§ 3.4.12 - L.R. 8 gennaio 1990, n. 4.
Erogazione contributo al Centro ricerca, documentazione e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:08/01/1990
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria in attuazione degli articoli 3 e 56 dello Statuto e nello spirito delle iniziative da essa promosse per sviluppare una diffusa cultura della pace, favorisce e sostiene [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla legge è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte all'attività del «Centro ricerca, documentazione e comunicazione su pace, disarmo, [...]
Art. 3.      1. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Centro è tenuto a presentare alla Giunta regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento, [...]
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 3.4.12 - L.R. 8 gennaio 1990, n. 4.

Erogazione contributo al Centro ricerca, documentazione e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone.

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria in attuazione degli articoli 3 e 56 dello Statuto e nello spirito delle iniziative da essa promosse per sviluppare una diffusa cultura della pace, favorisce e sostiene iniziative e attività volte a produrre una maggiore e crescente sensibilità sui temi della pace, del disarmo, della cooperazione e dello sviluppo, riconoscendo in tali valori uno strumento fondamentale di promozione civile e sociale della comunità regionale.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla legge è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte all'attività del «Centro ricerca, documentazione e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo» con sede in Crotone, che persegue statutariamente le finalità di cui al precedente articolo, svolgendo studi e ricerche, acquisendo, conservando e mettendo a disposizione della collettività documenti, materiale librario e audiovisivo nonché collaborando all'eventuale organizzazione di specifiche attività nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione.

 

     Art. 3.

     1. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Centro è tenuto a presentare alla Giunta regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento, e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo. La mancata presentazione di detta relazione comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla legge, valutando per l'anno 1989 in lire 100.000.000 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101: «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che, si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989», che viene ridotto di pari importo.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132117 che si istituisce nello stato di previsione della spesa, per l'esercizio 1989 con la denominazione «Contributo annuo al Centro ricerca documentazione e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di lire 100.000.000.

     3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1990 la corrispondenza spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.