Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.3 contributi previdenziali |
Data: | 15/01/1993 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali). |
Art. 2. (Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi). |
Art. 2. bis. (Comunicazione dei datori di lavoro all'INAIL). |
Art. 3. (Vigilanza integrata). |
Art. 4. (Agevolazioni per i contribuenti). |
Art. 4. bis. (Estinzioni di crediti). |
Art. 4. ter. (Cumulo di contributi). |
Art. 4. quater. (Contributi sulla diaria e sulla indennità di trasferta). |
Art. 5. (Gestione degli stabilimenti termali dell'INPS). |
Art. 6. (Relazioni degli enti previdenziali). |
Art. 7. (Entrata in vigore). |
§ 77.3.102 - D.L. 15 gennaio 1993, n. 6 [1].
Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.
(G.U. 16 gennaio 1993, n. 12).
Art. 1. (Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali). [2]
[1. Al comma 4 dell'articolo 14 della
a) dopo le parole: "alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono inserite le seguenti: "nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere";
b) dopo le parole: "con lavoratori dipendenti," sono inserite le seguenti: "nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti";
c) dopo le parole: "sono effettuate" è inserita la seguente: "esclusivamente";
d) dopo le parole: "le iscrizioni" sono inserite le seguenti: ", variazioni e cancellazioni";
d-bis) le parole: "di iscrizione presentata dal datore di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di iscrizione, variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo";
e) il terzo e il quarto periodo sono abrogati [3].
2. Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata
3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata
4. Lo sportello polifunzionale è coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per definire l'atto di iscrizione. Le modalità tecniche per la realizzazione e la gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.
5. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.
5-bis. Il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata avviene per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura [7].]
Art. 2. (Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi).
1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione. L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli.
2. Le disposizioni dell'articolo 8 del
3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati, ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purché funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi.
4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano agli organismi centrali i dati per via telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalità precedentemente adottate.
5. Qualora i comuni non dispongano di collegamenti automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i dati sono resi disponibili agli altri enti indicati nel presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che li rileva dalle comunicazioni rese dai comuni stessi con le modalità attualmente in vigore.
6. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni italiani.
7. Il mancato scambio delle informazioni e dei dati comporta la sospensione dell'incarico, disposta con decreto del Ministro vigilante, per un periodo di 6 mesi, dei legali rappresentanti degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata
Art. 2. bis. (Comunicazione dei datori di lavoro all'INAIL). [8]
1. Il comma 5 dell'articolo 4 del
"5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, devono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e codice fiscale dei lavoratori.
5-bis. La comunicazione deve avvenire, con periodicità annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare i lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel precedente periodo assicurativo.
5-ter. In sede di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione dovrà riguardare i nominativi di tutti gli assicurati in servizio alla data del 31 dicembre 1992.
5-quater. In caso di omessa od errata comunicazione, sarà applicata una sanzione amministrativa di lire ventimila per nominativo".
Art. 3. (Vigilanza integrata).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, per il triennio 1996-1998 [9] , il Comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con la partecipazione paritetica di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali, avente il compito di coordinare la programmazione e lo svolgimento dell'azione integrata di accertamento dell'evasione fiscale e contributiva.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) individua le aree a rischio di evasione fiscale e contributiva, avvalendosi, tra l'altro, del confronto incrociato dei dati in possesso del Ministero delle finanze, degli ispettorati del lavoro, degli enti previdenziali e degli altri organismi interessati;
b) predispone periodicamente specifici progetti di controllo integrato, da eseguirsi congiuntamente dalla Guardia di finanza, dagli ispettorati del lavoro e dai servizi ispettivi degli enti previdenziali;
c) stabilisce le modalità di attuazione dei progetti di controllo integrato e le modalità di impiego della capacità operativa di cui al comma 4;
d) procede alla verifica, almeno semestrale, dei risultati conseguiti a seguito dell'azione integrata di accertamento, riferendone al Ministro delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della
e) stabilisce le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, nonché delle associazioni dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, ai fini di cui alle lettere a) e d) [10].
3. Nell'azione di controllo integrato gli organismi ispettivi si avvalgono di tutti i dati disponibili o acquisiti da parte di ciascuno di essi. L'accertamento eseguito da personale ispettivo di un ente ha effetto anche per quanto di competenza di altri enti previdenziali. Le risultanze dell'azione integrata sono comunicate anche ai comuni e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
4. All'attuazione dei progetti di controllo di cui al comma 2 è riservata annualmente una quota adeguata di capacità operativa della Guardia di finanza, degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.
5. I comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della
6. Nella definizione dei criteri selettivi di cui all'articolo 51, primo comma, del
7. Al
a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:"Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore.";
b) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:"Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Ministro delle finanze può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.".
Art. 4. (Agevolazioni per i contribuenti).
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il 30 settembre 1993 [11] , i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti [12].
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine [13] fissato per i soggetti di cui al comma 1. Qualora l'importo dei contributi e dei premi di cui al comma 1 e al presente comma risulti superiore a lire cinque milioni, il versamento potrà essere effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate di eguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1993, la seconda entro il 31 luglio 1993 e la terza entro il 30 novembre 1993. La seconda e la terza rata saranno maggiorate dagli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento [14].
3. [15].
4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del
5. Gli enti pubblici non economici e gli enti territoriali che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento, in ragione d'anno, del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del
5-bis. La restituzione all'INPS delle somme versate dall'Istituto medesimo e non dovute deve prevedere la detrazione di quanto corrisposto a fini fiscali a causa della somma erroneamente versata dall'Istituto [18].
Art. 4. bis. (Estinzioni di crediti). [19]
1. I crediti di importo non superiore a lire trentacinquemila per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.
Art. 4. ter. (Cumulo di contributi). [20]
1. I contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, attribuibili anche per periodi inferiori all'anno ai sensi della
Art. 4. quater. (Contributi sulla diaria e sulla indennità di trasferta). [21]
1. Per i periodi anteriori al 1° giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già corrisposti sulla diaria o sulla indennità di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto anche con carattere di continuità a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale ai sensi dell'articolo 12, primo comma, secondo capoverso, n. 1), della
Art. 5. (Gestione degli stabilimenti termali dell'INPS). [22]
Art. 6. (Relazioni degli enti previdenziali).
1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale trasmettono le relazioni previste dall'articolo 56, comma 3, della
Art. 7. (Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 9, comma 9, del
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Periodo abrogato dall'art. 44 del
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Termine così prorogato dall' art. 2 della
[10] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[11] Termine così prorogato dall'art. 10 del
[12] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[13] Per una proroga del presente termine vedi l'art. 10 del
[14] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[15] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[17] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[19] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[20] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[21] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[22] Articolo soppresso dalla legge di conversione.