§ 95.3.3 – L. 15 maggio 1986, n. 191.
Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.3 anagrafe tributaria e codice fiscale
Data:15/05/1986
Numero:191


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, alle violazioni richiamate nello stesso articolo 7 [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 95.3.3 – L. 15 maggio 1986, n. 191.

Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria.

(G.U. 20 maggio 1986, n. 115).

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, alle violazioni richiamate nello stesso articolo 7 commesse fino al 31 dicembre 1985 nonché ai giudizi relativi alle medesime violazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Per le violazioni richiamate nel suddetto articolo 7 resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'art. 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, nonché l'efficacia delle formalità eseguite fino al 31 dicembre 1985 dal Pubblico registro automobilistico in applicazione della legge 23 dicembre 1977, n. 952.

     3. Le pene pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, limitatamente alla mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nei documenti ivi richiamati, non si applicano alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 1985. Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle medesime violazioni si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882; l'elenco cumulativo previsto nel secondo comma dello stesso articolo 11 deve essere trasmesso entro il semestre successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

     4. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, anche alle violazioni, commesse fino al 31 dicembre 1985, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale o di altro codice corrispondente previsto dai commi sessantaduesimo e sessantatreesimo dell'articolo 5 del decreto–legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.