§ 80.9.385 - Legge 13 aprile 1999, n. 95.
Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:13/04/1999
Numero:95


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il comma 1 è inserito il seguente


§ 80.9.385 - Legge 13 aprile 1999, n. 95.

Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative

(G.U. 19 aprile 1999, n. 90)

 

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi".