§ 27.6.136 - D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 .
Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:28/02/1981
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1981 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 maggio 1981
Art. 2.      Per l'anno 1981 l'avanzo di amministrazione può essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti e di residui passivi perenti da reiscrivere in [...]
Art. 2 bis.  [4]
Art. 3.      Gli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti dai seguenti
Art. 4.  [6]
Art. 5.      Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e [...]
Art. 6.      Per l'anno 1981 è istituita una addizionale nella misura del 20 per cento ai seguenti tributi
Art. 7.      E' data facoltà ai comuni di istituire una addizionale sul consumo, nell'anno 1981, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in [...]
Art. 8.      Per l'anno 1981 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1980, qualora [...]
Art. 9.  [11]
Art. 9 bis.  [13]
Art. 10.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di comuni previsti dall'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella [...]
Art. 11.  [15]
Art. 12.  [16]
Art. 13.      Il complesso delle entrate extratributarie di ciascun comune e di ciascuna provincia, escluse quelle relative a fitti, canoni e censi attivi, interessi su anticipazioni [...]
Art. 14.      Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1981 dei comuni, delle province e dei loro consorzi - escluse quelle per il personale comunque considerate nei [...]
Art. 15.  [19]
Art. 16.      Per l'anno 1981 le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province del decreto del Presidente della Repubblica 24 [...]
Art. 17.      Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad [...]
Art. 18.  [23]
Art. 19.      Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'art. 6 [...]
Art. 20.      I comuni e le province con livello di spesa pro capite superiore alla media nazionale, determinata ai sensi dell'art. 25, non possono presentare piani di [...]
Art. 21.      (Omissis)
Art. 22.      Agli enti locali non è consentita, salvo che non sia trascorso almeno un triennio, la istituzione ex novo in pianta organica di posti già soppressi o trasformati [...]
Art. 22 bis.  [37]
Art. 23.      Per l'anno 1981 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari alle erogazioni disposte per l'anno [...]
Art. 24.      Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1981 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante [...]
Art. 25.      E' istituito un fondo perequativo per la finanza locale che è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 con una dotazione di lire 200 [...]
Art. 26.      In attesa della disciplina generale per il settore degli investimenti in materia ospedaliera, i comuni subentrano nei mutui già contratti con la Cassa depositi e [...]
Art. 26 bis.  [49]
Art. 27.  [50]
Art. 28.      Con effetto dal 1981, ai fini del pagamento dei contributi dovuti dalle unità sanitarie locali e dalle comunità montane alle casse pensioni amministrate dalla Direzione [...]
Art. 29.  [51]
Art. 30.      All'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 31.      L'art. 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è così modificato
Art. 32.      Fino al 31 dicembre 1981 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al [...]
Art. 33.      Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, [...]
Art. 34.      Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 35.      Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, [...]
Art. 36.      Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura [...]
Art. 37.      Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano [...]
Art. 37 bis.  [53]
Art. 38.      L'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, e successive modificazioni, non si applica ai diritti erariali sui pubblici spettacoli riscossi a partire dal 1° gennaio [...]
Art. 39.      E' autorizzato lo stanziamento di lire 500 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 per il finanziamento di un programma di ricerca [...]
Art. 40.      E' confermata, anche per l'anno 1981, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'art. 10-bis, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, [...]
Art. 41.      I comuni debbono prevedere nelle partite di giro del bilancio le spese per le elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del 1981, che a norma [...]
Art. 42.      Ai comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 non si applicano le disposizioni dell'art. 13, primo, secondo, terzo e quarto comma, del presente decreto
Art. 43.      Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei [...]
Art. 44.  [56]
Art. 45.      All'onere di lire 20.442.877 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1981, si provvede quanto a lire 4.000.000 milioni con entrate proprie dei [...]
Art. 46.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 27.6.136 - D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 [1] .

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981

(G.U. 2 marzo 1981, n. 60)

 

 

     Art. 1.

     Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1981 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 maggio 1981 [2] .

     La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 24, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

     Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

 

          Art. 2.

     Per l'anno 1981 l'avanzo di amministrazione può essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti e di residui passivi perenti da reiscrivere in bilancio nonché di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.

     Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio, comprese le maggiori entrate di cui all'ultimo comma dell'art. 13 e fatta esclusione dei trasferimenti statali di cui all'art. 24 del presente decreto [3] .

 

          Art. 2 bis. [4]

     Al quarto comma dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, numero 319, nel testo modificato dall'art. 10 della legge 24 dicembre 1979, numero 650, è aggiunto il seguente periodo: I soggetti contemplati dall'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi'' .

 

          Art. 3.

     Gli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 16. - Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi .

     La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

     La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricata.

     La seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualità delle acque scaricate";

     "Art. 17. - Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa è così determinata:

     per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;

     per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.

     La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.

     Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata.

     Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

     Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.

     Qualora i servizi di cui all'art. 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto è pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente" ;

     "Art. 17 bis. - Per le acque provenienti da insediamenti produttivi il Comitato interministeriale di cui all'art. 3, integrato dal Ministro delle finanze, predispone la formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.

     Sulla base della formula stessa le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione della denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito per l'anno in corso.

     L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione da sottoporre al comitato regionale di controllo per gli atti degli enti locali ed all'approvazione ed all'omologazione del Ministero delle finanze, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

     Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio" .

     "Art. 17 ter. - L'accertamento del canone o diritto è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) in quanto compatibili.

     La riscossione è effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

     Per la omessa o ritardata denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

     La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

     Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato.

     Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo.

     Qualora il ritardo nel pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto". [5]

     Le disposizioni del presente art. 3hanno effetto dall'anno 1981.

     Per detto anno i provvedimenti delle regioni e degli enti gestori del servizio, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 17-bis della legge 10 magio 1976, n. 319, devono essere adottati rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 luglio dello stesso anno 1981.

     Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti regionali adottati entro il 31 maggio 1981 ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1980, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce.

 

          Art. 4. [6]

     Per il periodo di due anni decorrente dal primo pagamento effettuato successivamente al 31 dicembre 1980, gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione sono aumentati del 50% per il primo anno e dell'80% per il secondo anno dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.

     Per la determinazione del periodo di maggiore tassazione relativamente ai veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica si tiene conto dell'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione; l'obbligo del pagamento decorre tuttavia dall'inizio del mese di immatricolazione.

     Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento è dell'80% ed è limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.

     Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento dell'80% di cui al primo comma, la maggior somma dovuta per tali periodi dovrà essere corrisposta in occasione del pagamento della tassa relativa ai corrispondenti periodi fissi dell'anno 1983. Qualora alla scadenza della validità dell'ultimo pagamento eseguito non venga assolto il tributo per periodi fissi immediatamente successivi, la maggiore somma dovuta dovrà essere corrisposta entro trenta giorni da detta scadenza. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, per l'insufficiente pagamento della tassa.

     L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione.

 

          Art. 5.

     Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 50 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima nonché della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

     I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.

     Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche o manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento va eseguito in modo ordinario.

     Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative con scadenza del termine ultimo di pagamento, stabilito nel menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dal 2 gennaio 1981.

     Nella stessa misura sopraindicata e con la medesima decorrenza sono aumentate le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     Nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del novembre 1980 ed individuati a norma delle disposizioni vigenti. Non si fa luogo al rimborso degli aumenti già corrisposti [7] .

 

          Art. 6.

     Per l'anno 1981 è istituita una addizionale nella misura del 20 per cento ai seguenti tributi:

     1) imposte comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni;

     2) tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

     L'addizionale è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

     Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del 4 per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.

     I comuni, con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono deliberare aumenti, per l'anno 1981, della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio; la misura degli aumenti tariffari non potrà, comunque, superare il 50 per cento delle tariffe in vigore per il 1980 [8] .

     I comuni, che usufruiscono del contributo a carico del bilancio dello Stato di cui all'art. 24 del presente decreto e che non abbiano ancora istituito la tassa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, sono obbligati ad istituirla con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981, con decorrenza dello stesso anno 1981. Le relative tariffe devono tendere verso il conseguimento del detto equilibrio fra costi e ricavi.

     Non si fa luogo al rimborso delle maggiori somme pagate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto a titolo di addizionale in applicazione del primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901.

 

          Art. 7.

     E' data facoltà ai comuni di istituire una addizionale sul consumo, nell'anno 1981, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato.

     Sono escluse dall'applicazione della addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti, adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

     L'addizionale, da applicarsi sui consumi verificatisi a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di istituzione, è liquidata con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata direttamente ai comuni [9] .

     Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31 gennaio 1981 ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1981 [10] .

     Il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui ai precedenti commi è utilizzato dai comuni, senza vincoli di destinazione, per investimenti o spese correnti in aggiunta agli incrementi di cui al successivo art. 14. L'importo non verrà riconosciuto agli effetti della quantificazione dei trasferimenti statali relativi agli anni successivi.

 

          Art. 8.

     Per l'anno 1981 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1980, qualora risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

 

          Art. 9. [11]

     Per il triennio 1981-83 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui relativi ad investimenti degli enti locali per un importo di lire 12.000 miliardi in aggiunta ai 1.000 miliardi destinati ai comuni ed alle province colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980, ai sensi dell'art. 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, in ragione di 4.000 miliardi annui, oltre agli interventi già previsti dalle vigenti disposizioni e a quelli destinati all'edilizia penitenziaria e giudiziaria. Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti, si provvede con apporti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da determinarsi con la legge di bilancio [12].

     La Cassa depositi e prestiti assicura in ciascun esercizio un volume di affidamenti di massima tale da consentire le concessioni di cui al precedente comma, dando nei successivi esercizi e nell'ambito della metà dei fondi disponibili, priorità ai mutui occorrenti per il completamento delle opere programmate su base pluriennale, la cui esecuzione abbia avuto inizio nell'anno di competenza.

     Per il 1981, l'importo di 4.000 miliardi è così suddiviso:

     a) il 20%, di cui la metà riservata al Mezzogiorno, è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, la cui spesa corrente pro capite desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 120% della media nazionale, per i comuni del Mezzogiorno, e, per gli altri comuni, al 90% della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dall'art. 25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle categorie di opere di urbanizzazione primaria previste dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni. L'onere di ammortamento è assunto a carico dello Stato. Tale quota è ripartita tra i comuni, proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

     b) il CIPE, entro il 15 marzo 1981, ripartisce la residua quota dell'80% per metà tra i territori del Mezzogiorno individuati dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per metà tra gli altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione è effettuata dal Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

     La suddivisione e la ripartizione dei fondi effettuate per il 1981 in base al precedente comma restano valide anche per l'anno 1982. Ai fini di cui alla lettera a) del medesimo comma restano valide, come riferimento, le medie desunte dal bilancio di previsione 1979.

     Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo, gli enti locali, nella individuazione delle opere per le quali richiedere il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, devono riferirsi agli indirizzi programmatici contenuti nei programmi stessi, salvo per le opere riguardanti esigenze locali di primaria importanza e che non siano riferibili agli indirizzi del programma regionale. Ai fini di quanto sopra il carattere dell'opera deve essere attestato dal rappresentante legale dell'ente locale.

     I comuni destinatari della quota di cui alla lettera a) del terzo comma possono utilizzare le somme non impegnate nell'anno anche nei successivi esercizi.

 

          Art. 9 bis. [13]

     Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 67 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dai seguenti:

     Le domande di anticipazione alla Banca d'Italia, contro deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dovranno essere autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, il quale, volta per volta, ne fisserà limiti e condizioni.

     Il Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione e sentita la commissione di vigilanza, potrà anche far eseguire anticipazioni dal Tesoro dello Stato o autorizzare la contrazione di prestiti esteri, per far fronte ad eccezionali esigenze della Cassa depositi e prestiti''.

 

          Art. 10.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di comuni previsti dall'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, anche se la loro costituzione è avvenuta con semplice deliberazione dei consigli dei comuni e senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il limite massimo di lire 5 milioni stabilito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, per le operazioni sui depositi iscritti presso le direzioni provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione è elevato ai limiti di competenza dei dirigenti preposti alle direzioni stesse, ai sensi degli articoli 8 e 9, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, a concedere ai comuni di cui alle delibere del CIPE del 22 febbraio 1980 e del 27 marzo 1980 con le modalità e condizioni ivi previste, mutui integrativi, a copertura dei maggiori oneri derivanti da gare in aumento, per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 [14] .

     Per fronteggiare le necessità operative connesse alla sua attività creditizia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad affittare o ad acquistare immobili o porzioni di immobili, imputandone la relativa spesa ai fondi di riserva della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse, nel limite del 20 per cento della consistenza dei fondi stessi.

     L'ammontare del canone figurativo di locazione, da ripartirsi fra le varie gestioni, costituirà, al netto delle spese di manutenzione, il frutto da attribuire ai fondi di riserva in relazione a questo particolare impiego dei fondi stessi.

 

          Art. 11. [15]

     Per gli esercizi 1981 e 1982 i comuni e le province possono fare ricorso alla assunzione di mutui presso istituti di credito, diversi dalla Cassa depositi e prestiti, esclusivamente alle seguenti condizioni e modalità:

     a) per il finanziamento degli aumenti d'asta e delle revisioni dei prezzi di opere finanziate dagli stessi istituti con contratti stipulati alla data del 31 dicembre 1980;

     b) per gli investimenti finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti, per i quali la Cassa abbia manifestato la propria indisponibilità alla immediata concessione dei finanziamenti, nonché per gli investimenti diretti alla creazione di zone industriali o artigianali;

     c) per il finanziamento degli investimenti che non rientrino nella lettera b).

     Il maggior onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera b), rispetto a quello relativo al mutui della Cassa depositi e prestiti nonché l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera c) devono essere fronteggiati senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato e, quindi, per gli enti i quali chiedano il trasferimento a pareggio di cui all'art. 24, mediante l'espansione di entrate ovvero la riduzione di spese correnti, a partire dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui stessi.

     La Cassa depositi e prestiti deve comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti locali interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito, secondo i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

     Per gli esercizi 1981 e 1982, il ricorso alla assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti è ammesso per le province, nel limite annuo del 5% della potenzialità di indebitamento, che rimane fissata al 25% delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e non si applica il disposto di cui al secondo comma del presente articolo.

     Le limitazioni e modalità di cui ai commi precedenti non si applicano ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo; per la realizzazione di impianti di base, nonché ai mutui assunti presso la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

 

          Art. 12. [16]

     L'autorizzazione a rilasciare e ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 1030, alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e all'art. 19, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, ed all'art. 11, quinto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, è estesa alle aziende consortili e ai consorzi che gestiscono in economia tali servizi, e quanto all'oggetto, alle operazioni di finanziamento degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi quelli di incenerimento di rifiuti solidi urbani, di impianti di produzione e distribuzione di vapore acqueo, di acqua calda e di altra fonte termica anche abbinata alla produzione di energia elettrica. Quando i servizi sono gestiti in economia da comuni, province o loro consorzi, il terzo delle entrate delegabili è riferito all'ultimo bilancio consuntivo approvato.

 

          Art. 13.

     Il complesso delle entrate extratributarie di ciascun comune e di ciascuna provincia, escluse quelle relative a fitti, canoni e censi attivi, interessi su anticipazioni e crediti, utili netti dei servizi municipalizzati e provincializzati, concorsi, rimborsi e recuperi da enti del settore pubblico e da altri soggetti, poste correttive e compensative delle spese, deve essere previsto nei bilanci di previsione 1981 per un importo non inferiore alle entrate definitivamente previste nei bilanci 1980 incrementate del 18 per cento.

     Il complesso delle entrate tributarie deve essere previsto in relazione alle previsioni definitive dell'anno 1980 e al maggior gettito derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 3, 5, quinto comma, 6 e 7 del presente decreto.

     In ogni caso le entrate di competenza per l'INVIM devono essere previste con un incremento pari al 16 per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel bilancio 1980.

     Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per l'INVIM risultino inferiori alle previsioni, la differenza verrà corrisposta dallo Stato entro i limiti del disavanzo della gestione di competenza dell'anno 1981.

     Gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1981 previsto dalle norme del presente decreto.

     Ove siano accertate maggiori entrate, queste possono essere utilizzate per la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione, per investimenti, o spese una tantum, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti, ad eccezione delle maggiori entrate accertate per interessi attivi, che devono essere obbligatoriamente destinate ad investimenti [17] .

 

          Art. 14.

     Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1981 dei comuni, delle province e dei loro consorzi - escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle relative al finanziamento delle perdite di gestione delle aziende di trasporto e dei contributi per i servizi di trasporto, quelle di cui al successivo art. 16, quelle per interessi passivi e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione - non può subire un incremento superiore al 16 per cento dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo.

     Per i comuni e le province la cui spesa pro capite desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 110% della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dall'art. 25, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni montani o parzialmente montani del centro-nord, con popolazione fino a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, per i comuni, colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, l'incremento non può superare il 18% [18] .

     Le percentuali di incremento di cui ai precedenti commi sono aumentate di un punto percentuale a conguaglio delle percentuali di incremento di cui all'art. 21 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

     Gli enti locali che dopo l'applicazione dei limiti di spesa di cui ai precedenti commi presentassero il bilancio con una eccedenza di entrate, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

     Le percentuali di incremento del 16 per cento e del 18 per cento di cui al primo e secondo comma sono aumentate delle maggiori percentuali rispettivamente della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e dell'aumento del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, rilevate in preconsuntivo della relazione previsionale e programmatica dell'anno 1982. Gli eventuali maggiori trasferimenti dello Stato saranno erogati a consuntivo con modalità analoghe a quelle di cui al successivo art. 24.

 

          Art. 15. [19]

 

          Art. 16.

     Per l'anno 1981 le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.

     L'importo spettante a ciascun comune per l'anno 1981 verrà determinato applicando all'ammontare complessivo allo stesso dovuto dalla regione per l'anno 1980 una percentuale d'incremento non inferiore a quella prevista per i trasferimenti statali a favore delle regioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno 1981 [20] .

     Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.

 

          Art. 17.

     Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1981 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al precedente art. 14.

     L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'art. 14, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1981. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

     Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione dei servizi riguardanti il disinquinamento delle acque e la tutela ecologica possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui all'art. 14. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa [21] .

     La quota parte degli stanziamenti, di cui al precedente comma, non impegnata alla fine dell'esercizio viene portata in detrazione dei trasferimenti statali a consuntivo previsti dal presente decreto [22] .

 

          Art. 18. [23]

     La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto comunque costituiti e per servizi di trasporto pubblici gestiti in forme diverse non possono subire incrementi superiori al 12% dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione e dalle successive variazioni esecutive a norma di legge [24] .

     Contestualmente alla delibera del bilancio devono essere deliberati la tariffa minima per percorsi urbani di L. 200 e l'adeguamento dei prezzi degli abbonamenti. I prezzi di questi ultimi, per i percorsi urbani, non devono essere inferiori al prodotto dei giorni di validità per il 100%, l'85% o il 70% del prezzo del biglietto di una corsa semplice, rispettivamente, per gli abbonamenti estesi all'intera rete, a due linee o ad una sola linea, salvo il minor prezzo per abbonamenti aventi validità ridotta a specifiche e limitate fasce orarie di servizio, nonché per abbonamenti per particolari categorie di utenti. Per i percorsi extraurbani i prezzi degli abbonamenti non devono essere inferiori al prodotto dei giorni di validità per il 50% del prezzo del corrispondente biglietto di una corsa semplice. La nuova disciplina tariffaria deve essere applicata non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di adozione della delibera.

     Gli enti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno l'avvenuta applicazione della nuova tariffa e dell'adeguamento degli abbonamenti. In mancanza di tale comunicazione il Ministero dell'interno non eroga la quarta trimestralità di cui all'art. 23.

     Le eventuali maggiori perdite accertate a chiusura dell'esercizio nonostante l'attuato aumento delle tariffe sono finanziate dallo Stato a consuntivo, con le modalità di cui all'art. 24, entro il limite massimo di un incremento del 16% dell'ammontare iscritto nei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 1980, tenuto conto delle successive variazioni esecutive a norma di legge [25] .

     Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1981 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1980, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 e per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

     A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

          Art. 19.

     Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

     Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al successivo art. 24 entro il 31 marzo 1982.

     Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1981, relative alla erogazione dell'indennità integrativa speciale o equipollente spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 23 punti di contingenza.

     Le eventuali maggiori spese per indennità di contingenza sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al successivo art. 24, entro il 31 marzo 1982.

     L'importo del fondo speciale per gli oneri del personale di cui all'art. 25 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, non può nel suo complesso essere incrementato in misura superiore al 25%. Per i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, e dal terremoto del novembre 1980, detta percentuale può essere elevata, al massimo, fino al 40% [26] .

     Restano in vigore, per l'anno 1981, le norme di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 25 ed all'art. 37 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299. Nell'ipotesi prevista dall'art. 37 del citato decreto-legge, la spesa per il 1981 può essere incrementata del 10 per cento, oltre l'applicazione della retribuzione dovuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810.

 

          Art. 20.

     I comuni e le province con livello di spesa pro capite superiore alla media nazionale, determinata ai sensi dell'art. 25, non possono presentare piani di riorganizzazione che comportino ampliamenti delle piante organiche e modifiche delle medesime da cui conseguano maggiori spese, se non per i casi di dimostrata insufficienza delle piante organiche stesse. La commissione centrale per la finanza locale, nell'esame di propria competenza dei relativi provvedimenti, effettua, ai fini dell'accertamento delle predette condizioni, una valutazione comparativa con i livelli medi rilevati per enti aventi analoghe caratteristiche demografiche, territoriali e di servizi [27] .

     Il quarto comma dell'art. 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è sostituito dai seguenti:

     "I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende che hanno ottenuto l'approvazione dei piani generali di riorganizzazione dalla commissione centrale per la finanza locale dopo il 1° gennaio 1981, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero di posti di organico del piano approvato nel limite del 30 per cento nell'anno 1981, del 30 per cento nell'anno 1982 e del 40 per cento nell'anno 1983. E' consentito derogare da tali limiti esclusivamente per i posti eventualmente previsti nel piano per l'attivazione di nuove opere .

     Per i comuni che hanno ottenuto l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale entro il 31 dicembre 1980, le limitazioni suddette si applicano per i posti per i quali a tale data non era stata ancora deliberata l'indizione del relativo concorso". [28]

     Resta ferma la facoltà di cui al quinto comma dell'art. 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299 [29] .

     Per i comuni che abbiano ottenuto l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale entro il 31 dicembre 1980 e che avevano una spesa corrente pro capite desunta dal certificato relativo al bilancio di previsione 1979 inferiore a quella determinata ai sensi delle lettere a) e b) del quarto comma dell'art. 25, la copertura dei nuovi posti d'organico di cui al secondo comma del presente articolo ed il bando dei relativi concorsi possono avvenire nel limite del 50% nell'anno 1981 e del 50% nell'anno 1982 [30] .

     Per i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, e dal terremoto del novembre 1980 e come tali riconosciuti dalle vigenti disposizioni, la copertura dei nuovi posti d'organico di cui al secondo comma del presente articolo può avvenire con la discrezionalità che sarà fissata dagli enti stessi per l'ampliamento della propria dotazione dei servizi [31] .

     Il termine del 31 dicembre 1980, di cui all'art. 6 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è prorogato al 31 dicembre 1981.

     Nell'esame dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e dei servizi degli enti locali e di quelli di modifica di pianta organica adottati ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, la commissione centrale per la finanza locale, nell'intento di realizzare gradualmente in campo nazionale una perequata distribuzione delle risorse, dovrà curare, con univocità, che la struttura organizzativa degli enti locali venga realizzata armonicamente, assicurando comunque il massimo contemperamento tra la richiesta espansione organizzativa, legata alle accresciute esigenze funzionali dei singoli enti, e la necessità di non far gravare eccessivamente i riflessi che ne derivano sulla pubblica finanza.

     Ai fini di detto esame sarà consentito pertanto un più marcato potenziamento delle strutture organizzative degli enti locali solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione, quali: l'incremento demografico costante registrato nell'ultimo quinquennio, l'estensione territoriale, con particolare riguardo al numero ed alla grandezza delle frazioni; il numero delle presenze alberghiere ed extra alberghiere annue nei comuni con prevalente attività turistica; la popolazione effettivamente dimorante nei comuni sedi di università o adiacenti a città metropolitane o centri di notevole attività industriale e sedi di importanti uffici pubblici.

 

          Art. 21.

     (Omissis) [32].

     (Omissis) [33].

    (Omissis) [34].

     Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi gestiti.

     Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, che questo sia contenuto nei limiti di cui al precedente art. 18.

 

          Art. 22.

     Agli enti locali non è consentita, salvo che non sia trascorso almeno un triennio, la istituzione ex novo in pianta organica di posti già soppressi o trasformati dall'ente in sede di adozione del proprio piano di riorganizzazione [35] .

     Agli enti locali non è altresì consentita la soppressione, con contestuale trasformazione in altri, dei soli posti di nuova istituzione approvati, nel corso del triennio precedente, dalla commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito della propria competenza, dall'organo regionale di controllo, salvo che la modifica non avvenga nell'ambito di qualifiche appartenenti allo stesso livello retributivo [36] .

     In caso di assunzione da parte dell'ente locale in gestione diretta di servizi già appaltati o affidati in concessione o mediante contratto d'opera, la commissione centrale non potrà, di norma, consentire la istituzione in pianta organica di posti in numero eccedente quello già addetto all'espletamento dei servizi rilevati.

     All'art. 8 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

     "Nel caso di assunzione di gestione diretta di servizi pubblici appaltati il personale proveniente dal privato appaltatore, già immesso nei ruoli organici dei comuni o loro consorzi e comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1980, può optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS.

     Nel caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il personale conserva il trattamento di quiescenza e previdenza già in essere presso il privato appaltatore".

 

          Art. 22 bis. [37]

     I comuni, le province e i loro consorzi, in attesa dell'emanazione del decreto presidenziale previsto all'art. 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, possono provvedere all'inquadramento del proprio personale nei nuovi livelli solo in via transitoria, a decorrere dal 1° febbraio 1981, sulla base delle declaratorie di livello indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, tenuto conto dei livelli di corrispondenza contenuti nell'art. 2 del suddetto accordo, salvo per le qualifiche individuate, per la collocazione nei livelli V e VII, dall'accordo stesso.

     Sulla base delle proposte da formularsi da parte dell'apposita commissione prevista dall'art. 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, si procede al definitivo inquadramento a regime, nel rispetto delle compatibilità previste, provvedendo:

     1) ad adeguare i provvedimenti di inquadramento provvisorio, come sopra adottati, alle declaratorie delle qualifiche funzionali e ai profili professionali individuati per ricondurre, sul piano nazionale, ad unità di ordinamento qualifiche e posizioni di lavoro di pari contenuto professionale;

     2) ad operare i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato.

     Il termine previsto dall'art. 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, è prorogato al 30 maggio 1981.

 

          Art. 23.

     Per l'anno 1981 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari alle erogazioni disposte per l'anno 1980 in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 15, 23 e 24 secondo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299, incrementate del 16 per cento.

     Il versamento di tali importi agli enti locali ha luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

 

          Art. 24.

     Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1981 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

     L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro il 30 aprile 1981. Con successivo, analogo decreto, da emanarsi entro il 31 maggio 1981, viene approvato un modello per la rilevazione di notizie sul conto consuntivo 1979, in relazione al livello dei servizi, al fine di determinare parametri obiettivi che consentano il superamento graduale del criterio della spesa storica [38] .

     (Omissis) [39].

     Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 luglio 1981, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente secondo comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente [40] .

     L'erogazione del trasferimento a pareggio nonché della quarta trimestralità delle somme di cui all'art. 23, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma ed alla avvenuta deliberazione del conto consuntivo 1979 nonché alla trasmissione del modello di rilevazione dei dati di cui al secondo comma, che deve essere trasmesso al Ministero dell'interno non oltre il 30 settembre [41] .

     A valere sullo stanziamento del capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1981 possono altresì essere disposti pagamenti, in conto degli anni 1978, 1979 e 1980, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed agli articoli 15, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299.

     Si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'art. 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

     Entro il 31 marzo 1981 le province ed i comuni sono tenuti a rettificare, per errori materiali, le certificazioni relative ad anni precedenti.

 

          Art. 25.

     E' istituito un fondo perequativo per la finanza locale che è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 con una dotazione di lire 200 miliardi [42] .

     A valere sul fondo di cui al comma precedente è attribuito, ai comuni la cui spesa corrente media pro capite per l'anno 1979 sia inferiore a quella stabilita, su base nazionale e per classi di popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, un trasferimento pari all'intera differenza o a parte di essa [43] .

     Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, stabilito a norma del precedente primo comma.

     La spesa media pro-capite è calcolata, agli effetti del presente decreto, sulla base dei seguenti principi:

     a) l'indice di spesa storica di cui al presente articolo è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo I del bilancio 1979 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'art. 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 [44] ;

     b) le classi di popolazione sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre;

     c) per il 1981 il fondo viene ripartito ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla media determinata ai sensi del presente articolo [45] .

     Le erogazioni del fondo devono essere utilizzate dai comuni, anche in eccedenza ai limiti di espansione delle spese correnti previsti dal presente decreto, per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti secondo le indicazioni dei piani generali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi.

     I relativi stanziamenti sono inseriti nei bilanci comunali ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti.

 

          Art. 26.

     In attesa della disciplina generale per il settore degli investimenti in materia ospedaliera, i comuni subentrano nei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito da enti ospedalieri, province ed altri enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, all'atto della cessazione dalle funzioni degli organi amministrativi degli enti stessi, in seguito alla costituzione delle unità sanitarie locali.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme, a valere sul fondo sanitario nazionale, necessarie ai comuni per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative revisioni prezzi ammesse a contributo regionale alla data del 31 dicembre 1980 [46] .

     Dette somme e relativi interessi sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del bilancio e della programmazione economica all'atto della ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale destinata agli investimenti [47] .

     Gli interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti non si computano ai fini della determinazione del limite stabilito, per l'assunzione dei mutui da parte dei comuni, dall'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 [48] .

     L'onere di ammortamento dei mutui di cui trattasi è a carico delle regioni, che vi faranno fronte con le somme del fondo sanitario loro attribuite, secondo i piani di ammortamento e le indicazioni fornite dalla Cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 26 bis. [49]

     La previsione nei bilanci comunali delle spese relative alla gestione dei beni patrimoniali trasferiti ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e non destinati alle unità sanitarie locali, è disciplinata come segue:

     a) gli oneri per i dipendenti trasferiti e non destinati alle unità sanitarie locali e per le prestazioni lavorative normalmente necessarie per la gestione dei beni anzidetti sono iscritti in aggiunta alle spese per il personale comunque considerate nel bilanci comunali;

     b) l'ammontare delle spese per i beni e servizi e trasferimenti, secondo quanto previsto nei bilanci degli enti disciolti per il 1980, non può subire incrementi superiori a quelli stabiliti a norma dell'art. 14;

     c) le entrate relative alla gestione di detti beni devono essere iscritte per importi non inferiori alle entrate previste nei bilanci 1980 degli enti disciolti.

     Eventuali oneri connessi a passività patrimoniali che i comuni dovessero sostenere sono rimborsati dallo Stato a consuntivo con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 24, salvo definitiva regolamentazione nei successivi provvedimenti per la finanza locale.

 

          Art. 27. [50]

     Per il personale dei comuni, delle comunità montane, delle province, dei loro consorzi ed aziende, nonché delle unità sanitarie locali, ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni degli istituti di previdenza, le voci della retribuzione, prevista dagli accordi nazionali o contratti collettivi di lavoro, comprese le voci del trattamento retributivo del personale ospedaliero equiparato a quello medico, sono considerate pensionabili, a termini degli ordinamenti delle casse stesse, negli importi attribuiti dagli enti datori di lavoro con regolare delibera approvata dal competente organo di controllo.

 

          Art. 28.

     Con effetto dal 1981, ai fini del pagamento dei contributi dovuti dalle unità sanitarie locali e dalle comunità montane alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si applicano le modalità previste per i comuni, le province e i loro consorzi dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1979, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche per quanto concerne l'obbligo al tesoriere, di cui al terzo comma del citato art. 6, ad effettuare i pagamenti, qualora l'ente non provveda ad emettere i relativi mandati, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti regionali previsti dal quinto comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     Al fine della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti delle unità sanitarie locali e delle comunità montane si applicano le disposizioni previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con effetto dal 1° aprile 1981, relativamente alle cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1982, per le cessazioni anteriori al 1° aprile 1980.

 

          Art. 29. [51]

     Con effetto dal 1° gennaio 1981, il quarto comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è sostituito dai seguenti:

     Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio.

     Il precedente comma non trova applicazione per il personale riguardato dall'art. 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonché nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad altro ente, il cui personale è disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza''.

     Il disposto di cui al primo comma si applica, altresì, nei confronti dei dipendenti, collocati a riposo anteriormente alla data del 1° gennaio 1981 con l'applicazione dell'art. 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle condizioni previste dal secondo capoverso del precedente comma ovvero che siano passati ad altro ente per concorso, riliquidando, a domanda, da prodursi non oltre il 31 dicembre 1981, il trattamento di quiescenza loro spettante a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza, a decorrere dal 1° gennaio 1982.

 

          Art. 30.

     All'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al primo comma, dopo le parole: "ovvero ad altri enti regionali", sono aggiunte le seguenti: "ovvero agli enti locali territoriali o loro consorzi";

     b) al secondo comma, dopo le parole: "trasferito alle regioni", sono aggiunte le seguenti: "che per quello trasferito agli enti locali territoriali o loro consorzi anche se transitato attraverso i ruoli del personale regionale";

     c) dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente:

     "Il personale trasferito ai sensi dei precedenti commi conserva il trattamento di quiescenza e previdenza in godimento al momento del trasferimento medesimo.".

 

          Art. 31.

     L'art. 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è così modificato:

     a) nel primo comma sono soppresse le parole "della FIARO - Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere";

     b) alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "L'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani - provvede con le modalità stabilite dal presente articolo anche alla riscossione dei contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti per le unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833".

 

          Art. 32.

     Fino al 31 dicembre 1981 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

     Per l'anno 1981 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

 

          Art. 33.

     Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1981, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1980 ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 16 per cento.

     Per le aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel biennio 1979-80 si assume, quale base di commisurazione delle somme di cui al precedente comma spettanti per il 1981, un importo pari allo 0,50% dei redditi assoggettati all'ILOR, prodotti nell'ambito della circoscrizione territoriale della azienda ed iscritti nei ruoli emessi nell'anno 1977, maggiorato del 33% [52] .

 

          Art. 34.

     Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1981 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

     Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1981 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

     Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

     Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1981.

     Per il 1981 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno precedente, aumentata del 16 per cento.

 

          Art. 35.

     Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità con quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

          Art. 36.

     Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 16 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.

 

          Art. 37.

     Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.

     La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: il 10 per cento in quote uguali ed il 90 per cento in proporzione alle rispettive entrate, spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'art. 52, lettere a) e b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, sono aumentate del 25 per cento.

     Le frazioni delle nuove misure dei diritti di segreteria di cui al terzo comma sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50.

     Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria di cui al precedente terzo comma gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.

 

          Art. 37 bis. [53]

     Fino all'emanazione della legge di riforma delle camere di commercio, il trattamento economico e giuridico del personale camerale è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, sulla base di accordi triennali tra la rappresentanza del Governo, dell'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, in conformità ai principi, criteri, livelli e limiti retributivi del personale civile dello Stato, fermo restando lo strumento attuativo di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1968, n. 125.

 

          Art. 38.

     L'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, e successive modificazioni, non si applica ai diritti erariali sui pubblici spettacoli riscossi a partire dal 1° gennaio 1976.

     Dalla stessa data gli abbuoni concessi agli esercenti di sale cinematografiche, ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e della legge 14 marzo 1968, n. 318, per proiezioni effettuate nell'anno 1972 e precedenti, non comportano revisione delle quote di diritti erariali già devolute ai comuni.

     Con effetto dal 1° luglio 1981 la misura di lire 50 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'art. 3, lettera a), della legge 1° novembre 1973, n. 762, e rideterminata dall'art. 2 della legge 26 aprile 1976, n. 221, è elevata a lire 150 al litro.

 

          Art. 39.

     E' autorizzato lo stanziamento di lire 500 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 per il finanziamento di un programma di ricerca finalizzato alla rilevazione del livello di prestazione dei pubblici servizi locali, da definire sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI), l'Unione nazionale comuni e comunità enti montani (UNCEM) e la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL) [54].

     Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sarà provveduto alla ristrutturazione, con adeguato potenziamento organico, degli uffici della finanza locale, nonché del servizio che sarà preposto al loro coordinamento, ferme restando le attuali dotazioni dei ruoli.

 

          Art. 40.

     E' confermata, anche per l'anno 1981, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'art. 10-bis, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

 

          Art. 41.

     I comuni debbono prevedere nelle partite di giro del bilancio le spese per le elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del 1981, che a norma dell'art. 19 della legge 8 aprile 1976, n. 278, e dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono a carico degli enti interessati. Il relativo onere è assunto dallo Stato.

     Il Ministero dell'interno provvede al relativo rimborso a carico del capitolo 1590 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1981. Sono applicabili, in particolare, per la gestione contabile, le disposizioni del sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

     Per la regione Trentino-Alto Adige le spese per le elezioni comunali e circoscrizionali del 1981 sono rimborsate per il tramite della regione, con esclusione di quelle indicate nell'art. 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28.

 

          Art. 42.

     Ai comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 non si applicano le disposizioni dell'art. 13, primo, secondo, terzo e quarto comma, del presente decreto.

     Le disposizioni di cui all'art. 13, primo, secondo, terzo e quarto comma, del presente decreto non si applicano altresì ai comuni colpiti dal terremoto del settembre 1979 di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979 [55] .

     Agli stessi comuni non si applica il divieto di contrarre mutui di cui all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, qualora gli eventi sismici abbiano provocato la distruzione degli atti contabili.

 

          Art. 43.

     Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

 

          Art. 44. [56]

 

          Art. 45.

     All'onere di lire 20.442.877 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1981, si provvede quanto a lire 4.000.000 milioni con entrate proprie dei comuni e delle province, ivi compreso il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 5, quinto comma, e 6 del presente decreto e, quanto a lire 16.442.877 milioni, con contributi a carico del bilancio dello Stato, alla cui copertura finanziaria si provvede per lire 380.000 milioni con il maggior gettito di cui ai precedenti articoli 4 e 5, primo comma, del presente decreto e per lire 16.062.877 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 46.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 aprile 1981, n. 153.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 3-bis del D.L. 30 dicembre 1981, n. 801. L’art. 3-bis del D.L. 30 dicembre 1981, n. 801 è stato abrogato dall'art. 63 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 787.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[10]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[11]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[12]  L’importo di 4.000 miliardi di cui al presente comma è stato elevato, da ultimo, a lire 5.000 miliardi per l'esercizio 1983, dall'art. 11 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786.

[13]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[14]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[15]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[16]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[17]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[18]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[19]  Articolo abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[20]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[21]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[22]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[23]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153.

[24]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 27-octies del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786.

[25]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 27-octies del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786.

[26]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[27]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[28]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[29]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[30]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[31]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[32]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[33]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[34]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[35]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[36]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[37]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[38]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[39]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[40]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[41]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[42]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[43]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[44]  Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[45]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[46]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[47]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[48]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[49]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[50]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[51]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[52]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[53]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[54]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[55]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[56]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.