Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/10/1991 |
Numero: | 348 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, [...] |
Art. 2. 1. La disposizione del comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a [...] |
Art. 3. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992 |
Art. 4. 1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonché ai [...] |
Art. 5. 1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del [...] |
Art. 6. 1. I produttori di sigarette che stipulano o che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la [...] |
Art. 7. 1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i [...] |
Art. 8. 1. E' autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di L. 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze [...] |
Art. 9. 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 10. 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 3, 5 e 12, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui, [...] |
Art. 11. 1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai [...] |
Art. 12. 1. Il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. [...] |
Art. 13. 1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 aprile 1989, n. 155, è differito fino [...] |
Art. 14. 1. Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307 |
Art. 15. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28230 - D.L. 31 ottobre 1991, n. 348 [1].
Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti
(G.U. 2 novembre 1991, n. 257)
1. Nell'articolo 6, secondo comma, del
2. Al primo comma dell'articolo 48 del
a) nel primo periodo, dopo le parole: "la soprattassa è elevata al 40 per cento;" sono inserite le seguenti: "se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa è elevata al 60 per cento;";
b) nel penultimo periodo, sono aggiunte, infine, le parole: "; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti.".
3. Nell'articolo 6, quarto comma, del
4. All'articolo 19, secondo comma, del
"e-ter) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.".
5. La percentuale di riduzione della base imponibile di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del
7. Nel quarto comma dell'articolo 74 del
8. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della
9. All'articolo 8 del
:"Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio".
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del
11. La disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del
12. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del
"5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali".
13. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma, della
14. Gli interessi di cui all'articolo 38-bis del
1. La disposizione del comma 3-bis dell'articolo 4 del
2. Alla
a) all'articolo 3, comma 4, le parole: "in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita";
b) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Gli enti e le società di cui alla
c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: "di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 6 e 6-bis".
3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della
4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della
5. Al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
6. La disposizione prevista nel primo periodo del comma 13-ter dell'articolo 3 del
1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della
2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il
3. A tal fine le disponibilità di cui al comma 2 vengono così ripartite:
a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1990 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e123 del
b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;
c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990 di eguale misura per tutte le concessioni.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1990 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere a), b) e c), del
5. Sulle domande, tempestivamente presentate, volte ad ottenere il contributo previsto dal presente articolo, provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo delle domande stesse, il Ministro delle finanze, sulla base di quanto disposto con i decreti dello stesso Ministro delle finanze 12 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1991, e 18 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1991.
6. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 e fino alla data dell' effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del
7. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.
8. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del
1. Le disposizioni dell'articolo 1 della
1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della
2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.
3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della
1. I produttori di sigarette che stipulano o che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della
2. Qualora siano sequestrati, anche in più volte nel corso dell'anno solare, quantitativi della stessa marca di sigarette superiori a cinquemila chilogrammi, il Ministro delle finanze dispone con proprio decreto la sospensione per trenta giorni dalla importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette sequestrata. Nei casi di recidiva la sospensione è raddoppiata.
1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili già disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del
1. E' autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di L. 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:
a) lo svolgimento dei concorsi, anche con procedure automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della
b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della
c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;
d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;
e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;
f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;
g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;
h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici, nonché di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;
i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano e delle volture del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;
l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonché alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;
m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a L. 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo autorizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati". Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del
"1. Latabella A allegata alla
"Tabella delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori (*)
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Per ogno 100.000 o frazione |
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di L. 100.000 |
a) |
Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c): |
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- azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo |
140 |
|
- valori in moneta, verghe o divise estere (**) |
100 |
|
- titoli di Stato o garantiti, obbligazioni |
16 |
b) |
Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio |
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|
- azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo |
50 |
|
- valori in moneta, verghe o divise estere (**) |
90 |
|
- titoli di Stato o garantiti, obbligazioni |
9 (***) |
c) |
Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare: |
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|
- azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo |
12 |
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- valori in moneta, verghe o divise estere (**) |
40 |
|
- titoli di Stato o garantiti, obbligazioni |
9 (***) |
(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.
(**) Sono esenti i contratti per contanti
(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000".
1-bis. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.
2. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del
2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal
3. All'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con
4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 3, 5 e 12, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui, e dall'articolo 3, comma 1, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, in deroga all'articolo 2 della
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della
"3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della
3. Le società risultanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui alla
4. A partire dall'anno 1991 la misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché di quello dell'imposta locale sui redditi, dovuto dai contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è elevata al 98 per cento. Per l'anno 1991 gli interessi e la soprattassa previsti dagli articoli 9 e 92 del
5. La soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) nell'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del
b) nell'articolo 64 il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del
c) nell'articolo 110, comma 1, primo periodo, le parole: ", nonché l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta." sono sostituite dalle seguenti: ". Per l'imposta di cui all'articolo 3 del
7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 3 ottobre 1991.
1. Il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della
1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del
2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attività di protezione sociale svolgentesi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della
1. Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto sostituiscono quelle del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 3,