§ 80.5.336 – L. 22 luglio 1978, n. 385.
Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:22/07/1978
Numero:385


Sommario
Art. 1.      La misura oraria di compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è [...]
Art. 2.      La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è estesa, con i [...]
Art. 3.      Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, numero 422, è [...]
Art. 4.      Ai fini dell'applicazione della presente legge e del primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il Ministro [...]
Art. 5.      Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge e col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422


§ 80.5.336 – L. 22 luglio 1978, n. 385.

Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato.

(G.U. 24 luglio 1978, n. 205).

 

     Art. 1.

     La misura oraria di compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è pari a 1/175 della retribuzione lorda mensile, con le maggiorazioni previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. Fermi restando criteri e decorrenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il limite annuo individuale di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto suddetto è stabilito in 180 ore.

     Per il personale beneficiario dell'art. 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, non compreso tra i destinatari del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma e provvisto, in aggiunta allo stipendio, dell'assegno perequativo o di analogo assegno pensionabile, la tariffa del compenso per lavoro straordinario da corrispondere in applicazione dell'art. 19, terzo comma, della stessa legge n. 734, è determinata applicando all'art. 3, quarto comma, del decreto suindicato. La stessa norma si applica anche per la determinazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario per le qualifiche non espressamente indicate nella presente legge e nel richiamato decreto.

     A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità, ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.

 

          Art. 2.

     La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è estesa, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso e nella presente legge, ai segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed al personale dell'Istituto centrale di statistica.

 

          Art. 3.

     Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, numero 422, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sarà annualmente determinata con la legge di bilancio.

     Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.

 

          Art. 4.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge e del primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio con l'utilizzazione, anche in deroga all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, del fondo di cui all'art. 4 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, la cui disponibilità è incrementata, per l'anno 1977, di lire 2.500 milioni.

 

          Art. 5.

     Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge e col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

     A decorrere dall'anno finanziario 1978, è soppresso il fondo di cui all'art. 4 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

     All'onere di lire 2.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere relativo all'anno finanziario 1978, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.