§ 95.1.63 - D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44.
Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:28/01/1988
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Adeguamento del consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione
Art. 2.  Istruzioni ministeriali
Art. 3.  Affidamento del servizio e articolazione nei centri elettrocontabili
Art. 4.  Le entrate del consorzio
Art. 5.  Vigilanza governativa
Art. 6.  Compensi per i servizi resi allo Stato
Art. 7.  Riscossione coattiva dei contributi a carico dei concessionari del servizio di riscossione
Art. 8.  Segreto d'ufficio
Art. 9.  Statuto
Art. 10.  Indennizzo a favore dei cessati esattori delle imposte dirette
Art. 11.  Definizione dei diritti patrimoniali dello Stato
Art. 12.  Vertenze tra la pubblica amministrazione ed il consorzio
Art. 13.  Norme abrogate
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 95.1.63 - D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44.

Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

(G.U. 29 febbraio 1988, n. 49, S.O.)

 

 

     Art. 1. Adeguamento del consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione

     1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, assume, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 , la denominazione di "Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici" [1].

     2. Il consorzio provvede sulla base e nei limiti della concessione di cui all'art. 3 alla formazione, con mezzi e procedure automatizzati, dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti relativi alla riscossione delle entrate affidata ai concessionari con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici"; il consorzio provvede inoltre ad ogni altra attività di automazione concernente i servizi affidati ai concessionari, alla compilazione di statistiche richieste dal servizio e ad altri lavori, relativi alla riscossione dei tributi, che potranno essergli commessi dal Ministero delle finanze, può espletare altri lavori, purchè compatibili con l'attività di servizio per il Ministero delle finanze; che gli sono commessi da enti pubblici sia in via esclusiva che in collaborazione operativa con altri organismi.

     3. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato e deve richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2196 del codice civile.

 

          Art. 2. Istruzioni ministeriali

     1. Il Ministro delle finanze con propri decreti:

     a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti automatizzati;

     b) fissa la data di attuazione del sistema automatizzato per i singoli tributi e per le altre entrate affidati al servizio di riscossione, a norma dell'articolo 1, comma 2.

 

          Art. 3. Affidamento del servizio e articolazione nei centri elettrocontabili

     1. La compilazione automatizzata dei ruoli, degli elenchi e dei documenti indicati all'art. 1 è effettuata dal consorzio, in concessione amministrativa, per tutto il territorio della Repubblica, attraverso i propri centri elettrocontabili.

     2. All'affidamento del servizio ed alla approvazione della relativa convenzione sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. La durata della prima concessione è di cinque anni; le successive concessioni potranno avere durata decennale. Alle singole scadenze l'amministrazione ha facoltà di determinare compiti ed attività concernenti la riscossione dei tributi da affidare al consorzio.

 

          Art. 4. Le entrate del consorzio

     1. Al raggiungimento dei fini statutari il consorzio provvede con il contributo annuo a carico dei concessionari del servizio di riscossione, in misura percentuale all'ammontare dei compensi loro spettanti, nonchè con i corrispettivi derivanti dai lavori eventualmente eseguiti per conto dello Stato o di altri enti pubblici.

 

          Art. 5. Vigilanza governativa

     1. Il Ministero delle finanze esercita, a norma dell'art. 2619 del codice civile, la vigilanza sulla attività del consorzio.

 

          Art. 6. Compensi per i servizi resi allo Stato

     1. Per l'esecuzione dei lavori di acquisizione ed elaborazione dei dati richiesti dallo Stato o dagli altri enti pubblici autorizzati, qualora essi siano connessi e contemporanei alla formazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti automatizzati, è dovuto al consorzio un corrispettivo che sarà determinato dal Ministro delle finanze, sentito il consorzio medesimo.

     2. In tutti gli altri casi, il corrispettivo dei lavori richiesti dallo Stato sarà determinato, sulla base di analisi dei costi, d'intesa tra l'amministrazione finanziaria e il consorzio.

 

          Art. 7. Riscossione coattiva dei contributi a carico dei concessionari del servizio di riscossione

     1. In caso di mancato pagamento del contributo di cui all'art. 4, il Ministero delle finanze può, per il recupero, autorizzare la compilazione dei ruoli straordinari, da darsi in carico al concessionario operante nell'ambito territorialmente viciniore.

     2. La somma dovuta dal concessionario moroso è aumentata del compenso percentuale spettante al concessionario incaricato della riscossione coattiva nonchè degli interessi di mora a favore del consorzio.

 

          Art. 8. Segreto d'ufficio

     1. Le persone addette ai centri elettrocontabili o al rilevamento dei dati per la formazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti indicati all'art. 1 sono vincolate al segreto d'ufficio nell'esercizio della propria attività.

     2. In caso di violazione, si applica l'art. 326 del codice penale.

 

          Art. 9. Statuto

     1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assemblea dei delegati provinciali del Consorzio provvederà alla approvazione del nuovo Statuto con la maggioranza di due terzi dei propri componenti. Lo Statuto dovrà essere depositato presso il Servizio Centrale di riscossione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici", e si intenderà approvato trascorsi, senza osservazioni, sessanta giorni.

     2. Eventuali modifiche dello Statuto potranno essere adottate dal medesimo organo, con la medesima maggioranza e si intenderanno approvate trascorsi, senza osservazioni, sessanta giorni dal loro deposito presso il Servizio Centrale di riscossione.

     3. Nello Statuto del Consorzio potranno essere individuati fini istituzionali ulteriori rispetto a quelli strettamente inerenti all'espletamento della concessione, purchè non con questi ultimi incompatibili.

 

          Art. 10. Indennizzo a favore dei cessati esattori delle imposte dirette

     1. Gli esattori titolari di gestioni esattoriali alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli enti pubblici", che non siano divenuti concessionari in alcun ambito territoriale, anche tramite la partecipazione alle società per Azioni o a società cooperative cui sia stata affidata la riscossione dei tributi, hanno diritto ad ottenere, a domanda, dal consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori, un indennizzo stabilito da un collegio di tre arbitri all'uopo nominati dal comitato nazionale dei delegati provinciali di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 2 dello statuto del consorzio stesso approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141.

     2. Ai fini di cui al comma 1, il collegio arbitrale ivi previsto:

     a) compila un bilancio straordinario, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle finanze, per la determinazione delle attività del consorzio esistenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del servizio della riscossione dei tributi;

     b) suddivide la metà del valore delle attività suddette in quote proporzionali all'ammontare complessivo dei contributi annualmente versati nell'ultimo quinquennio da ciascun esattore consorziato;

     c) liquida, in favore di ciascun richiedente, la somma al medesimo dovuta in misura pari alla quota di pertinenza calcolata ai sensi della precedente lettera b).

 

          Art. 11. Definizione dei diritti patrimoniali dello Stato

     1. La metà del valore del netto patrimoniale alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione, determinato con le modalità di cui alla lettera a) dell'art. 10, è devoluta allo Stato. E' facoltà del consorzio chiedere la compensazione del debito che sorge da tale definizione con i crediti del medesimo vantati nei confronti della amministrazione finanziaria che si rendano esigibili entro un anno dalla data di perfezionamento del procedimento di approvazione del bilancio straordinario di cui alla citata lettera a).

 

          Art. 12. Vertenze tra la pubblica amministrazione ed il consorzio

     1. La definizione in via amministrativa delle controversie tra enti impositori e consorzio, per quanto concerne la formazione con mezzi e procedure automatizzate, dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti di cui all'art. 1, è devoluta al Ministro delle finanze.

 

          Art. 13. Norme abrogate

     1. Sono abrogati gli articoli da 10 a 20 della legge 13 giugno 1952, n. 693, e tutte le disposizioni legislative o regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto.

 

          Art. 14. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Il termine di cui al presente comma è stato differito al 1 gennaio 1990 dall'art. 1 del D.L. 12 dicembre 1988, n. 526.