§ 67.1.58 - D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145.
Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:24/03/1981
Numero:145


Sommario
Art. 1.  Natura giuridica
Art. 2.  Ambito di attività dell'Azienda
Art. 3.  Compiti dell'Azienda
Art. 4.  Servizi gestiti dall'Azienda
Art. 5.  Statuto
Art. 6.  Poteri del Ministro
Art. 7.  Organi dell'Azienda
Art. 8.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione
Art. 9.  Richiesta di riesame
Art. 10.  Composizione del consiglio di amministrazione
Art. 11.  Validità delle deliberazioni e convocazioni
Art. 12.  Scioglimento del consiglio di amministrazione
Art. 13.  Il presidente
Art. 14.  Il direttore generale
Art. 15.  Cause di incompatibilità
Art. 16.  Decadenza dalle cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione - Dimissioni
Art. 17.  Emolumenti degli amministratori e dei revisori
Art. 18.  Patrimonio aziendale
Art. 19.  Ordinamento contabile e finanziario
Art. 20.  Entrate
Art. 21.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 22.  Controllo della Corte dei conti
Art. 23.  Responsabilità del presidente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e dei dipendenti dell'Azienda
Art. 24.  Obbligo di denunzia
Art. 25.  Organizzazione dell'Azienda
Art. 26.  Stato giuridico
Art. 27.  Dotazione organica
Art. 28.  Formazione del personale
Art. 29.  Materie riservate agli accordi sindacali
Art. 30.  Procedimento per gli accordi sindacali
Art. 31.  Tutela giurisdizionale
Art. 32.  Organi di consulenza e patrocinio legale
Art. 33.  Inquadramenti
Art. 34.  Disposizioni per l'inquadramento del personale militare
Art. 35.  Posti riservati al personale militare
Art. 36.  Copertura dei posti di organico
Art. 37.  Trasferimento servizi e funzioni
Art. 38.  Disposizioni finali
Art. 39.      All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto delegato, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 19.000 milioni, si farà fronte, ai sensi dell'art. 7 [...]


§ 67.1.58 - D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145.

Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

(G.U. 22 aprile 1981, n. 110)

 

 

Titolo I

 

ORDINAMENTO

 

Capo I

 

NATURA E COMPITI

 

     Art. 1. Natura giuridica

     L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente decreto e sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti.

     L'Azienda ha sede in Roma presso il Ministero dei trasporti.

 

          Art. 2. Ambito di attività dell'Azienda

     L'ambito di attività dell'Azienda sarà disciplinato con separato decreto delegato.

 

          Art. 3. Compiti dell'Azienda

     L'Azienda provvede:

     a) alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, e i relativi servizi amministrativi, tecnici e di supporto, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

     b) al potenziamento, all'ammodernamento ed alla costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio e visuale, alla loro installazione ivi comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali e alla manutenzione anche in relazione:

     allo sviluppo del traffico aereo;

     al progresso tecnologico;

     alle modificazioni delle norme internazionali in materia di assistenza al volo;

     c) alla ricerca ed alla promozione di studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;

     d) al collegamento con altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune interesse;

     e) ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali del settore;

     f) ai rapporti con enti e società nazionali che operano nel settore;

     g) alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché all'accertamento, alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del provento di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1977, n. 411 [1] ;

     h) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonché al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo; restano ferme le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che le stesse non siano in contrasto con la normativa internazionale;

     i) all'amministrazione in generale ed alle procedure amministrative inerenti l'attività contrattuale;

     l) ai controlli, a terra e in volo, sulla rispondenza agli standards delle radio assistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio;

     m) alla pianificazione ed alla programmazione dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo;

     n) agli accertamenti delle infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo;

     o) alla imposizione delle servitù necessarie per il funzionamento degli impianti;

     p) al rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti degli aeroporti di propria competenza;

     q) alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui alla lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242, di tutti gli affari che comunque la riguardano, nonché di quelli relativi ad altri servizi eventualmente trasferiti all'Azienda;

     r) all'emanazione della normativa tecnico-operativa dei servizi di competenza.

     L'Azienda ha inoltre facoltà di partecipare a società ed enti, operanti anche all'estero, aventi per fini l'esercizio di attività complementari, accessorie o comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di partecipare a società ed enti operanti anche all'estero aventi per fini la fornitura a terzi di consulenza ed assistenza tecnica, di studio, di progettazione, di costruzione o di gestione temporanea nelle fasi di avviamento di enti del servizio di controllo del traffico aereo, di sistemi ed impianti, di telecomunicazioni e di elaborazione automatica dei dati, di enti del servizio meteorologico, climatologico e fisico dell'atmosfera.

     La partecipazione alle società o enti di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministro dei trasporti e, qualora si tratti di società o enti operanti all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri.

     Le norme con le quali si attribuiscono alla Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, competenze in materia di assistenza al volo e traffico aereo civile stabilite con decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e 1478, sono abrogate in quanto incompatibili con il presente decreto.

     E' altresì abrogato l'art. 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, nonché ogni altra norma che attribuisce ad altri organismi militari e civili competenze devolute dal presente decreto all'Azienda.

 

          Art. 4. Servizi gestiti dall'Azienda

     Con riferimento al precedente art. 3, punto a), l'Azienda gestisce in particolare:

     i servizi del traffico aereo, consistenti nei servizi di controllo del traffico aereo, nel servizio informazioni di volo, nel servizio consultivo e di allarme, negli spazi aerei di cui al precedente art. 2 e sugli aeroporti civili. I predetti servizi potranno riguardare, ove ciò sia richiesto dall'Aeronautica militare, anche spazi aerei di competenza della citata forza armata e aeroporti militari;

     il servizio meteorologico aeroportuale;

     il servizio informazioni aeronautiche;

     i servizi fisso e mobile delle telecomunicazioni aeronautiche, il servizio di radionavigazione e di quello di radiodiffusione.

 

          Art. 5. Statuto

     Lo statuto dell'Azienda è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

Capo II

 

VIGILANZA

 

          Art. 6. Poteri del Ministro

     Compete al Ministro dei trasporti:

     a) emanare direttive generali di politica aziendale nel contesto dello sviluppo economico e sociale del Paese, come indicato dalla programmazione economica;

     b) approvare la pianificazione pluriennale per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture dei servizi di competenza dell'Azienda alle esigenze, nonché i programmi di investimento e di finanziamento pluriennale, deliberati dal consiglio di amministrazione, da sottoporre al CIPE per la definitiva approvazione;

     c) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, il bilancio preventivo annuale ed il rendiconto consuntivo deliberati dal consiglio di amministrazione;

     d) stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria;

     e) vigilare che la politica aziendale corrisponda ai fini pubblico istituzionali e si attui con criteri di efficacia, di economia e di sicurezza nel rispetto delle direttive generali impartite ed in conformità ai programmi approvati;

     f) proporre al Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

     g) proporre al Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la nomina e la revoca del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale;

     h) annullare nel termine di quaranta giorni dal ricevimento, con provvedimento motivato, le deliberazioni del consiglio di amministrazione ritenute in contrasto con gli indirizzi politici o con le direttive impartite, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 9;

     i) promuovere la procedura di scioglimento del consiglio di amministrazione, in caso di gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Azienda;

     l) approvare gli accordi stipulati tra il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali in materia di rapporto di lavoro, nella parte non disciplinata dalla legge.

 

Capo III

 

ORGANI

 

          Art. 7. Organi dell'Azienda

     Sono organi dell'Azienda:

     1) il consiglio di amministrazione;

     2) il presidente;

     3) il direttore generale;

     4) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 8. Attribuzioni del consiglio di amministrazione

     Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Azienda ed inoltre:

     1) definisce la pianificazione annuale pluriennale tecnica finanziaria da sottoporre all'approvazione del Ministro;

     2) delibera sui programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro, formando il piano per il finanziamento degli stessi;

     3) attua i programmi approvati dal Ministro in conformità alle direttive del Ministro stesso;

     4) delibera il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio stesso ed il conto consuntivo;

     5) delibera sugli impegni di spesa che non rientrino nella competenza di altri organi o che non ritenga di delegare ad altri organi o uffici;

     6) approva il capitolato generale che disciplina le forniture, gli appalti, i contratti di maggior rilevanza, i relativi limiti di valore o di materia;

     7) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e di prestiti;

     8) ratifica nella seduta immediatamente successiva i provvedimenti adottati in via di urgenza dal direttore generale;

     9) delibera la nomina di un vice direttore generale, su proposta del direttore generale;

     10) delibera sulla nomina e sulla cessazione dal servizio del personale dirigente, nonché su proposta del direttore generale, sulle promozioni e sulle misure disciplinari relative al suddetto personale;

     11) delibera la istituzione e soppressione dei servizi e dipartimenti da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, in armonia con i princìpi di cui al successivo art. 25;

     12) propone per l'approvazione da parte del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della difesa, la tariffa dei propri servizi;

     13) delibera in materia di applicazione di norme attuative di trattati internazionali e di norme che regolano le attività connesse ai servizi di assistenza al volo concernenti il traffico aereo generale;

     14) delibera sulle liti attive e passive, sulle transazioni di valore superiore alla misura da determinarsi dallo stesso consiglio o di valore indeterminato;

     15) delibera la strutturazione e la regolamentazione tecnica e amministrativa dei vari servizi;

     16) delibera la partecipazione a società o enti aventi per fine la fornitura di servizi di assistenza al volo a terzi, la ricerca applicata nel campo dei sistemi di navigazione aerea e di controllo del traffico aereo;

     17) delibera sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

     Per assicurare efficienza operativa all'Azienda il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare propri atti al presidente o al direttore generale, al fine di conseguire il necessario decentramento funzionale. Per gli stessi fini può delegare agli uffici centrali o periferici propri atti, sentito il parere del direttore generale [2] .

 

          Art. 9. Richiesta di riesame

     Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive.

     Il Ministro dei trasporti, tuttavia, con richiesta motivata da formulare entro il termine di venti giorni dal ricevimento, può disporre la sospensione della deliberazione adottata. Nel caso in cui la deliberazione contrasti con le finalità attribuite dal presente decreto all'Azienda, il Ministro può disporne l'annullamento nei successivi giorni venti dal ricevimento dei richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

 

          Art. 10. Composizione del consiglio di amministrazione

     Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei consiglieri, aventi particolari capacità tecniche in relazione ai compiti istituzionali dell'Azienda con riferimento al quadro generale del trasporto aereo, nonché nel settore economico od amministrativo.

     I consiglieri di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri, e durano in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta.

     Con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

     Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previsti dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.

     La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dall'Azienda.

     Nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici.

 

          Art. 11. Validità delle deliberazioni e convocazioni

     Il consiglio delibera a maggioranza dei componenti e per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro componenti compreso il presidente.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere designato ai sensi del successivo art. 13, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

     Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione saranno stabilite con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione stesso.

 

          Art. 12. Scioglimento del consiglio di amministrazione

     In caso di accertate irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria della Azienda, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Ministro dei trasporti, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta delle stesso Ministro dei trasporti. In tale caso i poteri del presidente del consiglio di amministrazione sono attribuiti ad un commissario che viene nominato con lo stesso decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione. Entro tre mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Azienda [3] .

 

          Art. 13. Il presidente

     Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri.

     Il presidente del consiglio di amministrazione:

     ha la legale rappresentanza dell'Azienda dinanzi ai terzi ed a qualsiasi autorità amministrativa e finanziaria;

     convoca e presiede il consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;

     sottoscrive con firma unica gli atti e documenti dell'Azienda.

     Nella prima seduta del consiglio è nominato il componente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

     Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

     Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'Azienda possono essere dal presidente delegati ad altri organi, centrali e periferici dell'Azienda, sentito il consiglio di amministrazione.

 

          Art. 14. Il direttore generale

     Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei direttori dei servizi e dei dipartimenti territoriali e la unità di indirizzo tecnico amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio.

     Adotta, in caso di urgenza, al di fuori delle proprie attribuzioni i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che debbano essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

     Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti sentito il consiglio di amministrazione ed è scelto, di norma, tra i dirigenti dell'Azienda che per le qualità possedute e per l'attività svolta diano le più ampie garanzie di capacità professionale.

     Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale che esercita le attribuzioni delegategli dal direttore generale.

 

Capo IV

 

INCOMPATIBILITA', DECADENZA ED EMOLUMENTI

 

          Art. 15. Cause di incompatibilità

     E' incompatibile con le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione:

     a) avere vertenze in corso con l'Azienda;

     b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco ed avere qualunque altra carica consimile, retribuita oppure no, essere consulente, impiegato o salariato di imprese esercenti attività che nei riguardi di quelle dell'Azienda siano comunque in contrasto, concorrenti o connesse, oppure in imprese che con l'Azienda abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando in dette imprese l'Azienda abbia una partecipazione azionaria;

     c) essere amministratore o componente del collegio dei revisori dei conti di enti pubblici, compresi quelli territoriali, o di società costituite a fine di lucro.

     Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti e gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante e l'affiliato: la incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età.

 

          Art. 16. Decadenza dalle cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione - Dimissioni

     Si decade dalle cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione quando si verifica una delle cause di incompatibilità espressamente indicate dal presente decreto.

     I componenti del consiglio di amministrazione incorrono, inoltre, nella decadenza quando non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

     La decadenza, nei casi previsti dai precedenti commi, è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri.

     Le dimissioni del presidente sono accettate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri.

     Le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione sono accettate con decreto del Ministro dei trasporti.

 

          Art. 17. Emolumenti degli amministratori e dei revisori

     Gli emolumenti previsti per il presidente, per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     I revisori dei conti ed i componenti del consiglio di amministrazione appartenenti ad amministrazioni dello Stato, saranno collocati fuori dal ruolo organico di appartenenza per tutta la durata del mandato e percepiranno, in aggiunta alla normale retribuzione, anche la eventuale differenza fra il trattamento goduto e quello spettante in base al primo comma del presente articolo.

 

Titolo II

 

PATRIMONIO, CONTABILITA' E CONTROLLO

 

Capo I

 

ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO

 

          Art. 18. Patrimonio aziendale

     Il patrimonio iniziale dell'Azienda è costituito dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda. Tali beni vengono trasferiti alla Azienda ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

     Il patrimonio è altresì costituito dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato e da chiunque siano stati acquistati o da chiunque vengano attualmente utilizzati.

     Rientrano anche nel patrimonio dell'Azienda le partecipazioni in enti ed in imprese previste dall'art. 3.

     Il patrimonio di cui ai commi precedenti e quello che sarà successivamente acquisito è giuridicamente ed amministrativamente distinto da quello dello Stato ed è destinato al conseguimento delle finalità aziendali. I beni ed i diritti facenti parte di tale patrimonio sono assoggettati al regime del demanio pubblico.

     Il ricavato dell'alienazione dei beni che l'Azienda non ha interesse a conservare dovrà essere utilizzato per l'acquisto di nuovi beni o per l'estinzione di passività.

     Per i finanziamenti relativi agli investimenti patrimoniali, l'Azienda, entro i limiti previsti dai bilanci annuali di gestione e dai programmi pluriennali, ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni garantite dallo Stato a norma delle disposizioni vigenti.

     Entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze stabilirà con proprio decreto, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, le modalità per l'individuazione ed il trasferimento dei beni indicati nei commi primo e secondo del presente articolo.

 

          Art. 19. Ordinamento contabile e finanziario

     L'Azienda è tenuta a compilare i bilanci in conformità al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabile, al regolamento amministrativo contabile di cui al successivo terzo comma, nonché alla normativa comunitaria.

     I bilanci deliberati dal consiglio di amministrazione sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, verrà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro, il regolamento amministrativo contabile dell'Azienda, che terrà conto delle particolari esigenze della medesima in relazione alla necessità e alle caratteristiche del servizio di assistenza al volo anche in deroga alle disposizioni contenute nella normativa sulla contabilità di Stato.

 

          Art. 20. Entrate [4]

     Le entrate dell'Azienda sono costituite:

     dal provento di cui alla lettera g) del precedente art. 3;

     dalle tariffe per i propri servizi determinate ai sensi del precedente art. 8, n. 12);

     dai ricavi per la vendita di beni immobili e mobili;

     da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere in separati capitoli di parte corrente e di conto capitale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in relazione alle finalità cui è destinata la sovvenzione [5] ;

     da ogni altra eventuale entrata.

 

Capo II

 

CONTROLLO E RESPONSABILITA'

 

          Art. 21. Collegio dei revisori dei conti

     Il Collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e di tre supplenti.

     Sono membri effettivi:

     a) un magistrato della Corte dei conti con qualifica di presidente di sezione;

     b) un magistrato del Consiglio di Stato o dei tribunali amministrativi regionali con qualifica non superiore a consigliere;

     c) un dirigente del Ministro del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

     d) un dirigente del Ministero dei trasporti designato dal Ministro dei trasporti;

     e) un esperto della materia designato dal Ministro dei trasporti nei cui confronti si applicano le incompatibilità previste dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

     Il magistrato della Corte dei conti con funzioni direttive superiori è di diritto il presidente del collegio dei revisori.

     Il presidente ed i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una sola volta.

     Con le stesse modalità vengono nominati i tre membri supplenti, i quali devono appartenere, rispettivamente, alle categorie b), c), d) ed e).

     I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

     Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e redige le relazioni sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi da trasmettere ai Ministri dei trasporti e del tesoro ed al presidente dell'Azienda; riferisce inoltre, almeno semestralmente, sull'azione di controllo agli stessi organi.

     I membri del collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

     Il collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione, la cui composizione sarà determinata in sede di statuto.

 

          Art. 22. Controllo della Corte dei conti

     La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'Azienda nell'esercizio esaminato.

 

          Art. 23. Responsabilità del presidente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e dei dipendenti dell'Azienda

     Il presidente, i consiglieri di amministrazione, il direttore generale, i componenti del collegio dei revisori e i dipendenti dell'Azienda sono responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, dei danni arrecati al patrimonio dell'Azienda a seguito della violazione di obblighi di funzioni o di servizio, con azione od omissione anche soltanto colposa. Essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dal regolamento in vigore.

     La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

 

          Art. 24. Obbligo di denunzia

     Gli amministratori ed i capi degli uffici che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporti cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente articolo debbono farne tempestiva denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per l'accertamento dei danni. Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale, la denuncia è fatta a cura del consiglio di amministrazione, se esso sia imputabile al capo di un servizio o di un dipartimento, l'obbligo di denuncia incombe anche al presidente e a ciascuno dei membri del consiglio di amministrazione.

     Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia sia omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

 

Titolo III

 

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

 

Capo I

 

ORGANIZZAZIONE, STATO GIURIDICO ED ECONOMICO

 

          Art. 25. Organizzazione dell'Azienda

     L'Azienda autonoma di assistenza al volo è organizzata in conformità ai seguenti criteri:

     1) l'organizzazione deve essere articolata in strutture dirette a garantire, anche gradualmente, un decentramento territoriale e funzionale collegato con le corrispondenti strutture regionali e locali, e, ove esistenti con gli organi periferici del Ministero della difesa;

     2) gli organi centrali e periferici devono essere dotati di un'ampia autonomia operativa;

     3) la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza del servizio, la economicità gestionale e l'incremento della produttività aziendale;

     4) l'ordinamento generale dei servizi deve rispecchiare i vari livelli dirigenziali;

     Alla individuazione ed all'articolazione delle strutture di cui al comma precedente provvederà lo statuto.

 

          Art. 26. Stato giuridico

     Lo stato giuridico del personale dell'Azienda è disciplinato secondo i seguenti criteri:

     1) l'ordinamento dei dipendenti dell'Azienda deve articolarsi in qualifiche funzionali basate sul grado di professionalità;

     2) le qualifiche professionali esistenti o da istituire sono ascritte nelle qualifiche funzionali in relazione al contenuto di professionalità e complessità del lavoro, alle attribuzioni, alla responsabilità, al grado di autonomia, al livello di preparazione culturale e professionale richiesta;

     3) le qualifiche funzionali sono determinate sulla base di valutazioni connesse ai contenuti e al grado:

     a) di difficoltà, di gravosità, di manualità o di uso di strumentazione tecnico-meccanica, di produttività, di articolazione dell'attività lavorativa, di responsabilità, di coordinamento e direzione, di autonomia;

     b) di preparazione culturale, di qualificazione e di esperienza professionale;

     4) il reclutamento del personale deve sempre avvenire mediante pubblico concorso consistente in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertata con prove selettive o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico, intesi a conferire il grado di professionalità necessario per la qualifica cui inerisce l'assunzione. L'assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette deve sempre avvenire nel rispetto delle leggi in vigore per il settore del pubblico impiego. Il possesso delle condizioni di idoneità psico-fisica e morale alla assunzione in servizio deve essere accertato sulla base di elementi obiettivamente determinati e con le più ampie garanzie per gli interessati;

     5) l'assunzione definitiva deve essere sempre subordinata al superamento di un congruo periodo di prova uniforme per le stesse qualifiche;

     6) la disciplina per il collocamento a riposo del personale dell'Azienda e il relativo trattamento previdenziale deve avvenire in conformità della disciplina prevista per gli impiegati dello Stato, facendo salvi i diritti acquisiti;

     7) la responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali deve tener conto non solo del buon andamento, della imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui i dirigenti sono preposti, ma anche della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previste da disposizioni di legge o di regolamento, nonché del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui i dirigenti stessi sono preposti;

     8) salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale;

     9) formazione e aggiornamento del personale adeguati alle esigenze di efficienza e di economicità dell'Azienda con possibilità di avvalersi anche degli organi a tal fine previsti per le amministrazioni dello Stato;

     10) in materia disciplinare deve essere sempre garantito al dipendente l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza eventuale anche di una associazione sindacale, nonché la composizione in maniera imparziale delle commissioni di disciplina;

     11) in materia di incompatibilità o cumulo di impieghi, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dipendenti, si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

     Nel rispetto dei suindicati criteri sono disciplinate con regolamento le seguenti materie:

     1) le sfere di competenza e le attribuzioni dei dirigenti le quali devono rispondere ad esigenze di organicità ed omogeneità anche al fine di assicurare una univoca individuazione delle relative responsabilità, nonché i modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici;

     2) i procedimenti di costituzione, di modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di lavoro;

     3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse comprese;

     4) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

     5) le responsabilità disciplinari dei dipendenti e relativo procedimento;

     6) la durata massima dell'orario di lavoro.

     Il regolamento di cui al precedente comma è adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e del consiglio di amministrazione dell'Azienda e sentito il Consiglio di Stato.

 

          Art. 27. Dotazione organica

     La dotazione organica complessiva del personale dell'Azienda autonoma dell'assistenza al volo per il traffico aereo generale, compreso il personale dirigente, non potrà superare le 8.500 unità.

     Con il regolamento di cui al precedente art. 26 sarà determinato il ruolo organico del personale dirigente e la relativa ripartizione per qualifiche in conformità a quanto disposto nel precedente art. 25.

     Il Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione della Azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederà con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze aziendali alla ripartizione per ciascun profilo professionale dei posti risultanti dopo la emanazione del regolamento di cui al secondo comma.

 

          Art. 28. Formazione del personale

     L'Azienda si avvale di un apposito centro per la formazione e la qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico ed amministrativo.

     Il centro di cui al comma precedente è posto alle dirette dipendenze del direttore generale che vigila sulle attività didattiche di formazione o di qualificazione e ne fissa, su deliberazione del consiglio di amministrazione, programmi e metodi di massima diretti a soddisfare le esigenze dell'Azienda.

     Il centro è retto da un responsabile che sovraintende e coordina le attività didattiche.

     Il corpo insegnante è composto da esperti nelle singole discipline, anche stranieri, reperiti sia all'interno che al di fuori del personale dell'Azienda.

     L'ordinamento del centro sarà disciplinato con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

 

Capo II

 

ACCORDI SINDACALI E TUTELA GIURISDIZIONALE

 

          Art. 29. Materie riservate agli accordi sindacali

     Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie:

     1) il regime retributivo di attività;

     2) l'organizzazione interna degli uffici;

     3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

     4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici;

     5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

     6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento;

     7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale;

     8) l'attuazione delle garanzie del personale;

     9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge;

     10) i criteri per l'applicazione dei princìpi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

          Art. 30. Procedimento per gli accordi sindacali

     Le materie previste dal precedente art. 29 sono disciplinate sulla base di accordi definiti triennalmente con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Alle trattative fra il consiglio di amministrazione dell'Azienda e le organizzazioni sindacali di categoria partecipano in veste di osservatori anche i rappresentanti del Ministero dei trasporti e del tesoro.

     L'ipotesi di accordo raggiunta è comunicata entro quindici giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro.

     Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che abbiano dichiarato di non voler partecipare alle trattative, possono trasmettere ai Ministri sopra indicati le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale.

     Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nella ipotesi di accordo o nega l'approvazione.

     Entro il termine di sessanta giorni dalla approvazione dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sono emanate le norme contenenti la disciplina prevista negli accordi.

 

          Art. 31. Tutela giurisdizionale

     Le controversie di lavoro relative al personale comunque in servizio presso l'Azienda appartengono alla esclusiva giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali.

     In detti giudizi trova applicazione l'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ed, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533 [6] .

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 32. Organi di consulenza e patrocinio legale

     Continuano ad applicarsi all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria e di riscossione delle entrate patrimoniali.

     L'Azienda può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ordinaria ed i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali è rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 33. Inquadramenti

     L'inquadramento del personale iscritto nei ruoli transitori dei controllori ed assistenti al traffico aereo previsti dal decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito nella legge 22 dicembre 1979, n. 635, nelle qualifiche o profili professionali, agli effetti giuridici ed economici avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1980.

     La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale militare dipendente dall'Aeronautica militare, nonché di quella dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e della Direzione generale dell'aviazione civile e delle altre direzioni generali del Ministero dei trasporti, messo a disposizione del Commissariato per l'assistenza al volo ai sensi del decreto-legge sopraindicato 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 635. Il predetto personale, a pena di decadenza, deve presentare domanda di inquadramento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al precedente art. 26 [7] .

 

          Art. 34. Disposizioni per l'inquadramento del personale militare

     In sede di prima applicazione, la copertura delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e dei profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, che risulteranno vacanti, dopo effettuati gli inquadramenti in tali qualifiche, come previsto dal precedente art. 33, sarà effettuata mediante inquadramento degli ufficiali superiori e generali dell'Aeronautica militare, in servizio e non, che abbiano acquisito anteriormente al 1° luglio 1980 una specifica esperienza nel campo dell'assistenza al volo mediante l'effettivo svolgimento per almeno due anni delle mansioni inerenti al settore.

     La specifica esperienza dovrà inoltre essere comprovata con l'appartenenza ai seguenti ruoli: genio aeronautico ruolo ingegneri specialità elettronici; genio aeronautico ruolo assistenti tecnici specialità telecomunicazioni e meteo; genio aeronautico ruolo fisici; Arma aeronautica ruolo servizi specializzazione telecomunicazioni e c.t.a.

     La copertura delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali di cui al primo comma del presente articolo sarà anche effettuata con dirigenti di altre amministrazioni dello Stato che abbiano maturato esperienza nel settore dell'assistenza al volo adottando, in quanto applicabili, analoghi criteri a quelli previsti nei commi precedenti.

     La copertura delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, per le mansioni amministrative sarà effettuata con dirigenti delle amministrazioni dello Stato competenti nelle mansioni stesse.

     Il personale di cui ai precedenti commi, a pena di decadenza, dovrà presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal precedente art. 26, indicando nella stessa i titoli posseduti.

     Il consiglio di amministrazione determinerà le modalità ed i criteri per la formazione delle graduatorie ai fini dell'accettazione delle domande.

     Per i profili professionali per i quali è indicato il diploma di laurea e l'accesso mediante pubblico concorso, la copertura dei posti secondo quanto previsto nel presente articolo potrà essere effettuata solo nel limite del 50% delle vacanze risultanti dopo effettuati gli inquadramenti di cui al precedente art. 33. Per il rimanente 50% dei posti e per gli altri che per un qualsiasi motivo non fossero stati ricoperti, si provvederà secondo quanto previsto nel presente decreto.

     Il personale appartenente all'Aeronautica militare di cui al presente articolo ed ai successivi articoli 35 e 36, il quale abbia presentato domanda per il tramite della Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, sarà inquadrato in conformità alle esigenze organiche e di servizio della predetta forza armata e nel rispetto delle norme previste per la cessazione dal servizio.

 

          Art. 35. Posti riservati al personale militare

     Il consiglio di amministrazione determina le modalità per l'espletamento dell'accertamento professionale cui dovrà essere assoggettato il personale per il passaggio da un profilo professionale ad un altro, o da una qualifica ad un'altra di livello superiore, nonché i profili professionali o qualifiche iniziali per i quali l'assunzione avverrà per pubblico concorso.

     Il 20% delle dotazioni organiche previste per le specializzazioni relative al controllo del traffico aereo, alle telecomunicazioni aeronautiche, alle informazioni aeronautiche ed ai servizi meteorologici aeroportuali nei profili professionali per i quali è previsto l'accesso mediante pubblico concorso è riservato in via definitiva, fatte salve le altre riserve previste dal presente decreto, al personale militare e civile dell'Aeronautica militare in possesso del titolo di studio prescritto per quel determinato profilo professionale e che abbia almeno dieci anni di complessivo servizio.

     Le modalità, con gli eventuali esami, prove, periodi di esperimento, con i quali dovranno essere effettuati i concorsi riservati al personale dell'Aeronautica militare, sono determinati dal consiglio di amministrazione. Detti concorsi dovranno essere indetti nell'ambito di una programmazione concordata fra i Ministri dei trasporti e della difesa.

 

          Art. 36. Copertura dei posti di organico

     In sede di prima applicazione, la copertura dei posti vacanti nei livelli professionali per i quali ai sensi del precedente art. 35 non è previsto l'accesso mediante pubblico concorso, viene effettuata a domanda degli interessati, dopo gli inquadramenti previsti dagli articoli 33 e 34:

     a) con personale dell'Aeronautica militare addetto al funzionamento dei servizi destinati ad essere gestiti dall'Azienda ed in servizio alla data del 1° luglio 1980;

     b) con personale in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile in servizio alla data del 1° luglio 1980;

     c) con incaricati civili addetti all'esercizio delle stazioni meteorologiche in base a convenzioni in vigore alla data del 1° luglio 1980.

     Nei livelli professionali per i quali è previsto l'accesso mediante pubblico concorso al predetto personale non potrà essere riservato più del 50% dei posti.

     Per il rimanente 50% dei posti nonché per quegli altri che per un qualsiasi motivo non fossero stati coperti, si provvederà mediante pubblici concorsi, ai quali potranno partecipare anche le donne e coloro che non hanno prestato servizio militare.

     Il consiglio di amministrazione determinerà le modalità di svolgimento di detti concorsi.

     L'assunzione del personale ai sensi del presente articolo, dovrà avvenire con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione che, per ciascun profilo professionale determinerà anche il titolo di studio e la specializzazione richiesta. Il personale dell'Aeronautica militare dovrà aver compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio; il transito e l'inquadramento avverranno in concomitanza con il trasferimento della gestione dei servizi e delle funzioni di cui al successivo art. 37. Sino alla data del trasferimento detto personale è collocato in soprannumero nel ruolo di appartenenza.

 

          Art. 37. Trasferimento servizi e funzioni

     I servizi e le funzioni, di cui agli articoli 3 e 4, attualmente espletati dagli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, dal Commissariato per l'assistenza al volo civile e dalla Direzione generale dell'aviazione civile, sono trasferiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto, all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

     La gestione dei servizi e delle funzioni di cui al precedente comma sono assunte, da parte dell'Azienda, progressivamente per aeroporto o centro regionale di controllo o singolo impianto e struttura e dovrà essere completata entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di una programmazione concordata tra gli enti interessati, al fine di evitare soluzioni di continuità nei servizi di assistenza al volo [8].

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella della assunzione della gestione dei servizi ai sensi del precedente secondo comma, la gestione degli stessi, nonché la efficienza degli apparati e degli impianti rimarrà di responsabilità dell'ente che attualmente la detiene.

 

          Art. 38. Disposizioni finali

     Il Commissariato per l'assistenza al volo civile istituito con decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 e convertito nella legge 22 dicembre 1979, n. 635, è soppresso con decreto del Ministro dei trasporti a partire dalla data di entrata in vigore dello statuto.

     Tutti i servizi di cui agli articoli 3 e 4 attualmente espletati dall'Aeronautica militare e dalla Direzione generale dell'aviazione civile mediante contratti di appalto o in concessione, continuano ad essere forniti nel medesimo regime contrattuale e l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale subentrerà, con il passaggio degli impianti, nella titolarità dei relativi contratti.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sarà emanato lo statuto previsto dal precedente art. 5.

     In attesa dell'entrata in vigore dello statuto restano ferme le disposizioni vigenti che regolano la materia oggetto del presente decreto delegato.

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 39.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto delegato, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 19.000 milioni, si farà fronte, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 maggio 1980, n. 242, quanto a lire 2.000 milioni, con riduzione, di pari importo, dello stanziamento di cui al cap. 3152 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno medesimo e, quanto a lire 17.000 milioni, con riduzione di lire 2.000 milioni e 15.000 milioni, rispettivamente degli stanziamenti iscritti ai capitoli 2003 e 7231 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno stesso.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Lettera così sostituita dall'art. 3 della L. 15 febbraio 1985, n. 25.

[2]  Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 9 maggio 1981, n. 126.

[3]  Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 9 maggio 1981, n. 126.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 15 febbraio 1985, n. 25.

[5]  Capoverso così modificato dall'art. 6 della L. 15 dicembre 1990, n. 385.

[6]  Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 9 maggio 1981, n. 126.

[7]  Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 9 maggio 1981, n. 126.

[8]  Il termine di cui al presente comma è stato differito, da ultimo, al 31 dicembre 1985 dall'art. unico della L. 13 agosto 1984, n. 468.