§ 95.21.1A – D.L. 20 novembre 1981, n. 661.
Modificazione della misura della sopratassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:20/11/1981
Numero:661


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 95.21.1A – D.L. 20 novembre 1981, n. 661. [1]

Modificazione della misura della sopratassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi.

(G.U. 24 novembre 1981, n. 323).

 

Art. 1. [2]

     La misura della sopratassa di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è elevata al quaranta per cento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alla dichiarazione al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dell'acconto versato. Resta ferma nella misura del quindici per cento la sopratassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla L. 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella L. 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 22 gennaio 1982, n. 5.

[2] Articolo così modificato dall’art. 1 della L. di conversione 22 gennaio 1982, n. 5.