Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi |
Data: | 01/12/2010 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) e 28 novembre 2008, n. [...] |
Art. 2. Modifiche della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania) |
§ 2.1.149 - L.R. 1 dicembre 2010, n. 15.
Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania- Legge finanziaria anno 2010)”, 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania) e 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo).
(B.U. 6 dicembre 2010, n. 79)
Art. 1. Modifiche delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) e 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo)
1. Il comma 8 dell’articolo 1 della
2. Gli atti adottati in applicazione della predetta norma sono privi di effetti giuridici, ad eccezione degli atti adottati per le farmacie istituite in deroga al criterio demografico, ai sensi dell’articolo 2 della
3. Restano confermati i dispensari ordinari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge nei comuni, nelle frazioni e nei centri abitati ove le particolari condizioni del territorio o della dislocazione della popolazione non consentono la efficace assistenza farmaceutica per l’impossibilità di istituire farmacie in base alle leggi vigenti. Restano confermati a tempo indeterminato i dispensari ordinari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli autorizzati dalle amministrazioni locali [1].
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della
“5. Nelle more dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, le aziende sanitarie locali possono sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai sensi della
Art. 2. Modifiche della
[1. All’articolo 2 della
2. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. Nei giorni di domenica e festività infrasettimanali tutte le farmacie, urbane e rurali, devono assicurare il livello minimo di servizio farmaceutico mediante i turni stabiliti secondo la presente legge. Le farmacie, non in servizio per turno, possono rimanere aperte nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale, purchè per l’intero anno solare e previa comunicazione al sindaco territorialmente competente.”.
3. L’articolo 7 della
a) nei Comuni con più di centomila abitanti o capoluoghi di provincia a turno, a chiamata e con l’obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;
b) negli altri Comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata;
c) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.”]
[1] Comma così modificato dall'art. 44 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della