§ 2.4.2 - L.R. 31 maggio 1978, n. 7.
Norme in materia di copertura finanziaria alle comunità montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:31/05/1978
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Alle comunità montane, che, a norma dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, hanno assorbito personale dagli enti disciolti di cui all'art. 26 della stessa legge, sono [...]
Art. 2.      All'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1977 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 19600 «Fondo per il [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.4.2 - L.R. 31 maggio 1978, n. 7.

Norme in materia di copertura finanziaria alle comunità montane.

(B.U. n. 19 del 7 giugno 1978).

 

Art. 1.

     Alle comunità montane, che, a norma dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, hanno assorbito personale dagli enti disciolti di cui all'art. 26 della stessa legge, sono assegnate, nei limiti dell'importo complessivo di lire 750 milioni, le somme necessarie per il pagamento delle competenze spettanti a detto personale.

     L'assegnazione alle comunità montane delle somme di cui al precedente comma sarà determinata dalla Giunta regionale in proporzione alle unità di personale assorbite e tenuto conto unicamente delle retribuzioni loro spettanti per il servizio prestato dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, alla data del 31 dicembre 1977.

 

     Art. 2.

     All'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1977 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 19600 «Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione». La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo 2232102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 con la denominazione «Contributo straordinario a favore delle comunità montane per le spese relative al personale proveniente dagli enti disciolti di cui all'art. 26 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4» e con lo stanziamento di lire 750 milioni, ferma restando l'attribuzione all'esercizio 1977 a norma dell'art. 13 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

     Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.