§ 2.1.74 - Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12.
Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:24/11/2001
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programmazione ed Interventi.
Art. 3.  Consulta regionale delle attività funerarie.
Art. 4.  Composizione della Consulta.
Art. 5.  Costituzione - Funzionamento e durata in carica della Consulta.
Art. 6.  Organizzazione dei Servizi Sanitari di Necroscopia.
Art. 7.  Formazione di Operatori Funerari.
Art. 8.  Codice Deontologico delle imprese di pompe funebri.
Art. 9.  Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria.
Art. 10.  Costruzioni di cimiteri - Ampliamenti cimiteriali.
Art. 11.      La presente Legge non comporta oneri finanziari sull’esercizio corrente.
Art. 12.  Pubblicazione e Obbligo di Osservanza.


§ 2.1.74 - Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12.

Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie.

(B.U. 29 novembre 2001, n. Spec.).

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Campania in conformità alla legge delega in materia di Sanità pubblica di cui al D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616 alla Legge di Riforma Sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, alla Legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 istitutiva delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 di disciplina degli Enti Locali, promuove in collaborazione con i Comuni, gli Enti e gli Istituti nonché i soggetti interessati:

     a) l’armonizzazione delle attività funerarie e cimiteriali sul territorio della Regione Campania;

     b) l’adozione di strumenti di controllo delle attività funerarie e cimiteriali;

     c) la istituzione di un Istituto Regionale di Thanatologia;

     d) lo studio per la istituzione di appositi corsi professionali destinati alla formazione degli operatori di attività funerarie nonché per la programmazione di interventi volti ad un potenziamento delle attività ed alla migliore conoscenza delle culture funerarie;

     e) la salvaguardia del rispetto e della conservazione dei riti funebri dei vari gruppi culturali, degli stranieri residenti nonché il buono stato di conservazione dei cimiteri e la conservazione degli edifici storici ed artistici posti all’interno dei complessi cimiteriali;

     f) lo sviluppo della pratica della cremazione dei cadaveri;

     g) la istituzione di Registri per la classificazione ed identificazione degli operatori delle attività funerarie.

 

     Art. 2. Programmazione ed Interventi.

     1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale stabilisce gli obiettivi, gli indirizzi generali e la priorità degli interventi da realizzare per il conseguimento degli scopi di cui all’articolo 1.

     2. La Giunta regionale delibera le convenzioni destinate a realizzare le opportune forme di coordinamento in esecuzione delle decisioni consiliari di cui al comma 1.

     3. La Giunta regionale, tenuto conto delle proposte della consulta di cui al Capo II e, sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, adotta gli atti per l’attuazione delle linee di programma atte a conseguire gli scopi di cui al comma 1.

     4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, dispone la partecipazione a progetti Interregionali, Nazionali o Internazionali.

 

CAPO II

ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE

 

     Art. 3. Consulta regionale delle attività funerarie.

     1. E’ istituita la Consulta regionale delle attività funerarie e cimiteriali.

     2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) esprimere parere sulla condizione di salvaguardia igienico-sanitaria nelle attività funerarie e formulare proposte che ottimizzino l’impatto ambientale delle aree cimiteriali e le operatività cimiteriali;

     osservare l’attuazione delle normative vigenti inerenti le attività di sepoltura, la pianificazione dei cimiteri ed il trasporto di cadaveri;

     b) predisporre conferenze periodiche sulle attività funerarie.

 

     Art. 4. Composizione della Consulta.

     La Consulta regionale di cui all’articolo 3, è composta come segue:

     a) Il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato - presidente e componente;

     b) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia designato da tale Associazione - componente;

     c) da un medico specialista della medicina legale scelto dalla Giunta su una terna di nomi designata dal Preside della Facoltà di Medicina Legale e del Lavoro della Università degli Studi di Napoli - componente;

     d) da un medico specialista in Patologia Generale scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dall’Ordine Professionale di appartenenza - componente;

     e) da un architetto scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dall’Ordine Professionale - componente;

     f) da un geologo scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dall’Ordine Professionale - componente;

     g) dal Presidente dell’Associazione regionale delle imprese funebri - componente;

     h) da un rappresentante dei lavoratori del settore funerario designato dalle organizzazioni sindacali regionali - componente;

     i) da un esperto in materia di culti o un antropologo scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dalla Curia per la prima figura professionale o dal Preside della Facoltà di Antropologia della Università degli Studi di Napoli per la seconda figura professionale - componente;

     j) da un medico specialista in Igiene e Sanità pubblica scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dall’Ordine professionale - componente;

     da un funzionario regionale di ruolo scelto dalla Giunta in funzione di Segretario.

 

     Art. 5. Costituzione - Funzionamento e durata in carica della Consulta.

     1. La Consulta è nominata, all’inizio di ogni Legislatura, per l’intera sua durata, con Decreto del Presidente della Giunta regionale previa conforme delibera di Giunta su proposta dell’Assessore che sovrintende all’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria - Settore Prevenzione.

     2. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un componente della Consulta si procede alla sua sostituzione in conformità all’articolo 4 ed al comma 1 del presente articolo.

     3. La Consulta è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e votanti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

     4. Il Presidente convoca, con almeno dieci giorni di preavviso, le riunioni della Consulta stabilendo l’ordine dei lavori.

     5. La Consulta è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno o quando ne faccia richiesta la metà dei suoi componenti.

     6. La partecipazione alle sedute della Consulta nella qualità di Presidente, Componente e Segretario, comporta la liquidazione di un gettone di presenza nella misura stabilita per i componenti del Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO), giusta Legge regionale 14 giugno 1993, n. 21.

 

CAPO III

INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PROFESSIONALI

ALL’ESERCIZIO DI COMPITI FUNERARI SPECIFICI

 

     Art. 6. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Necroscopia.

     1. I Comuni, anche in consorzio tra loro, concordano con le Aziende Sanitaria Locali (A.S.L.), ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, la riorganizzazione dei Servizi di Polizia Mortuaria previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare deve essere istituito un servizio di guardia necroscopico e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull’accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990.

     2. I Direttori Sanitari delle A.S.L. hanno facoltà di delegare le funzioni previste nel D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 a personale medico o specialisti della materia funeraria.

 

     Art. 7. Formazione di Operatori Funerari.

     1. La Giunta regionale delibera la istituzione di appositi corsi professionali per operatori funerari e cimiteriali regolamentandoli con apposite normative che attengono alla formazione e l’aggiornamento professionale.

     2. La Regione istituisce in collaborazione con Enti ed Istituti Scientifici l’Istituto Campano di Thanatologia, di Thanatoprassi e di trattamento e conservazione dei cadaveri.

     3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle proposte della consulta di cui al Capo II, delibera la istituzione presso la regione Campania del registro dei soggetti esercitanti l’attività funebre e di trasporto salme, autorizzati dai comuni a tale esercizio (sezione prima), nonché degli operatori addetti all’attività funebre e cimiteriale in possesso del titolo di qualifica professionale (sezione seconda), regolamentandoli con apposita normativa. La tenuta del registro è a carico degli iscritti [1].

 

     Art. 8. Codice Deontologico delle imprese di pompe funebri.

     Entro un anno dalla data dell’entrata in vigore della presente Legge, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Consulta di cui al Capo II e le Associazioni dei consumatori più rappresentative in Campania, emana il Codice Deontologico delle imprese di pompe funebri di cui all’allegato “A” alla presente legge.

 

CAPO IV

ARMONIZZAZIONE DELLA PRASSI FUNERARIA

E DISPOSIZIONI SU CIMITERI E SEPOLTURE

 

     Art. 9. Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria.

     1. Ogni Comune della Regione Campania con popolazione superiore ai cinquemila abitanti deve munirsi di apposito regolamento comunale di polizia mortuaria.

     2. I comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funebri e dei lavori cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da impresa che garantisca, in via comunicativa e funzionale, il possesso di locali e mezzi idonei stabiliti dal regolamento comunale e con alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato e continuativo, personale in possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 7, comma 1, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. La dotazione minima di personale per le imprese svolgenti l’attività funebre deve essere di un direttore tecnico, per ogni sede o filiale, e quattro operatori funebri, che può variare in aumento in relazione alle dimensioni del comune dove si esercita ed al numero dei servizi eseguiti. Le imprese già esercitanti devono adeguarsi ai predetti requisiti entro il 31 marzo 2013 [2].

     3. I progetti dei regolamenti comunali di polizia mortuaria devono essere sottoposti all’esame preventivo della Consulta regionale di cui al Cap. II che esprimerà il parere entro trenta giorni dalla trasmissione.

     4. Ogni Comune nel cui territorio trovasi un cimitero deve dotarsi di un piano cimiteriale nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi IX e X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

     5. La pianificazione cimiteriale deve in ogni caso comprendere:

     a) la rappresentazione dello stato di fatto quale base di partenza per la valutazione di piano;

     b) la considerazione della totalità dei cimiteri del Comune qualora ne esistessero più di uno, rispetto alla osservanza del fabbisogno legale degli spazi destinati alla inumazione in campo comune;

     c) la relazione tecnico-sanitaria del luogo con particolare attenzione alla situazione dell’orografia e della natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica;

     d) una planimetria in scala adeguata al territorio del singolo cimitero dell’area di ampliamento o di costruzione.

     6. Il piano cimiteriale di cui al comma 4, deve inserirsi nel contesto civile della città e raccordarsi al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) della stessa in funzione delle aree che circondano il cimitero e le attività, anche mercantili, che lo interessano.

     7. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale in caso di inerzia dell’Amministrazione comunale adotta i poteri sostitutivi conferendo ad un Commissario ad acta le competenze previste per la redazione del piano cimiteriale di cui al comma 4.

     8. Le spese per la redazione dei piani cimiteriali restano a carico del Comune ove ha sede il cimitero ovvero dei Comuni consorziati per l’uso del cimitero.

     9. I Comuni devono provvedere, anche in consorzio tra di loro a stabilire gestioni di servizi cimiteriali tali da consentire l’esecuzione ottimale degli stessi.

     10. Nella disposizione dei servizi cimiteriali, il Comune deve distinguere le prestazioni rese in forma gratuita da quelle erogate in forma onerosa a domanda individuale, provvedendo, per quest’ultima gestione, alle necessarie coperture di spesa.

     11. Nella ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai cimiteri, gli Enti Locali hanno l’obbligo di provvedere anche alla buona tenuta dei manufatti cimiteriali di particolare interesse artistico e religioso.

 

     Art. 10. Costruzioni di cimiteri - Ampliamenti cimiteriali.

     1. La Regione Campania favorirà la edificazione di nuovi cimiteri consortili e gli ampliamenti di quelli esistenti che prevedono la costruzione nella propria area di reparti speciali per l’uso di sepolture di persone professanti culti diversi da quelli tradizionali, ovvero, di reparti riservati a comunità di stranieri residenti.

     2. La Regione Campania favorirà la installazione di forni per la cremazione di cadaveri tenuto conto che tale forma di mineralizzazione contribuisce al contenimento delle aree cimiteriali.

     3. Nella costruzione di nuovi cimiteri e nell’ampliamento di quelli esistenti, deve tenersi conto degli spazi da riservare a sepoltura di cittadini di diversa cultura funeraria favorendo l’accorpamento di tali sepolture e la concessione ad Enti, Associazioni ed Organizzazioni autofinanziate che ne curino il buono stato di manutenzione.

     4. I rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. E’ fatto l’obbligo ai Comuni di istituire, anche attraverso consorzi, ed in coordinamento con le Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) di competenza territoriale il servizio di smaltimento dei detti rifiuti approntando opportune regolamentazioni di salvaguardia e prevenzione igienica.

 

CAPO V

NORME FINALI

 

     Art. 11.

     La presente Legge non comporta oneri finanziari sull’esercizio corrente.

     Agli oneri per i futuri esercizi finanziari si provvederà con la Legge di bilancio.

 

     Art. 12. Pubblicazione e Obbligo di Osservanza.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

     E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

 

 

ALLEGATO A

CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE FUNEBRI

 

     Articolo 1. Servizi funebri.

     1. Le imprese private e i servizi pubblici di onoranze funebri devono garantire servizi decorosi ed applicare prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.

     2. Ai fini dell’applicazione del presente Codice, col termine di “Impresa funebre” si farà riferimento alle imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di Onoranze e Trasporti funebri.

     3. Sarà vietato l’esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste delle necessarie autorizzazioni previste dalle normative che regolano la materia.

 

     Articolo 2. Informazioni.

     1. Le imprese funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre prezzi relativi senza influenzarne le scelte.

     2. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente.

     3. Le imprese e le aziende di onoranze funebri devono fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relativo al decesso.

 

     Articolo 3. Tipologie di funerali.

     1. I servizi di onoranze funebri si distinguono in:

     a) funerali con prestazioni standardizzate;

     b) con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori adempimenti di ordine amministrativo e/o richieste dal cliente;

     c) funerali con prestazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b).

     2. Per i funerali con prestazioni standardizzate viene determinato dall’impresa funebre un prezzo da pubblicizzare all’interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative. Copia di quanto pubblicizzato nella sede dell’impresa deve essere fatta pervenire all’ufficio municipale di Polizia Mortuaria.

     3. Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si farà conto di un servizio completo di carro, bara e personale necroforo per le seguenti tipologie:

     a.1 - funerale di tipo economico da inumazione;

     a.2 - funerale di tipo economico da tumulazione;

     a.3 - funerale di tipo medio da tumulazione.

     4. Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a.1, a.2, a.3, debitamente firmato dal titolare dell’impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.

 

     Articolo 4. Pubblicità.

     1. La pubblicità delle imprese funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara e semplice.

     2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.

 

     Articolo 5. Ordinativi di servizio e documentazione contabile.

     1. Di regola, l’ordinativo del servizio funebre, comprendente l’elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall’impresa funebre, al momento in cui viene conferito l’incarico. A tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ed altri servizi successivamente richiesti.

     2. Il rilascio delle ricevute e/o delle fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste al riguardo, in materia.

 

     Articolo 6. Condotta professionale.

     1. La scelta dell’impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio, costituisce violazione al presente Codice di etica professionale.

     2. Ai fini della responsabilità di quanto sopra stabilito si precisa quanto segue:

     - solo i responsabili delle imprese funebri, i loro rappresentanti legali ed il personale dipendente qualificato, potranno trattare con gli intereressi gli ordinativi dei servizi;

     - è fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all’impresa funebre nell’esecuzione dei servizi di onoranza e trasporto funebre; di corrispondere mance o ricompense a terzi affinché acquisiscano funerali all’impresa.

 

     Articolo 7. Sede dell’impresa.

     1. La negoziazione degli affari inerenti l’espletamento dell’attività di onoranze funebri, deve avvenire esclusivamente nella sede dell’impresa funebre. E’ ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell’impresa, solo se il committente lo richieda espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe stabilite dall’articolo 3, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall’impresa.

     2. E’ assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l’abitazione di morienti per presentare all’occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all’espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

 

     Articolo 8. Personale delle imprese funebri.

     1. Le regole contenute nel presente Codice debbono essere portate a conoscenza del personale delle imprese funebri.

     2. Il personale impiegato dalle imprese funebri deve essere debitamente qualificato all’espletamento dei compiti ad esso attribuiti. In particolare:

     - il personale delle imprese funebri nell’esercizio delle loro funzioni deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell’ambiente in cui opera, non deve chiedere mance.

     3. Le continuate infrazioni al presente Codice da parte del personale dell’impresa funebre portano alla responsabilità diretta dell’impresa.

 

     Articolo 9. Controllo.

     1. Per assicurare il rispetto dei principi e delle regole esposte nel presente Codice di comportamento viene istituito il controllo da parte della Consulta di cui all’articolo 3 della Legge regionale di Disciplina delle Attività funerarie e Cimiteriali in Campania.

     2. La Consulta delibererà sulle infrazioni accertate e proporrà agli Organi competenti le sanzioni opportune.

 

     Articolo 10. Regolamento.

     1. Entro sei mesi dal suo insediamento, la Consulta di cui all’articolo 3 della Legge regionale di Disciplina delle Attività funerarie, proporrà alla Giunta regionale un regolamento disciplinare sulle infrazioni al presente Codice di comportamento per le imprese funebri.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2.

[2] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2, già modificato dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 41.