Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.26 tributi diversi |
Data: | 06/06/1986 |
Numero: | 257 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 sono aumentati di sei volte |
Art. 2. 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono determinate le modalità e la [...] |
Art. 3. 1. Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi di cui ai quadri 36/a, 57 e 78 annessi al [...] |
Art. 4. 1. Le competenze amministrative e di controllo sul personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, nonché del Corpo delle miniere, in servizio [...] |
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge, valutato in lire 2.350 milioni in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1986, 1987 e 1988 con [...] |
§ 95.26.81 - Legge 6 giugno 1986, n. 257.
Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.
(G.U. 14 giugno 1986, n. 136)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 sono aumentati di sei volte:
a) i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri, di cui alla tabella annessa alla
b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui agli articoli 10 della
c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'art. 11 della
d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui all'art. 5 del
2. A decorrere dal 1° gennaio 1986 sono quintuplicati i diritti di saggio e di marchio di cui all'art. 10 della
3. Nell'art. 6, secondo comma, della
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono determinate le modalità e la decorrenza per l'effettuazione del pagamento dei diritti metrici mediante versamento in conto corrente postale, in sostituzione delle speciali marche "pesi, misure e marchio".
1. Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi di cui ai quadri 36/a, 57 e 78 annessi al testo unico approvato con
n. 50 posti di ispettore metrico:
n. 20 posti di coadiutore;
n. 25 posti di commesso bollatore;
n. 5 posti di operaio specializzato.
2. I pubblici concorsi per le assunzioni di cui al comma precedente sono banditi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28-ter del
1. Le competenze amministrative e di controllo sul personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, nonché del Corpo delle miniere, in servizio presso l'amministrazione centrale, svolte dalla direzione provinciale del tesoro e della ragioneria provinciale di Roma in forza degli articoli 1e15 del
2. La direzione provinciale del tesoro di Roma trasmette alla ragioneria centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i ruoli di spesa fissa intestati al personale di cui al comma precedente.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge, valutato in lire 2.350 milioni in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1986, 1987 e 1988 con quota parte del maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti metrici di cui all'art. 1.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.