Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 artigianato e industria |
Data: | 28/05/1975 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Partecipazione regionale alla dotazione del fondo). |
Art. 2. (Criteri preferenziali). |
Art. 3. (Domande). |
Art. 4. (Competenze per i componenti il Comitato tecnico regionale). |
Art. 5. (Modificazioni legge regionale 17 settembre 1974, n. 12). |
Art. 6. (Norme transitorie). |
Art. 7. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 4.6.3 - L.R. 28 maggio 1975, n. 21. [1]
Interventi della Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 - Modificazioni della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 - Trattamento economico per i componenti il Comitato Tecnico regionale.
(B.U. n. 31 del 5 giugno 1975).
Art. 1. (Partecipazione regionale alla dotazione del fondo).
La Regione partecipa con proprio conferimento, ai sensi dell'art. 1 della
Il conferimento regionale di cui al precedente comma è destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente l'importo massimo ammissibile dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane indipendentemente dal conferimento regionale medesimo.
Art. 2. (Criteri preferenziali).
Il Consiglio regionale, con deliberazione, determina nel territorio regionale criteri preferenziali o selettivi per categorie, per zone e per investimenti nell'ambito della destinazione di cui al precedente articolo, secondo i principi contenuti nell'art. 6, commi 9 e 10, della
Art. 3. (Domande).
La domanda di contributo a carico del conferimento regionale di cui all'art. 1 è presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le modalità previste dalla
La Cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per la effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.
I rapporti tra la Regione e la Cassa sono regolati da apposita convenzione che sarà stipulata fra i loro rappresentanti.
Art. 4. (Competenze per i componenti il Comitato tecnico regionale).
Ai componenti il Comitato Tecnico regionale di cui all'articolo 1 della
Per la corresponsione dell'indennità prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del
E' inoltre corrisposto, ove spetti, il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato, con qualifica di dirigente generale.
Alla liquidazione delle competenze provvede la Giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi sottoscritti dal Presidente del Comitato tecnico regionale.
Art. 5. (Modificazioni
Sono soppressi gli articoli 1, 2, 3 e 4 ed il comma 12 dell'art. 6 della
Art. 6. (Norme transitorie).
Le domande già presentate dalle imprese artigiane per le provvidenze di cui agli artt. 1 e 2 della
Art. 7. (Disposizioni finanziarie).
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974, la denominazione del Capitolo 337 è così modificata: «Conferimento della Regione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi della
Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge prevista in 4 milioni di lire si provvede con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 al Titolo I - Sezione I - Rubrica II del Capitolo 41 con denominazione «Spese per l'indennità, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio dei componenti del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 1 della
Al finanziamento degli interventi regionali previsti dall'art. 1 e agli oneri previsti dall'art. 4 della presente legge, per gli anni successivi al 1974, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.
Le somme stanziate, che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate negli esercizi cui si riferiscono, e le somme che si rendessero disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
A norma della
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 35 dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma già modificato dall'art. 1 della