§ 95.21.50 – D.L. 23 maggio 1994, n. 308.
Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:23/05/1994
Numero:308


Sommario
Art. 1.      1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si [...]
Art. 2.      1. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3. 
Art. 4.      1. Per l'anno 1994, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre [...]
Art. 5.      1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, le parole: "1° aprile 1994" [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 95.21.50 – D.L. 23 maggio 1994, n. 308. [1]

Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.

(G.U. 24 maggio 1994, n. 119).

 

     Art. 1.

     1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

          Art. 2.

     1. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, semprechè fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente.";

     b) nell'articolo 3 il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 7 per cento sul corrispettivo pattuito.".

     2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 1° ottobre 1993; con decreto del Ministro delle finanze 6 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 1994, sono stati resi noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite nel predetto periodo di imposta.

 

          Art. 3. [2]

     1. All'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "tra il 1° e il 30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° settembre e il 31 ottobre"

 

          Art. 4.

     1. Per l'anno 1994, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e il termine per deliberare le variazioni dei limiti di reddito agli effetti dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, restano stabiliti al 28 febbraio 1994.

 

          Art. 5.

     1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, le parole: "1° aprile 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 1994".

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 22 luglio 1994, n. 458.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 22 luglio 1994, n. 458.