§ 27.7.196 – D.L. 3 febbraio 1986, n. 15.
Misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:03/02/1986
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria sulle spese dalla stessa sostenute nel 1985 per il proseguimento [...]
Art. 2.      1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria, la regione medesima è autorizzata a predisporre un piano generale di [...]
Art. 3.      1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), e, in particolare, ai fini della integrazione tra produzione forestale e sua [...]
Art. 4.      1. All'onere di lire 304 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 allo stato di [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 27.7.196 – D.L. 3 febbraio 1986, n. 15. [1]

Misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria.

(G.U. 4 febbraio 1986, n. 28).

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria sulle spese dalla stessa sostenute nel 1985 per il proseguimento delle attività previste dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664 [2].

     2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. L'attestazione del presidente della giunta regionale deve contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonchè di spese generali degli enti concessionari [3].

 

          Art. 2.

     1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria, la regione medesima è autorizzata a predisporre un piano generale di interventi, nonchè i relativi piani organici e programmi esecutivi, coordinati con progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari, finalizzati a valorizzare le risorse naturali e a completare gli investimenti già realizzati con le leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 28 marzo 1968, n. 437, mediante l'esecuzione di opere, compatibili con la tutela dell'ambiente naturale, per [4]:

     a) l'assetto idrogeologico dei bacini [5];

     b) il consolidamento e trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto e ad alto rischio sismico, nonchè la prevenzione e l'adeguamento antisismico;

     c) l'assetto forestale, gli impianti vivaistici, l'ammodernamento delle dotazioni strutturali e di prima utilizzazione del legname da opera, nonchè l'arricchimento faunistico dei parchi naturali appartenenti al demanio statale e a quello regionale;

     d) l'incremento di produttività dei terreni di demanio pubblico o di proprietà privata, mediante la conversione boschiva ed il miglioramento delle utilizzazioni agro-pastorali e zootecniche e la valorizzazione turistica [6];

     e) [7].

     1 bis. Per la redazione del piano generale di interventi e dei relativi piani organici e programmi esecutivi indicati al precedente comma 1, da effettuare con parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile relativamente alle lettere a) e b), nonchè del piano economico forestale di cui al successivo art. 3, la regione si avvale, previa costituzione di un comitato tecnico di coordinamento, oltre che dei propri uffici, del Corpo forestale dello Stato, degli uffici decentrati della cessata Cassa per il Mezzogiorno, degli istituti delle università calabresi [8].

     2. Per gli oneri connessi con quanto indicato al precedente comma è attribuito alla regione un contributo di lire 4 miliardi da erogare in unica soluzione sulla base di apposita comunicazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno attestante l'avvenuta acquisizione dei predetti elaborati [9].

 

          Art. 3.

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), e, in particolare, ai fini della integrazione tra produzione forestale e sua utilizzazione industriale, la regione redige un piano economico forestale e dei territori a vocazione boschiva.

     2. Tale piano, corredato dalla documentazione cartografica ed analitica delle consistenze produttive, individua le caratteristiche e il ruolo delle coperture vegetali, gli obiettivi produttivi e di trasformazione industriale, i mezzi finanziari occorrenti e gli strumenti attuativi e gestionali in maniera permanente, privilegiando forme associate di impresa con capitale pubblico e privato.

 

          Art. 4.

     1. All'onere di lire 304 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria" [10].

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 2 aprile 1986, n. 87.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 2 aprile 1986, n. 87.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 2 aprile 1986, n. 87.

[4] Alinea così modificato dalla L. di conversione 2 aprile 1986, n. 87.

[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione 2 aprile 1986, n. 87.

[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione 2 aprile 1986, n. 87.

[7] Lettera abrogata dalla L. di conversione 2 aprile 1986, n. 87.

[8] Comma inserito dalla L. di conversione 2 aprile 1986, n. 87.

[9] Comma così sostituito dalla L. di conversione 2 aprile 1986, n. 87.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione 2 aprile 1986, n. 87.