§ 4.1.27 - L.R. 5 maggio 1990, n. 32.
Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:05/05/1990
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e della deliberazione CIPE 29 dicembre 1986, la Regione Calabria promuove la costituzione con l'Ente Nazionale [...]
Art. 2.      1. Al Consorzio FOR.L.E.A. potranno aderire:
Art. 3.      1. Il Consorzio, potrà costituire appositi Centri di ricerca e sperimentazione, utilizzando finanziamenti statali, internazionali, regionali e prefinanziamenti da parte dei soci.
Art. 4.      1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione del Consorzio FOR.L.E.A., ai sensi della presente legge nel rispetto delle competenze [...]
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 4.1.27 - L.R. 5 maggio 1990, n. 32. [1]

Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente.

 

Art. 1.

     1. Ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e della deliberazione CIPE 29 dicembre 1986, la Regione Calabria promuove la costituzione con l'Ente Nazionale Cellulosa Carta (E.N.C.C.) di un Consorzio di ricerca per la forestazione, per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente, denominato FOR.L.E.A., nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, dell'articolo 66, primo comma, del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e degli articoli 69 e 70 dello Statuto regionale.

     2. L'E.N.C.C. potrà partecipare al Consorzio FOR.L.E.A. tramite altre Società dell'Ente e la Regione Calabria tramite anche Enti sub regionali di sviluppo.

     3. Sostituzioni e subentri, anche parziali, dovranno essere approvati dall'Assemblea del Consorzio.

 

     Art. 2.

     1. Al Consorzio FOR.L.E.A. potranno aderire:

     a) tutti gli Enti pubblici in genere, anche economici (Regione, Province, Comuni, Enti di Sviluppo, Istituzioni Pubbliche di studio e di ricerca, Istituti di Credito, Cassa di Risparmio, ENI, IRI, ENEA, ENEL, SIP, i soggetti dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, Università, CNR, ecc.);

     b) istituzioni private, organizzazione di produttori, associazioni di categoria, imprese singole ed associate e qualificate al raggiungimento delle finalità consortili.

 

     Art. 3.

     1. Il Consorzio, potrà costituire appositi Centri di ricerca e sperimentazione, utilizzando finanziamenti statali, internazionali, regionali e prefinanziamenti da parte dei soci.

 

     Art. 4.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione del Consorzio FOR.L.E.A., ai sensi della presente legge nel rispetto delle competenze attribuite dallo Statuto regionale.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 250 milioni per l'anno 1990, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.