§ 95.26.81 - Legge 6 giugno 1986, n. 257.
Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:06/06/1986
Numero:257


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 sono aumentati di sei volte
Art. 2.      1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono determinate le modalità e la [...]
Art. 3.      1. Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi di cui ai quadri 36/a, 57 e 78 annessi al [...]
Art. 4.      1. Le competenze amministrative e di controllo sul personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, nonché del Corpo delle miniere, in servizio [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge, valutato in lire 2.350 milioni in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1986, 1987 e 1988 con [...]


§ 95.26.81 - Legge 6 giugno 1986, n. 257.

Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

(G.U. 14 giugno 1986, n. 136)

 

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 sono aumentati di sei volte:

     a) i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;

     b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui agli articoli 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, e 85 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

     c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'art. 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;

     d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, come sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1986 sono quintuplicati i diritti di saggio e di marchio di cui all'art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

     3. Nell'art. 6, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la parola: "raddoppiati" è sostituita dalla seguente: "quadruplicati".

 

          Art. 2.

     1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono determinate le modalità e la decorrenza per l'effettuazione del pagamento dei diritti metrici mediante versamento in conto corrente postale, in sostituzione delle speciali marche "pesi, misure e marchio".

 

          Art. 3.

     1. Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi di cui ai quadri 36/a, 57 e 78 annessi al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, e del personale operaio di cui alla tabella I annessa al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1232, e successive modificazioni, sono aumentate rispettivamente di:

     n. 50 posti di ispettore metrico:

     n. 20 posti di coadiutore;

     n. 25 posti di commesso bollatore;

     n. 5 posti di operaio specializzato.

     2. I pubblici concorsi per le assunzioni di cui al comma precedente sono banditi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

 

          Art. 4.

     1. Le competenze amministrative e di controllo sul personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, nonché del Corpo delle miniere, in servizio presso l'amministrazione centrale, svolte dalla direzione provinciale del tesoro e della ragioneria provinciale di Roma in forza degli articoli 1e15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono attribuite, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla ragioneria centrale presso lo stesso Ministero.

     2. La direzione provinciale del tesoro di Roma trasmette alla ragioneria centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i ruoli di spesa fissa intestati al personale di cui al comma precedente.

 

          Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge, valutato in lire 2.350 milioni in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1986, 1987 e 1988 con quota parte del maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti metrici di cui all'art. 1.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.