Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 22/07/1978 |
Numero: | 385 |
Sommario |
Art. 1. La misura oraria di compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è [...] |
Art. 2. La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è estesa, con i [...] |
Art. 3. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, numero 422, è [...] |
Art. 4. Ai fini dell'applicazione della presente legge e del primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il Ministro [...] |
Art. 5. Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge e col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 |
§ 80.5.336 – L. 22 luglio 1978, n. 385.
Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato.
(G.U. 24 luglio 1978, n. 205).
La misura oraria di compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui all'art. 47 del
Per il personale beneficiario dell'art. 19, terzo comma, della
A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità, ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.
La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita col
Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all'art. 2 del
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.
Ai fini dell'applicazione della presente legge e del primo e secondo comma dell'art. 8 del
Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge e col
A decorrere dall'anno finanziario 1978, è soppresso il fondo di cui all'art. 4 della
All'onere di lire 2.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo all'anno finanziario 1978, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.