§ 82.1.47 – D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139.
Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:23/03/1998
Numero:139


Sommario
Art. 1.  Norme per l'accatastamento.
Art. 2.  Criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.
Art. 3.  Rilevanza dei criteri di accatastamento e di ruralità.
Art. 4.  Norma finale.


§ 82.1.47 – D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139.

Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(G.U. 12 maggio 1998, n. 108).

 

     Art. 1. Norme per l'accatastamento.

     1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 [1].

     2. [2].

     3. Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.

     4. Le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.

     5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.

     6. Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, è consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalità previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1° marzo 1949 [3].

 

          Art. 2. Criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.

     1. L'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1994, n. 133, è così sostituito:

     (Omissis).

 

          Art. 3. Rilevanza dei criteri di accatastamento e di ruralità.

     1. Le disposizioni di cui al presente regolamento rilevano ai soli fini catastali e fiscali.

 

          Art. 4. Norma finale.

     1. Le disposizioni del presente regolamento che fissano funzioni e competenze di organi amministrativi dell'amministrazione statale e degli enti locali cessano di essere efficaci, qualora incompatibili, dalla data di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni in materia conferite in attuazione delle deleghe contenute nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 536, con effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella G.U.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 536.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 536, con effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella G.U. Il termine del 31 dicembre 2000 di cui al presente comma è stato prorogato al 1° luglio 2001 dall'art. 64 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.