§ 2.3.76 - L.R. 24 luglio 2006, n. 18.
Istituzione dell’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:24/07/2006
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Ufficio del Garante
Art. 2.  Costituzione, incompatibilità e revoca
Art. 3.  Indennità di funzione
Art. 4.  Organizzazione e regolamento
Art. 5.  Funzioni
Art. 6.  Protocolli d’intesa
Art. 7.  Relazione annuale
Art. 8.  Disposizioni finanziarie


§ 2.3.76 - L.R. 24 luglio 2006, n. 18.

Istituzione dell’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione

(B.U. 7 agosto 2006, n. 36).

 

Art. 1. Ufficio del Garante

     1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l’ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.

     2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.

 

     Art. 2. Costituzione, incompatibilità e revoca

     1. Il Garante è il titolare dell’ufficio di cui all’articolo 1. Il Garante è scelto tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo o che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Garante resta in carica per cinque anni e, comunque, fino alla nomina del successivo Garante [1].

     2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul bollettino ufficiale della regione Campania entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge. Le volte successive alla prima, il bando è pubblicato dopo trenta giorni dalle dimissioni o dalla scadenza di mandato.

     3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall’articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n.17 e successive modifiche. Non può essere eletto Garante colui che ha carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato indipendentemente dal tipo di reato contestato e colui che ha ricoperto incarichi nell’amministrazione penitenziaria.

     4. Il Garante non può esercitare durante il mandato altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.

     5. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

     6. Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi violazioni di legge.

     7. Presso l’ufficio del Garante è istituito l’osservatorio regionale sulle condizioni della detenzione, composto dalle associazioni, organizzazioni o enti che si occupano delle questioni legate alla detenzione.

 

     Art. 3. Indennità di funzione

     1. Al Garante è attribuita un’indennità di funzione pari al trentacinque per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

     2. Per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, nel caso di missione in un comune diverso da quello in cui ha sede l’ufficio, al Garante spetta altresì il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

 

     Art. 4. Organizzazione e regolamento

     1. L’ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L’ ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane ed infrastrutturali nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.

     2. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

     3. Il Garante adotta un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento.

 

     Art. 5. Funzioni

     1. Il Garante, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

     a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all’articolo 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione, all’assistenza religiosa, alla formazione professionale ed ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;

     b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all’articolo 1, comma 2, dei quali è a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;

     c) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) nel pieno rispetto delle decisioni assunte dall’autorità giudiziaria e compatibilmente con il regime detentivo speciale previsto dall’articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche;

     d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, se dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

     e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all’articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

     f) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

     g) concorda con il Presidente del Consiglio regionale la creazione di commissioni regionali di controllo delle condizioni detentive, composte secondo i principi statutari senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

 

     Art. 6. Protocolli d’intesa

     1. I protocolli d’intesa sottoscritti dalla Regione e le amministrazioni statali competenti devono promuovere:

     a) l’attivazione all’interno degli istituti penitenziari di strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1;

     b) la previsione anche di altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni dell’ufficio del Garante.

 

     Art. 7. Relazione annuale

     1. Entro il trenta aprile di ogni anno il Garante presenta una relazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti.

     2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con l’istituzione di apposita unità previsionale di base, denominata “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” prevedendo per l’anno 2007 lo stanziamento di euro 45.000,00.

     2. Alla determinazione della spesa per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

 


[1] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2, dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2010, n. 7, dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.