§ 98.1.28337 - D.L. 11 dicembre 1992, n. 478 .
Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/12/1992
Numero:478


Sommario
Art. 1.  (Misure straordinarie per i lavoratori in mobilità)
Art. 2.  (Misure straordinarie volte a contenere le riduzioni di personale)
Art. 3.  (Termini per la richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale)
Art. 4.  (Norma interpretativa)
Art. 5.  (Incompatibilità tra prestazioni economiche di disoccupazione e pensionamenti)
Art. 6.  (Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari)
Art. 7.  (Fondo per l'occupazione)
Art. 8.  (Copertura finanziaria)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28337 - D.L. 11 dicembre 1992, n. 478 [1].

Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali.

(G.U. 14 dicembre 1992, n. 293)

 

     Art. 1. (Misure straordinarie per i lavoratori in mobilità)

     1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, che occupano fino a quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     2. Fino al 31 dicembre 1993 le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di riduzione del personale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche alle imprese industriali, che occupino da cinque a quindici dipendenti, costituite ed operanti nelle aree di declino industriale, individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. I termini di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 della predetta legge n. 223 del 1991 sono ridotti alla metà. Sono altresì ridotte alla metà le misure degli oneri di cui all'articolo 5, comma 4, della medesima legge.

     3. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.

     4. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

     5. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 12 aprile 1991, n. 125.

 

          Art. 2. (Misure straordinarie volte a contenere le riduzioni di personale)

     1. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Tale contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali.

     2. Ai fini del presente articolo, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

     3. Gli accordi sindacali, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

     4. Ai datori di lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori, che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da: "nonché quelli" a: "di integrazione salariale".

     5. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

     6. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando la iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.

 

          Art. 3. (Termini per la richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale)

     1. All'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è aggiunto, infine, il seguente comma: "La richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio nel termine previsto dal primo comma; in caso di inoltro tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma.".

 

          Art. 4. (Norma interpretativa)

     1. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per "nuove assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI S.p.a. o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.

 

          Art. 5. (Incompatibilità tra prestazioni economiche di disoccupazione e pensionamenti)

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato.

 

          Art. 6. (Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari)

     1. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 7. (Fondo per l'occupazione)

     1. A far data dal 1° gennaio 1993, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego.

     2. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 1 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a far data dal 1° gennaio 1993, affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

     4. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Alla stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

     5. Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1993, le disposizioni contenute negli articoli 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.

 

          Art. 8. (Copertura finanziaria)

     1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono valutati:

     a) in lire 20 miliardi per l'anno 1992, in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e in lire 80 miliardi per l'anno 1995, con riferimento all'articolo 1, comma 2;

     b) in lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, con riferimento all'articolo 2, comma 1;

     c) in lire 16 miliardi per l'anno 1993, in lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in lire 17 miliardi per l'anno 1996, con riferimento all'articolo 2, comma 5.

     2. Al complessivo onere di lire 503 miliardi si provvede:

     a) quanto a lire 110 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

     b) quanto a lire 343 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

     c) quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di parte delle entrate per l'anno 1993 di cui all'articolo 7, comma 1.

     3. Le somme di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modulazioni indicate al comma 1 per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 5, L. 19 luglio 1993, n. 236, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.