Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.1 bilancio e contabilità |
Data: | 25/10/2010 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 13 dell’articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2010), è [...] |
Art. 2. 1. Le norme relative al rinnovo delle concessioni previste dalla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse [...] |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania |
§ 1.1.107 - L.R. 25 ottobre 2010, n. 11.
Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010)”.
(B.U. 2 novembre 2010, n. 72)
1. Il comma 13 dell’articolo 1 della
a) gli stabilimenti balneari ed elioterapici sono ritenuti imprese di rilevanza turistica;
b) la concessione demaniale degli stabilimenti balneari ed elioterapici ha una disciplina diversificata rispetto a quella generale della concessione in uso dei beni demaniali in quanto trattasi di imprese di particolare rilievo per il sistema turistico ricettivo della Campania;
c) le strutture degli stabilimenti balneari ed elioterapici realizzate prima del 31 dicembre 2009 sono di competenza della regione Campania dal punto di vista della valutazione paesaggistico ambientale, tutte le strutture da realizzare ex novo o in ampliamento sono soggette al regime dell’autorizzazione paesaggistica semplificata;
d) la destagionalizzazione dei predetti stabilimenti comporta il rilascio di autorizzazioni specifiche per le attività che durante l’alta stagione sono connesse e collegate all’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento balneare.
Non è possibile prevedere biglietti di ingresso per l’accesso alla battigia ove l’unico accesso alla stessa è quello dell’uso in concessione ai privati.” [1].
2. Dopo il comma 13 della
“13-bis. Nelle aree comprese in proposti siti di interesse comunitario (pSIC), in siti di interesse comunitario (SIC) e in zone di protezione speciale (ZPS) la concessione demaniale è rilasciata all’esito favorevole della preventiva valutazione d’incidenza prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale.” [2].
1. Le norme relative al rinnovo delle concessioni previste dalla
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui riformula il comma 13 dell’art. 1 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.