organiche e per i fini di cui alla presente legge, di personale delle Università di riferimento, provvedendo al rimborso all’Università stessa degli oneri relativi al suddetto personale messo a disposizione.

     5. L’Università utilizza personale dell’ADISU, quando la gestione di alcuni interventi è affidata all’Università stessa, che provvede a rimborsare l’ADISU degli oneri relativi al personale messo a disposizione.

     6. Attraverso idonee intese possono essere avviate procedure di mobilità del personale fra le aziende, gli enti locali, gli enti dipendenti della Regione e la Regione stessa, nel rispetto della qualifica di provenienza e della posizione economica in godimento, nonché del consenso del personale sottoposto alle procedure di mobilità se il trasferimento interessa una destinazione in ambito provinciale.

     7. Il regolamento del personale, con annessa pianta organica, è approvato dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla ricezione della deliberazione del Consiglio di amministrazione.

     8. In caso di mancata approvazione entro il termine di sei mesi di cui al comma 7, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario ad acta.

     9. I concorsi pubblici per la copertura dei posti rimasti vacanti in pianta organica, sono indetti e svolti dall’ADISU, previa autorizzazione della Giunta regionale.

 

     Art. 29. Patrimonio.

     1. L’ADISU dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:

     a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;

     b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base dei criteri stabiliti dalla programmazione annuale di cui all’articolo 32;

     c) contributi da parte di soggetti privati e pubblici;

     d) rendite ed interessi dei propri beni patrimoniali, nonché proventi dei servizi forniti.

     2. Entrano a fare parte del patrimonio dell’ADISU competente i beni mobili ed immobili della Regione, già destinati all’attuazione del diritto agli studi universitari.

     3. I diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dalla Legge n. 390/91, articolo 21, sono attribuiti all’ADISU competente.

     4. Per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo II, la Giunta regionale concede in comodato alle ADISU altri beni immobili.

 

     Art. 30. Amministrazione e Contabilità.

     1. Per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità delle ADISU si applica la normativa statale e regionale vigente in materia.

 

     Art. 31. Bilancio preventivo e conto consuntivo.

     1. L’esercizio finanziario dell’ADISU coincide con l’anno solare.

     2. Il Bilancio di previsione dell’ADISU, predisposto secondo le norme di cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 e del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, è adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce, ed è presentato a cura del Presidente della Giunta regionale, nei modi e nei termini fissati dalla legge regionale n. 7/2002, articolo 5, ed approvato unitamente alla legge di bilancio della Regione.

     3. Il rendiconto dell’ADISU è predisposto, con le modalità di cui alla legge regionale n. 7/2002, è adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce ed è approvato unitamente al rendiconto generale della Regione.

 

TITOLO IV

INTERVENTI DELLA REGIONE

 

     Art. 32. Programmazione annuale.

     1. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare permanente competente per materia, approva, entro il mese di maggio, la programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario. Il parere della Commissione s’intende acquisito trascorsi 30 giorni dalla formale richiesta.

     2. La programmazione annuale contiene un’apposita Carta dei Servizi in cui sono definiti gli standard qualitativi minimi dei servizi ai quali le ADISU si conformano come previsto dall’articolo 7, comma 2. A tali indicazioni sono vincolate anche le Università che stipulano convenzioni ai sensi dell’art. 5.

     3. La Giunta regionale assegna alle ADISU ed alle Università convenzionate le risorse finanziarie per le spese di gestione e per le spese di investimento, secondo quanto previsto nel piano annuale.

 

     Art. 33. Piano pluriennale per l’edilizia universitaria abitativa.

     1. L’Assessorato all’Università predispone, avvalendosi delle disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, un piano pluriennale di interventi, finalizzato al cofinanziamento degli interventi stessi da parte dello Stato al fine di realizzare:

     a) il recupero e la ristrutturazione di immobili adibiti o da adibire ad alloggi o residenze universitarie;

     b) nuove costruzioni ed acquisti di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità;

     c) l’abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili utilizzati per i fini istituzionali;

     d) adeguamenti delle strutture in uso alle ADISU alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;

     e) la manutenzione straordinaria delle strutture abitative.

     2. Sono attivati, in attuazione delle leggi 5 agosto 1978, n. 457, 2 dicembre 1991, n. 390, 17 febbraio 1992, n. 179, 4 dicembre 1993, n. 493, nell’ambito degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica programmi pluriennali relative alle esigenze abitative degli studenti, nei termini previsti dalla legge n. 338/2000, articolo 1, comma 8, riservando a tale scopo una quota percentuale di finanziamenti disponibili.

     3. Il piano pluriennale è approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 34. Vigilanza e controllo.

     1. Sono soggette all’approvazione della Giunta regionale, che vi provvede entro centoventi giorni dal ricevimento, le deliberazioni dell’ADISU concernenti:

     a) il bilancio di previsione con allegato il piano di attività annuale e i risultati finali del controllo di gestione;

     b) l’assestamento e le variazioni del bilancio di previsione;

     c) il rendiconto generale;

     d) le determinazioni relative alla pianta organica.

     2. La Giunta regionale, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, richiede l’acquisizione di atti e documenti e dispone verifiche e ispezioni provvedendo, nei termini di legge consentiti e previa diffida al competente organo dell’ADISU, al compimento di atti dovuti con la nomina di un Commissario ad acta, se ne è rifiutato o ritardato l’adempimento.

 

     Art. 35. Ulteriori attribuzioni della Regione.

     1. La Regione Campania:

     a) coordina l’attività per il diritto agli studi universitari per assicurare il massimo possibile di omogeneità nella qualità e nella quantità dei servizi, resi in ambito regionale;

     b) raccorda le modalità di accesso ai servizi del sistema regionale;

     c) stabilisce standard comuni di qualità dei servizi abitativi e di ristorazione;

     d) semplifica e migliora le procedure per la partecipazione ai concorsi per l’assegnazione di contributi e benefici;

     e) elabora lo schema tipo dei regolamenti delle ADISU oggetto di successiva approvazione secondo le procedure previste;

     f) sviluppa, in collaborazione con le Università, le azioni per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati e laureati;

     g) raccorda la gestione in ambito regionale con le attività di pari contenuto svolte presso altre Regioni;

     h) sovrintende e vigila affinché vi sia compatibilità di strumenti ed omogeneità di acquisizione e trattamento dei dati propri dei sistemi informatici delle ADISU e delle Università;

     i) attiva un sistema di monitoraggio della vita universitaria degli studenti, nonché della efficienza ed efficacia dei servizi e dei benefici, offerti a sostegno del diritto agli studi universitari, mediante l’istituzione di un sistema informativo e statistico, avvalendosi dei dati forniti dalle stesse ADISU e dalle strutture pubbliche operanti sul territorio, da assumere a supporto della programmazione degli interventi;

     l) promuove e realizza, anche in collaborazione con le ADISU, con le Università di riferimento e con le Istituzioni pubbliche interessate, convegni, seminari, ricerche ed indagini demoscopiche riguardanti il diritto allo studio universitario;

     m) cura la circolarità delle informazioni disponibili con apposito bollettino;

     n) verifica i risultati complessivi della gestione;

     o) stipula con gli Istituti di credito apposite convenzioni per disciplinare le modalità di concessione dei prestiti d’onore.

     2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere g), h), i), l) e m), è istituito un fondo di accantonamento non superiore al due per cento delle disponibilità previste per l’anno finanziario di riferimento sulla corrispondente Unità Previsionale di Base.

 

     Art. 36. Comitato di coordinamento delle ADISU.

     1. Al fine di assicurare un’organizzazione delle ADISU secondo i criteri di efficienza gestionale, improntata alla massima efficacia dei risultati ed ottimizzare le risorse in un processo di offerta degli interventi previsti dalla presente legge, è istituito, presso l’Assessorato regionale all’Università, un apposito Comitato di Coordinamento delle ADISU.

     2. Il Comitato è presieduto dall’Assessore regionale all’Università ed è composto dai Presidenti degli organismi di gestione, dai Rettori delle Università convenzionate, dai Dirigenti regionali del Settore competente e da esperti nominati dall’Assessore per l’esame di materie specifiche.

     3. I Direttori amministrativi delle ADISU forniscono al Comitato supporto tecnico.

     4. L’attività del Comitato è funzionale a quella programmatoria della Regione.

 

     Art. 37. Conferenza Regione – Università.

     1. Il coordinamento tra gli interventi della Regione e gli interventi delle Università è attuato mediante apposita Conferenza, alla quale partecipano i rappresentanti della Regione garantendo la partecipazione di tutte le Università aventi sede nella Regione.

     2. La Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore all’Università, è costituita dai seguenti membri:

     a) Assessore regionale all’Università, o suo delegato, in funzione di Presidente;

     b) Rettori delle Università o loro delegati;

     c) Presidenti delle ADISU;

     d) uno studente universitario per ciascuna ADISU eletto, con il sistema del voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Amministrazione delle ADISU medesime;

     e) uno studente universitario per ciascuna Università convenzionata, eletto, con il metodo del voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti, in seno ai Consigli di amministrazione delle Università stesse o, in assenza degli organi statutari di rappresentanza studentesca, nel corso di regolare assemblea appositamente convocata dal Rettore.

     3. Il decreto di nomina è adottato quando sono state acquisite le designazioni di almeno due terzi dei componenti. La Conferenza Regione-Università dura in carica cinque anni. Le sedute della Conferenza sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti assegnati oltre al Presidente.

     4. La componente studentesca si rinnova in concomitanza con il rinnovo dei Consigli di Amministrazione delle Università.

     5. La Conferenza adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, esprime pareri ed avanza proposte sulle ipotesi di sviluppo universitario in Campania per gli aspetti inerenti il diritto allo studio.

     6. Alla Conferenza sono invitati, su specifici argomenti, rappresentanti di altre amministrazioni.

     7. La Conferenza è indetta per questioni locali dal Rettore di ciascuna Università. A tal fine, nell’ambito della Conferenza, sono previsti specifici momenti di valutazione riferiti a singole realtà territoriali.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E FINANZIARIE

 

     Art. 38. Tassa regionale per il diritto allo studio.

     1. La tassa regionale istituita con legge 28 dicembre 1995 n. 549 concernente “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” per l’incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all’erogazione di borse di studio e dei prestiti d’onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce tributo proprio della Regione Campania.

     2. Per l’iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione Campania, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1.

     3. Tale disposizione si applica anche agli studenti degli Istituti superiori di grado universitario di cui alla legge n. 508/99, destinatari degli interventi regionali del diritto allo studio universitario.

     4. L’importo della tassa è fissato in euro 62 ed è aggiornato, per gli anni successivi, con la legge di previsione del bilancio regionale.

     5. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alla tesoreria della regione Campania in un’unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio [18].

     6. La tassa regionale è rimborsata ai beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione della legge n. 390/91, articolo 4. La tassa è rimborsata agli studenti risultati idonei nelle graduatorie formulate dalle ADISU per l’ottenimento dei benefici di cui all’art. 8.

     7. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono iscritti nel bilancio regionale.

     8. All’accertamento, liquidazione e riscossione, all’applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi ed ai ricorsi amministrativi relativi alla tassa di cui al comma 1, si applicano le norme previste alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3.

     8 bis. I soggetti di cui all’articolo 30 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), sono esonerati dal pagamento della tassa [19].

 

     Art. 39. Tassa di abilitazione all’esercizio professionale.

     1. La tassa prevista dal Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, art. 190, comma 1, a carico di coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale, provvisti di titolo in quanto accademico conseguito in una Università avente sede in Campania, costituisce tributo proprio della Regione Campania, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616, art. 121, per l’incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario. L’ammontare della tassa è di euro 104 e può essere rideterminato in sede di approvazione del bilancio regionale.

     2. La tassa di cui al comma 1 corrisposta dagli interessati con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi, Settore Finanze e Tributi, Servizio di Tesoreria e Settore Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa.

     3. Il pagamento della tassa è dimostrato all’atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo, all’atto dell’iscrizione nell’albo o nel ruolo professionale.

     4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono iscritti nel bilancio regionale.

     5. All’accertamento, liquidazione e riscossione, all’applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi ed ai ricorsi amministrativi, relativi al tributo di cui al comma 1, si applicano le norme previste alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3.

 

     Art. 40. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario con le risorse di cui alla Unità previsionale di base 3.10.28.

     2. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

 

     Art. 41. Accertamenti, sanzioni, pubblicità.

     1. In materia di accertamenti, sanzioni e pubblicità, relativamente ai servizi ed ai benefici, si applicano gli articoli 22, 23 e 24 della Legge n. 390/1991.

     2. Le ADISU e le Università convenzionate inviano gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche all’Amministrazione finanziaria, così come previsto dalla Legge n. 390/1991, articolo 22, comma 3.

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 42. Norme transitorie.

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore regionale all’Università, la Giunta regionale delibera le modalità per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, anche sulla base delle determinazioni delle Università in ordine alla stipula della convenzione di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), o della eventuale aggregazione volontaria, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), così come previsto dalla legge n. 390/91, art. 25.

     2. Fino all’adozione del predetto provvedimento, gli EDISU costituiti ai sensi delle leggi regionali 24 gennaio 1986, n. 3, e 25 agosto 1989, n. 9, continuano, secondo i rispettivi ambiti di competenza, a provvedere agli interventi in favore del diritto agli studi universitari.

     3. Se si ha coincidenza nell’Università di riferimento con il preesistente organismo -EDISU-, istituito ai sensi delle citate leggi regionali n. 3/86 e n. 9/89, l’ADISU stessa subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi del predetto organismo i cui organi restano in carica fino al termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine sono eletti i nuovi organismi.

     4. Gli Organismi che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non risultano assorbiti dalle corrispondenti ADISU, sono posti in liquidazione cui provvede un Commissario nominato, su proposta dell’Assessore regionale all’Università, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Giunta stessa. La liquidazione è portata a termine entro un anno.

     5. Allo scadere del termine di cui al comma 4, il Commissario liquidatore presenta all’Assessorato regionale all’Università una relazione di chiusura della gestione liquidatoria, dalla quale risultano le attività e le passività in sospeso, cui provvede direttamente la competente struttura regionale con oneri a carico del bilancio regionale. Le entrate che derivano dalla realizzazione delle attività sono introitate dalla Regione.

     6. I beni immobili nella disponibilità degli Organismi di cui al comma 4, non concessi in uso all’Università convenzionata, sono acquisiti al patrimonio regionale.

     7. Alle esigenze di personale di cui all’articolo 28, comma 1, si fa fronte, prioritariamente, con il personale del ruolo EDISU.

     8. Nell’assegnazione di personale all’ADISU si tiene conto dello specifico profilo professionale di ciascun dipendente, per consentire l’idonea applicazione dei criteri vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in materia di trasferimento.

     9. Il personale di ruolo dell’EDISU, in soprannumero rispetto alle esigenze delle ADISU, è riassorbibile alla data di attuazione delle procedure di cui al decreto legislativo n. 29/93, articoli 30, 31 e 32.

     10. Se si determina, comunque, un esubero di personale rispetto alle piante organiche delle aziende definite ai sensi dell’articolo 28, il personale già in servizio di ruolo presso l’EDISU è posto in mobilità ai sensi dell’articolo 28, comma 5, privilegiando la mobilità all’interno dello stesso comparto, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 29/93, art. 32, comma 2.

     12. Tutti i regolamenti attuativi sono varati entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

 

     Art. 43. Abrogazioni.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme sul diritto allo studio in ambito universitario, di cui alle leggi regionali n. 3/86, e n. 9/89.

 

     Art. 44. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto della Regione Campania, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 15 della L.R. 18 maggio 2016, n. 12.

[2] Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[3] Lettera abrogata dall'art. 26 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[4] Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 26 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[6] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[7] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[8] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 2011, n. 21.

[9] Lettera già modificata dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 8, sostituita dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 2011, n. 21.

[10] Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 8 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 2011, n. 21.

[11] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[12] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[13] Comma sostituito dall'art. 26 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1, già modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14.

[14] Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 8.

[15] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[16] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[17] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[18] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2.

[19] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.