Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/02/1993 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Misure straordinarie per i lavoratori in mobilità |
Art. 2. Misure straordinarie volte a contenere le riduzioni di personale |
Art. 3. Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, di disoccupazione speciale e di mobilità |
Art. 4. Norme interpretative |
Art. 5. Incompatibilità tra prestazioni economiche di disoccupazione e pensionamenti |
Art. 6. Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari |
Art. 7. Fondo per l'occupazione |
Art. 8. Copertura finanziaria |
Art. 9. Lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 98.1.28359 - D.L. 12 febbraio 1993, n. 31 [1].
Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo.
(G.U. 13 febbraio 1993, n. 36)
Capo I
Interventi per l'occupazione
Art. 1. Misure straordinarie per i lavoratori in mobilità
1. Fino al 31 dicembre 1994 nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della
2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della
3. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 6 e 7, della
4. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della
Art. 2. Misure straordinarie volte a contenere le riduzioni di personale
1. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della
2. Ai fini del presente articolo, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della
3. Gli accordi sindacali, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.
4. Ai datori di lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della
5. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della
6. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della
Art. 3. Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, di disoccupazione speciale e di mobilità
1. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della
2. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della
3. Nella
4. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 del
5. Nella
"3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. In tali casi il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.".
6. Le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 6 e 7, della
7. Nella
8. All'articolo 7 della
"La richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio nel termine previsto dal primo comma; in caso di inoltro tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma.".
Art. 4. Norme interpretative
1. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della
2. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della
3. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della
Art. 5. Incompatibilità tra prestazioni economiche di disoccupazione e pensionamenti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
2. Sono altresì incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Art. 6. Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari
1. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della
Art. 7. Fondo per l'occupazione
1. A far data dal 1° gennaio 1993, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della
2. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 1 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della
3. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della
4. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Alla stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.
5. Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1993, le disposizioni contenute negli articoli 24, 25 e 26 della
Art. 8. Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dal presente capo sono valutati:
a) in lire 36 miliardi, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, con riferimento all'articolo 2, comma 1;
b) in lire 16 miliardi, per l'anno 1993, in lire 31 miliardi, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, e in lire 17 miliardi, per l'anno 1996, con riferimento all'articolo 2, comma 5;
c) in lire 114 miliardi, per l'anno 1993, con riferimento all'articolo 3, commi 1 e 2;
d) in lire 4 miliardi, per l'anno 1993, in lire 8 miliardi, per l'anno 1994, e in lire 12 miliardi a decorrere dal 1995, con riferimento all'articolo 3, comma 3;
e) in lire 60 miliardi, per ciascuno degli anni 1996 e 1997, con riferimento all'articolo 3, comma 6;
f) in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1993, con riferimento all'articolo 3, comma 7.
2. Al complessivo onere di lire 540 miliardi per il periodo 1993-1997 si provvede:
a) quanto a lire 110 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del
b) quanto a lire 315 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della
c) quanto a lire 115 miliardi, mediante utilizzo delle maggiori entrate per l'INPS derivanti dall'articolo 3, comma 5.
3. Le somme di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modulazioni indicate al comma 1 per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. All'onere decorrente dal 1998, pari a lire 23 miliardi annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate per l'INPS derivanti dall'articolo 3, comma 5.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
Interventi per assicurare la prosecuzione di lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo
Art. 9. Lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo
1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 5,