Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.8 integrazione salariale |
Data: | 08/08/1972 |
Numero: | 464 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. [5] |
Art. 10. |
Art. 11. |
§ 58.8.24 - Legge 8 agosto 1972, n. 464. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione
(G.U. 23 agosto 1972, n. 218)
Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla
Detto trattamento è esteso agli operai dipendenti da imprese industriali nei casi di conversione aziendale.
La concessione dell'integrazione salariale è disposta per i primi 6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 della
Le disposizioni della
Al primo comma dell'articolo 3 del
I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.
Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni della indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.
I lavoratori che fruiscono del trattamento di cui all'articolo 1 della presente legge hanno diritto all'assistenza sanitaria per sé e per i loro familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme e le modalità in atto vigenti per le gestioni assicurative interessate.
Il trattamento stesso sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera a carico degli enti gestori della assicurazione contro le malattie.
(Omissis) [3].
Ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al presente articolo spetta altresì il diritto all'assistenza sanitaria anche per i familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme vigenti per le gestioni assicurative interessate.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro è determinato annualmente un contributo a carico della Cassa integrazione guadagni e della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in relazione agli oneri derivanti all'Istituto stesso dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.
Il contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della
E' devoluta a decorrere dal 1° gennaio 1973 alla Cassa integrazione guadagni operai industria la differenza tra l'ammontare del gettito contributivo di cui all'articolo 12 della
I lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'articolo 1 della presente legge hanno titolo ad essere avviati al lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attività industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati.
Il carattere sostitutivo dell'attività industriale e l'ambito territoriale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Qualora l'attività industriale riguardi imprese a partecipazione statale occorre anche il concerto del Ministro per le partecipazioni statali.
L'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, esprime pareri in ordine alla adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1 e formula proposte in ordine ai provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 4.
Spetta altresì all'ufficio regionale del lavoro individuare le necessità di collocamento presso altre aziende industriali della mano d'opera di cui al precedente articolo 7, ai fini della formulazione di programmi di qualificazione e di riqualificazione professionale.
Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti da concedersi in applicazione del precedente articolo 9, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa:
lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972;
lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1973;
lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1974;
lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975.
Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.
All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 9 della presente legge, nell'anno finanziario 1972, si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 46 del
[2] Importo elevato a lire 600.000 dall'art. unico della
[3] Comma abrogato dall'art. 22 della
[4] Termine prorogato al 31 dicembre 1977 dall'art. 1 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 17 della