§ 18.1.4 - Legge 22 febbraio 1982, n. 44.
Agevolazioni ai turisti stranieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.1 agevolazioni
Data:22/02/1982
Numero:44


Sommario
Art. 1.      E' ripristinata, fino al 31 dicembre 1983, l'agevolazione prevista alla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina [...]
Art. 2.      All'art. 12 bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è aggiunto al primo comma il seguente periodo: [...]
Art. 3.      L'art. 20 bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente
Art. 4.      In connessione con l'acquisto dei buoni benzina utilizzabili nell'intero territorio dello Stato, sono assegnati buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di [...]
Art. 5.      I soggetti che abbiano acquistato i buoni benzina di cui al precedente art. 1, verso esibizione della carta carburante turistica contenuta nei blocchetti dei buoni [...]
Art. 6.      I buoni benzina di cui al precedente art. 1 ed i buoni pedaggio di cui al precedente art. 4 sono contenuti in blocchetti, con riguardo alle diverse modalità di [...]
Art. 7.      Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 4 e 5 è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo speciale, alimentato [...]
Art. 8.      A decorrere dall'anno finanziario 1982, lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore di enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e [...]
Art. 9.      Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del precedente art. 1, valutate in lire 72 miliardi, nonchè all'onere di lire 46 miliardi derivante dall'applicazione dei [...]
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 18.1.4 - Legge 22 febbraio 1982, n. 44.

Agevolazioni ai turisti stranieri.

(G.U. 25 febbraio 1982, n. 55).

 

 

     Art. 1.

     E' ripristinata, fino al 31 dicembre 1983, l'agevolazione prevista alla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal 1° gennaio 1980 con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31.

     La predetta lettera B), punto 1), è sostituita dalla seguente:

     B) Benzina:

     “1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri o italiani residenti all'estero per i viaggi di diporto nello Stato effettuati con veicoli con targa di registro estero, con esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano - aliquota per ettolitro lire 27.000.

     I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera con pagamento in valuta estera. I buoni saranno rilasciati per un quantitativo di 150 litri per anno solare utilizzabili nell'intero territorio dello Stato.

     Un ulteriore contingente di buoni di benzina corrispondente a litri 200 per anno solare può essere acquistato, con le stesse modalità di cui al comma precedente, per essere utilizzato esclusivamente nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

     La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni benzina di cui ai precedenti commi dà diritto al rimborso della somma corrispondente che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario. Le eventuali differenze di cambio del prezzo di cessione dei buoni benzina sono di pertinenza dello Stato.

     Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, e del turismo e dello spettacolo, saranno stabilite le norme per l'applicazione del beneficio e per l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni”.

 

          Art. 2.

     All'art. 12 bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è aggiunto al primo comma il seguente periodo: "Con la stessa pena è punito chiunque viene trovato in possesso dei predetti buoni senza averne titolo o in numero superiore a quello consentito dalle vigenti disposizioni".

 

          Art. 3.

     L'art. 20 bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

     "I gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina per turisti che vengono presentati e di quello di targa dell'automezzo da rifornire con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione".

     In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma e delle disposizioni che regolamentano l'agevolazione fiscale prevista per la benzina acquistata dai turisti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000 salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'art. 12 bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni [1].

 

          Art. 4.

     In connessione con l'acquisto dei buoni benzina utilizzabili nell'intero territorio dello Stato, sono assegnati buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di L. 10.000, da utilizzare sulla rete autostradale italiana posta a nord della congiungente Roma-Pescara.

     A ciascun acquirente dell'ulteriore contingente di buoni benzina di litri 200, utilizzabile nelle regioni specificamente indicate nel precedente art. 1, sono assegnati ulteriori buoni pedaggio autostradale, per un valore complessivo di L. 16.000, da utilizzare esclusivamente sulla rete autostradale posta a sud della congiungente Roma-Pescara.

     I buoni pedaggio di cui al presente articolo sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

 

          Art. 5.

     I soggetti che abbiano acquistato i buoni benzina di cui al precedente art. 1, verso esibizione della carta carburante turistica contenuta nei blocchetti dei buoni benzina e dei buoni pedaggio di cui al successivo art. 6, hanno titolo al servizio di soccorso stradale gratuito ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile club d'Italia, illimitatamente nel corso dell'anno solare cui la carta carburante si riferisce.

     Il soccorso è disposto dall'Automobile club d'Italia secondo le condizioni generali disciplinanti il servizio.

     Per il rimborso dei costi del servizio derivanti dall'applicazione del presente articolo, il cui onere sarà determinato in misura globale e forfettizzata per anno solare e sarà posto a carico del fondo di cui al successivo art. 7, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile club d'Italia.

 

          Art. 6.

     I buoni benzina di cui al precedente art. 1 ed i buoni pedaggio di cui al precedente art. 4 sono contenuti in blocchetti, con riguardo alle diverse modalità di utilizzazione, ed agli stessi è unita una "carta carburante turistica".

     Con il decreto di cui al precedente art. 1, oltre che sulle rispettive caratteristiche dei predetti buoni, saranno emanate le disposizioni sull'applicazione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali ed al soccorso stradale, al rimborso delle somme dovute a tale titolo agli enti e società autostradali ed ai relativi controlli, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale italiano per il turismo, dall'Automobile club d'Italia e dalle società petrolifere per la gestione del servizio attinente a ciascuna delle misure incentivanti previste dalla presente legge.

     Alle entrate relative alla gestione del servizio di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

     Per il rimborso alle società autostradali del controvalore dei buoni pedaggio, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare con un istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale apposita convenzione, con onere a carico del fondo di cui al successivo art. 7.

 

          Art. 7.

     Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 4 e 5 è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo speciale, alimentato dall'apporto statale di cui al successivo art. 9, amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     Al fondo saranno imputati gli oneri per il pedaggio autostradale gratuito di cui all'art. 4 e gli oneri per il soccorso stradale gratuito di cui all'art. 5.

     Al fondo saranno altresì imputati gli oneri derivanti dalla gestione dei predetti servizi a carico dell'Automobile club d'Italia e dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

     Per la gestione del fondo di cui al primo comma del presente articolo, è istituita, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, una contabilità speciale intestata alla Direzione generale affari generali del turismo e dello sport - Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 8.

     A decorrere dall'anno finanziario 1982, lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore di enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni di carattere nazionale o pluriregionale che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, e successive integrazioni e modificazioni, è elevato a lire 1 miliardo e 250 milioni per soddisfare anche le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonchè quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale.

     Per le finalità di cui sopra sono ammessi al contributo anche gli enti morali e le organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciuti.

 

          Art. 9.

     Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del precedente art. 1, valutate in lire 72 miliardi, nonchè all'onere di lire 46 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 4, 5 e 8, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1982 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] L'art. 4 della L. 26 aprile 1985, n. 154 fissa la sanzione amministrativa, di cui alle presenti disposizioni, nel pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000.