Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 82. Pubblici registri |
Capitolo: | 82.1 catasto e registri immobiliari |
Data: | 18/02/1999 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Disciplina tributaria delle erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia). |
Art. 2. (Esenzione dall'accisa sugli oli minerali del “biodiesel”). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di società cooperative). |
Art. 4. (Esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese in base a contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici). |
Art. 5. (Indetraibilità dall'IVA dell'imposta per l'acquisto di premi oggetto di manifestazioni a premio). |
Art. 6. (Redditi da fabbricati). |
Art. 7. (Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di imposta di registro). |
Art. 9. (Finanziamenti di programmi di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 10. (Interessi per la dilazione di pagamento dell'imposta di successione). |
Art. 11. (Deducibilità di imposte e contributi non pagati per differimento di termini). |
Art. 12. (Rimborso dell'imposta di consumo assolta da operatori della Repubblica di San Marino). |
Art. 13. (Modifiche alla disciplina recata dall'articolo 29 della legge n. 449 del 1997). |
Art. 14. (Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). |
Art. 15. (Modifiche alla disciplina in tema di rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti da società non residenti). |
Art. 16. (Riapertura del termine di cui all'articolo 46, primo comma, della legge n. 47 del 1985). |
Art. 17. (Differimento dei termini per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 357 del 1994). |
Art. 18. (Disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni). |
Art. 19. (Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti). |
Art. 20. (Disposizioni in materia di sanzioni). |
Art. 21. (Esonero dall'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale). |
Art. 22. (Termine per il pagamento dei corrispettivi relativi alla cessione dei prodotti alcolici). |
Art. 23. (Esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi). |
Art. 24. (Termini di decadenza per l'azione degli uffici in materia di imposta di registro). |
Art. 25. (Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972). |
Art. 26. (Disposizioni in materia di revisione generale del catasto). |
Art. 27. (Sospensione degli effetti di atti illegittimi). |
Art. 28. (Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze). |
Art. 29. (Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di finanza). |
Art. 30. (Riequilibrio della consistenza dei ruoli organici del Corpo della Guardia di finanza). |
Art. 31. (Accreditamento in favore del Corpo della Guardia di finanza di quota dei canoni relativi ad alloggi di servizio). |
Art. 32. (Proroga del termine di soppressione di gestioni fuori bilancio). |
Art. 33. (Disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari). |
Art. 34. (Compensi arretrati per i messi comunali). |
Art. 35. (Istituzioni di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali). |
Art. 36. (Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria). |
Art. 37. (Ripartizione del fondo incentivante di cui al decreto-legge n. 79 del 1997). |
Art. 38. (Servizi di tesoreria degli enti locali). |
Art. 39. (Copertura finanziaria). |
§ 82.1.49 – L. 18 febbraio 1999, n. 28.
Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto.
(G.U. 22 febbraio 1999, n. 43).
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 1. (Disciplina tributaria delle erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia).
1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-bis e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Art. 2. (Esenzione dall'accisa sugli oli minerali del “biodiesel”).
1. All'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con
Art. 3. (Disposizioni in materia di società cooperative).
1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della
2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della
all'articolo 11, comma 5, della
3. Al comma 4 dell'articolo 11 della
Art. 4. (Esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese in base a contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici).
1. All'articolo 10, numero 27-ter), del
Art. 5. (Indetraibilità dall'IVA dell'imposta per l'acquisto di premi oggetto di manifestazioni a premio).
1. Al comma 2 dell'articolo 19 del
Art. 6. (Redditi da fabbricati).
1. All'articolo 33, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Art. 7. (Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari).
1. All'articolo 133 del
(omissis).
2. All'articolo 154, comma 1, del
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5.400 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. (Disposizioni in materia di imposta di registro).
1. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
2. All'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
Art. 9. (Finanziamenti di programmi di edilizia residenziale pubblica).
1. All'articolo 55, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Art. 10. (Interessi per la dilazione di pagamento dell'imposta di successione).
1. All'articolo 38, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
Art. 11. (Deducibilità di imposte e contributi non pagati per differimento di termini). [3]
[1. La sospensione o il differimento dei termini di versamento di imposte o contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamità pubbliche, non fa venire meno la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge.]
Art. 12. (Rimborso dell'imposta di consumo assolta da operatori della Repubblica di San Marino).
1. Il credito di imposta ed il rimborso previsti, rispettivamente, dall'articolo 35, commi 4 e 6, del
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 13. (Modifiche alla disciplina recata dall'articolo 29 della
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della
2. All'articolo 29 della
a) al comma 1, le parole: “e per azioni” sono sostituite dalle seguenti: (omissis);
b) al comma 2, le parole da: “per i beni la cui cessione” fino a “l'aliquota propria del bene” sono sostituite dalle seguenti. (omissis);
c) al comma 3, le parole: “il valore normale è quello” sono sostituite dalle seguenti: (omissis);
d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: (omissis).
3. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della
4. Per le assegnazioni e le cessioni di partecipazioni effettuate a decorrere dal 2 settembre 1998 il valore normale delle partecipazioni stesse è determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
5. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.
Art. 14. (Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale).
1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del
Art. 15. (Modifiche alla disciplina in tema di rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti da società non residenti).
1. All'articolo 27-bis del
a) al comma 1, le parole: “sia stata posseduta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera di distribuzione” sono sostituite dalle seguenti: (omissis);
b) al comma 2, dopo le parole: “22 dicembre 1986, n. 917”, sono aggiunte le seguenti: (omissis);
c) al comma 3, primo periodo, le parole: “di cui ai precedenti commi” sono sostituite dalle seguenti: (omissis) e il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: (omissis).
Art. 16. (Riapertura del termine di cui all'articolo 46, primo comma, della
1. E’ disposta la riapertura, fino al 31 maggio 1999, del termine previsto dall'articolo 46, primo comma, ultimo periodo, della
Art. 17. (Differimento dei termini per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del
1. Il versamento per l'anno 1998 dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 18. (Disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni).
1. Ai fini di cui all'articolo 1 del
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del
3. Non si fa in ogni caso luogo a rimborsi per le somme versate in ottemperanza alle disposizioni richiamate al comma 1.
Art. 19. (Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti).
1. All'articolo 3, nota 2, dell'allegato A, parte I, della tariffa allegata al
Art. 20. (Disposizioni in materia di sanzioni).
1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: (omissis);
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
(omissis);
c) alla lettera c), le parole: “all'articolo 110” sono sostituite dalle seguenti: (omissis).
Capo II
SEMPLIFICAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI
Art. 21. (Esonero dall'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale).
1. All'articolo 2, comma 1, del
(omissis).
Art. 22. (Termine per il pagamento dei corrispettivi relativi alla cessione dei prodotti alcolici).
1. Per le cessioni di prodotti alcolici di cui all'articolo 27, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con
2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 23. (Esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi).
1. La circolazione di vini e prodotti vinosi, muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 3 della
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO,
DI CONTRASTO ALL'EVASIONE, DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO
E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Art. 24. (Termini di decadenza per l'azione degli uffici in materia di imposta di registro).
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
Art. 25. (Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972).
1. All'articolo 32 del
(omissis).
2. All'articolo 38 del
(omissis).
3. All'articolo 39, secondo comma, del
(Omissis).
4. All'articolo 51 del
(Omissis).
Art. 26. (Disposizioni in materia di revisione generale del catasto).
1. All'articolo 3 della
a) nell'alinea, le parole: “classificazione e classamento delle unità immobiliari” sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
(Omissis).
2. Sono abrogati il comma 1-sexies dell'articolo 2 del
Art. 27. (Sospensione degli effetti di atti illegittimi).
1. All'articolo 2-quater del
(Omissis).
Art. 28. (Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze).
1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, è autorizzata la realizzazione di un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, nonché per lo svolgimento delle relative attività di gestione.
2. [4].
3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999–2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29. (Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di finanza).
1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, attraverso una migliore articolazione sul territorio delle strutture del Corpo della Guardia di finanza ed una maggiore mobilità del personale, è autorizzata la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio, nonché per lo svolgimento delle relative attività di gestione.
2. L'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di cui al comma 1, in corrispondenza di effettive esigenze di difesa e di sicurezza, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e costituisce variante dello strumento urbanistico del comune interessato. Le relative opere sono equiparate a quelle destinate alla difesa militare.
3. Le risorse occorrenti per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono reperite attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o più banche che dispongano di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, con particolare riguardo alle esperienze nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle quali verrà affidata l'esecuzione del progetto. L'entità delle risorse assicurate dalle banche sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento compatibile con quanto previsto dal comma 4.
4. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a corrispondere alle banche contributi correlati ai limiti di impegno ventennali di lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 12.100 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere, pari a lire 58.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 70.900 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 30. (Riequilibrio della consistenza dei ruoli organici del Corpo della Guardia di finanza).
1. Le eventuali eccedenze organiche del ruolo degli ispettori derivanti dall'applicazione dei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 199, e 30 aprile 1997, n. 165, e del
Art. 31. (Accreditamento in favore del Corpo della Guardia di finanza di quota dei canoni relativi ad alloggi di servizio).
1. All'articolo 43, comma 4, della
a) al primo periodo, dopo le parole: “del Ministero della difesa” sono inserite le seguenti: (Omissis);
b) al secondo periodo, le parole: “il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione” sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
Art. 32. (Proroga del termine di soppressione di gestioni fuori bilancio).
1. All'articolo 2, comma 1, della
Art. 33. (Disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari).
1. L'articolo 3 del
(Omissis).
Art. 34. (Compensi arretrati per i messi comunali).
1. A decorrere dal 27 luglio 1991 e fino all'entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della pubblica amministrazione, al comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire tremila per ogni singolo atto dell'Amministrazione finanziaria notificato.
Art. 35. (Istituzioni di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali).
1. All'articolo 1 del
(Omissis).
Art. 36. (Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria).
1. Dopo l'articolo 29 del
(Omissis).
Art. 37. (Ripartizione del fondo incentivante di cui al
1. La ripartizione delle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 del
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI
Art. 38. (Servizi di tesoreria degli enti locali).
1. All'articolo 50 del
(Omissis).
Capo V
COPERTURA FINANZIARIA
Art. 39. (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quelli di cui agli articoli 7, 28, 29 e 35, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8.
[1] Comma così modificato dall'art. 4 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 16 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 36 del
[4] Comma modificato dall'art. 2 della