Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 13/04/1995 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 «Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum» è autorizzata per [...] |
Art. 2. 1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di [...] |
Art. 3. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio [...] |
Art. 4. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.FO.R. «Azienda forestale della Regione Calabria» - ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b), della legge [...] |
Art. 5. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...] |
Art. 6. 1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...] |
Art. 7. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese [...] |
Art. 8. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la [...] |
Art. 9. 1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari Opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per [...] |
Art. 10. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire [...] |
Art. 11. 1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...] |
Art. 12. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 5.000.000.000. |
Art. 13. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello spon e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 14. 1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata [...] |
Art. 15. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la [...] |
Art. 16. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 150.000.000. |
Art. 17. 1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...] |
Art. 18. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la [...] |
Art. 19. 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire [...] |
Art. 20. 1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della [...] |
Art. 21. 1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1995, [...] |
Art. 22. 1. Per gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio» e successive modificazioni, [...] |
Art. 23. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - [...] |
Art. 24. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. [...] |
Art. 25. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per [...] |
Art. 26. 1. Al fine di sottoporre a revisione e certificazione il bilancio dell'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria), ora ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in [...] |
Art. 27. 1. Ai fini di garantire il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, per l'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica [...] |
Art. 28. 1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge [...] |
Art. 29. 1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la [...] |
Art. 30. 1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle [...] |
Art. 31. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle [...] |
Art. 32. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 33. 1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, [...] |
Art. 34. 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività [...] |
Art. 35. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasponi aerei, ferroviari e su gomma» e successive [...] |
Art. 36. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione [...] |
Art. 37. 1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2112101 - 2121102 - 2121103 - [...] |
Art. 38. 1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, [...] |
Art. 39. 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...] |
Art. 40. 1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...] |
Art. 41. 1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...] |
Art. 42. 1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...] |
Art. 43. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 451.325.370.521 nel triennio 1995/1997 di cui lire 446.925.370.521 a carico del [...] |
§ 6.3.74 - L.R. 13 aprile 1995, n. 16. [1]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria (Legge finanziaria).
(B.U. n. 45 del 21 aprile 1995).
RUBRICA 1ª
Servizi generali
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 1008102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, la somma di lire 500.000.000 è destinata alla stipula della convenzione Rai-Regione per il servizio di informazione delle attività regionali su televideo-terza rete.
1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla
2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con
3. Al fine di consentire la regolare gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria è autorizzata per l'anno 1995 una prima anticipazione di lire 4.000.000.000, a valere sul contributo «una tantum» relativo al ripianamento del disavanzo nella gestione del fondo medesimo per il quinquennio 1995-2000, previsto dall'art. 4 della
RUBRICA 2ª
Territorio
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.FO.R. «Azienda forestale della Regione Calabria» - ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b), della
2. Per l'iniziativa di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per i contributi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della
2. Per gli interventi di cui alla
3. I fondi stanziati al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale, alla comunità montana Alto Tirreno (Verbicaro), ai comuni di Acri, San Giovanni in Fiore, Tropea, Limbadi, San Luca, Platì, Nardodipace, quale contributo per il cofinanziamento di progetti a sostegno della occupazione.
4. I fondi stanziati al capitolo 2323203 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale e secondo i criteri della stessa fissati, ai comuni diversi da quelli indicati al precedente comma, da individuare con la medesima deliberazione, quale contributo per il finanziamento di progetti a sostegno della occupazione.
5. Per gli interventi di cui all'art. 1, primo e terzo comma, della
6. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della
7. Limitatamente all'anno 1995, il termine del 31 marzo - previsto dall'art. 1, comma 5, della
1. Per gli interventi di cui alla
2. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della
RUBRICA 3ª
Istruzione, Cultura e Tempo Libero
1. Per le finalità di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie - previste dall'art. 8, secondo e quarto comma, della medesima
4. Per gli interventi di cui alla
5. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1995, di cui al precedente comma 4, la somma complessiva di lire 570.000.000 è autorizzata quale contributo per le seguenti iniziative:
- progetto Archeus dell'Associazione culturale Proskenion di Reggio Calabria, per lire 80.000.000;
- organizzazione, da parte dell'Associazione «Corrado Alvaro» Calabresi di Bologna, della celebrazione del centenario della nascita di Corrado Alvaro, per lire 80.000.000;
- attività dell'Associazione «Amici di Giuseppe Berto» di Ricadi (premio letterario internazionale e manifestazioni culturali 1995), per lire 30.000.000;
- attività «Premio di pittura» Pizzo Calabro, per lire 10.000.000;
- attività «Premio Mariano» Parrocchia Cattedrale di Nicotera, per lire 10.000.000;
- attività orientamento musicale complesso bandistico F. Cilea di San Calogero, per lire 10.000.000;
- attività orientamento musicale complesso bandistico V. Bellini di Tropea, per lire 10.000.000;
- attività dell'Associazione musicale AMA di Lamezia Terme, per lire 50.000.000;
- attività Compagnia teatrale di Nicotera, per lire 10.000.000;
- attività Associazione culturale «Proposte» di Nicotera, per lire 10.000.000;
- attività Associazione musicale San Giovanni Battista di San Lucido, per lire 20.000.000;
- attività orientamento musicale complesso bandistico San Giacomo Apostolo di Fuscaldo, per lire 20.000.000;
- partecipazione al 5° concorso musicale «La Banda dell'anno» del «Concerto musicale M. Aloe» di Amantea, per lire 30.000.000;
- attività del Centro RAT (Ricerca audiovisive e teatrali) di Cosenza per lire 200.000.000.
6. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 3132104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, la somma di lire 200.000.000 è destinata al comune di Altomonte per il finanziamento delle manifestazioni «Altomonte Festival» e la somma di lire 150.000.000 è destinata al pagamento di obbligazioni assunte per attività afferenti l'anno 1990.
7. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1995, di cui al precedente comma 4, è autorizzata la concessione di un contributo - il cui importo è da determinarsi in sede di definizione del piano previsto dalla stessa normativa - da destinare alle bande musicali cittadine, composte da almeno 25 componenti, regolarmente costituite e la cui organizzazione ed attività sia disciplinata da apposito statuto.
8. Ai fini della concessione del contributo di cui alla
9. Per l'attuazione delle finalità di cui alla
1. Per le iniziative di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per il contributo di cui alla
5. Per le finalità di cui alla
6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla
7. Per le iniziative di cui alla
8. Per la realizzazione delle attività di cui alla
- Scuola di teatro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa
di lire 350.000.000.
9. Per gli interventi di cui alla
10. Per gli interventi di cui alla
11. Per le iniziative di cui alla
12. Per gli interventi di cui alla
13. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 3132108 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995, la somma di lire 280.000.000 è autorizzata quale contributo per le seguenti iniziative:
- attività «Telefono rosa» gestito dall'Associazione «Centro Roberta Lanzino» di Cosenza, per lire 50.000.000;
- attività «Ufficio legale» gestito dall'Associazione «Centro Lilith» di Lamezia Terme, per lire 50.000.000;
- attività «Centro di documentazione e biblioteche delle donne» gestito dall'Associazione «Nosside» di Cosenza, per lire 100.000.000;
- attività «Biblioteche delle donne» gestite dalle Associazioni «Kore» e «Fidepa» di Soverato, per lire 50.000.000;
- tre borse di studio a favore di giovani neolaureate calabresi per lire 30.000.000, da destinare ad attività di ricerca finalizzata ai seguenti temi:
1) ruolo delle donne nella scuola pitagorica di Crotone;
2) donne e mafia in Calabria;
3) donne, madri e handicaps in Calabria.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Il piano triennale - da formulare ed approvare ai sensi degli artt. 2 e 22, comma 1, della
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della
1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1995, di cui al precedente comma 1, la somma complessiva di lire 480.000.000 è autorizzata quale contributo per le seguenti iniziative:
- organizzazione e svolgimento del campionato assoluto italiano di offshore, per lire 60.000.000;
- organizzazione e svolgimento nel comune di San Mango D'Aquino della manifestazione relativa al campionato europeo di pugilato, per lire 100.000.000;
- attività delle Associazioni di Basket della Calabria che partecipano ai campionati maschili di serie A e B, per lire 100.000.000;
- attività dell'Associazione Calcio di Castrovillari, per lire 100.000.000;
- attività dell'Associazione Sportiva Femminile di Belvedere, per lire 20.000.000;
- attività dell'Associazione Sportiva Real Catanzaro, per lire 70.000.000;
- attività dell'Associazione Sportiva Rossanese, per lire 30.000.000.
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
RUBRICA 4ª
Sicurezza Sociale
1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della
2. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della
2. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
5. Per gli interventi di cui all'art. 43 della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della
1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della
2. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lettere a) e b) della
3. Per le finalità di cui alla
4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1995, di cui al precedente comma 1, la somma di lire 70.000.000 è autorizzata quale contributo all'Università della Calabria - Dipartimento di Scienze dell'Educazione - per il finanziamento del progetto «Osservatorio dei processi migratori della Calabria», nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1 - comma 1, lett. d) - della
RUBRICA 5ª
Agricoltura
1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della
1) lire 55.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 26 della presente legge (cap. 5122103);
2) lire 2.900.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura (cap. 5112101);
3) lire 1.200.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5122202);
4) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5123206);
5) lire 150.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 25 della presente legge (cap. 5123104);
6) lire 20.072.785.252 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 5132204):
7) lire 11.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge (cap. 8045314);
8) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma dell'art. 28 della presente legge (cap. 8045315);
9) lire 800.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma dell'art. 28 della presente legge (cap. 8045316);
10) lire 51.750.000 per il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, relativo all'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale, di cui al primo comma del successivo art. 27 della presente legge (cap. 5223223);
11) lire 9.374.251.520 per contributo all'ARSSA per la copertura degli oneri di ammortamento di mutui di cui alla legge regionale 27/7/87, n. 21 (capitolo 5122212);
12) lire 6.000.000.000 per le iniziative relative agli interventi speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi (capitolo 5223205);
13) lire 800.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 27 della presente legge (capitolo 5223220);
14) lire 5.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge (capitolo 2231103);
15) lire 200.000.000 per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo (capitolo 5112102);
16) lire 450.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 22 della presente legge (capitolo 5114105);
17) lire 86.213.228 per concorso nel pagamento degli interessi su prestiti d'esercizio ad ammortamento quinquennale di cui all'art. 7 della
18) lire 180.000.000 per attività promozionali e per partecipazione a fiere e mercati interessanti il settore agro-alimentare (capitolo 5121103);
19) lire 180.000.000 per spese relative a studi, indagini, organizzazione convegni e documentazione (capitolo 5121106);
20) lire 3.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 27 della presente legge (capitolo 5123202);
21) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 29 della presente legge (capitolo 5132203);
22) lire 6.800.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 29 della presente legge (capitolo 8045307);
23) lire 200.000.000 per le iniziative previste dal quinto comma del successivo art. 29 della presente legge (capitolo 5223202);
24) lire 2.000.000.000 per le iniziative previste dal sesto comma del successivo art. 29 della presente legge (capitolo 5223203).
2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni e pagamenti sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento e della riscossione di cui al capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.
1. Per gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della
2. Per gli interventi previsti al capo secondo della
3. Per gli interventi di cui alla
4. Al fine di consentire al «Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati di Cosenza» di accedere alla concessione di mutui da parte di Istituti di Credito abilitati, nel limite massimo complessivo di lire trenta miliardi, è autorizzata, in via eccezionale, la concessione di garanzia fidejussoria nella misura del 50 per cento del rischio, con previsione, a partire dal bilancio 1996, della spesa con la quale far fronte all'eventuale onere proporzionato al rischio medesimo.
5. All'onere derivante dal precedente comma 4 si provvederà, a partire dal 1996, con successivo atto normativo.
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della
2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche - previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della
3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della
2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, della
3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - il contributo ordinario per l'anno 1995, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1994.
4. Al fine di assicurare per l'anno 1995 l'occupazione alle 41 unità lavorative, già occupate presso lo zuccherificio di Strongoli, l'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo per i Servizi in Agricoltura) è autorizzata ad utilizzare le stesse unità nelle attività imprenditoriali dell'ex ESAC-impresa di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Al fine di sottoporre a revisione e certificazione il bilancio dell'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria), ora ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della
1. Ai fini di garantire il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, per l'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale, di cui all'art. 4, secondo comma, lett. b) della
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della
- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire
11.000.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi
dell'art. 3 della
2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della
3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui di potenziamento delle strutture zootecniche - di cui all'art. 14 della
1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla
2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla
5. Per gli interventi di cui alla
6. Per gli interventi di cui alla
RUBRICA 6ª
Attività produttive extragricole
1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della
2. Il capitale sociale della Fincalabra SpA - fissato in lire 5.000.000.000 dall'art. 4, comma 2, della
3. Ai fini di consentire alla Regione - ai sensi del medesimo art. 4, comma 1, della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi previsti dalla
3. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli artt. 17 e 18 della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 6132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, la somma di lire 120.000.000 è destinata per la concessione di un contributo di pari importo all'Ente Autonomo Fiera di Cosenza.
1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 54 e 65 della
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della
1. Per gli interventi previsti dalla
1. Per gli interventi di cui alla
2. La spesa autorizzata al precedente comma può essere gestita tramite funzionari delegati, ai sensi dell'art. 62 della
1. Per gli interventi di cui alla
2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:
a) lire 2.500.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);
b) lire 600.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa).
DISPOSIZIONI VARIE
1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2112101 - 2121102 - 2121103 - 2131102 - 2141101 - 2141103 - 2141201 - 2211103 - 2231203 - 2311101 - 2312102 - 2323201 - 2323203 - 3132103 - 3132104 - 3132108 - 3132114 - 3132124 - 3132125 - 3132126 - 3132127 - 3132129 - 3132130 - 3132131 - 3132132 - 3132133 - 3132134 - 3312101 - 3313102 - 3313106 - 3313107 - 3313110 - 3313113 - 3313115 - 3314103 - 3314104 - 3314105 - 3314106 - 4111101 - 4131101 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4241103 - 4251102 - 4251105 - 4341105 - 5114104 - 5122101 - 5123106 - 6111104 - 6132105 - 6133102 - 6133111 - dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.
2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.
3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nei seguenti capitoli: - 2141103 - 3312101 - 3313107 - 3313113 - 4231101 - 4341105.
4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio.
5. La tassa prevista dall’art. 190 del T.U. sull’istruzione superiore approvato con
6. Alla disciplina della tassa, prevista al precedente comma 5, si applicano in quanto compatibili le norme in materia di tasse sulle concessioni regionali.
7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituita l'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10 per cento dell'ammontare dei canoni annui determinati a norma dell'art. 18, comma 1, della
8. L'addizionale, prevista al precedente comma 7, è versata alla Regione dal concessionario, contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.
9. A decorrere dall'1/1/1996 l'importo annuo della tassa automobilistica regionale, di cui all'art. 23 del
10. L'espressione «per il finanziamento dell'intervento progettuale» - contenuta nell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della
1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 quater della
2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo l'allegata tabella «B» costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della
1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della
2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della
1. In conformità dell'art. 56 della
2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 451.325.370.521 nel triennio 1995/1997 di cui lire 446.925.370.521 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della
2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a lire 216.172.022.521 con risorse proprie della Regione;
- quanto a lire 20.100.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della
- quanto a lire 210.653.348.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151, 8 novembre 1986, n. 752.
3. La tabella «A» allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.
Art 44.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 20 della