§ 6.3.73 - L.R. 9 gennaio 1995, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:09/01/1995
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1995 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1995, all'esercizio provvisorio del bilancio entro [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.73 - L.R. 9 gennaio 1995, n. 1. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1995 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1995, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1995 in corso di esame.

     2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma 1 è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1001102 - 1001103 - 1001106 - 2132201 - 2222107 - 2233202 - 2323204 - 3132108 - 3313101 - 3313109 - 3314110 - 4331103 - 4331104 - 4331105 - 4331111 - 4342101 - 4342201 - 5122202 - 5122206 - 5123206 e 6128205, nonché per le spese inerenti all'attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno 1989-1993 e del Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 per la Calabria. La somma di L. 650.000.000 di cui al capitolo 6128205 è destinata al Comune di San Giovanni in Fiore per il finanziamento dell'intervento progettuale denominato «Progetto di completamento verde pubblico attrezzato - Parco comunale».

     Lo stanziamento previsto al capitolo 3132102 è autorizzato nei limiti delle spese di funzionamento dell'Ente destinatario, da erogarsi previa formale e corrispondente richiesta dell'Organo amministrativo dell'Ente medesimo.

     3. Nei limiti dei tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci di previsione relativi alla A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) ed all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1995, annessi al bilancio regionale.

     4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente comma 3 è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.