§ 77.1.44 - D.L. 2 marzo 1974, n. 30 .
Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:02/03/1974
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Lavoratori dipendenti)
Art. 2.  (Lavoratori autonomi)
Art. 2 bis.  (Trattamenti minimi)
Art. 2 ter.  (Utilizzazione dei contributi accreditati nella assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi)
Art. 2 quater.  (Trattamento di riversibilità - Riapertura dei termini)
Art. 2 quinquies.  (Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia e di invalidità)
Art. 2 sexies.  (Riscatto a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina)
Art. 2 septies.  (Contributi asili-nido)
Art. 2 octies.  (Riscatto di periodi di lavoro all'estero)
Art. 2 novies.  (Riscatto laurea)
Art. 2 decies.  (Prima liquidazione a titolo di anticipazione sulle prestazioni pensionistiche)
Art. 2 undecies.  (Dichiarazione concernente i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo assicurativo)
Art. 2 duodecies.  (Liquidazione della pensione)
Art. 3.  (Pensione sociale)
Art. 3 bis.  (Assicurazione facoltativa)
Art. 4.  (Maggiorazioni delle pensioni)
Art. 4 bis.  (Maggiorazioni delle pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti)
Art. 5.  (Ciechi civili)
Art. 6.  (Condizioni economiche per le provvidenze ai ciechi civili)
Art. 7.  (Mutilati ed invalidi civili)
Art. 8.  (Condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati ed invalidi civili)
Art. 9.  (Aumento assegno mensile a favore dei sordomuti)
Art. 10.  (Condizioni economiche per le provvidenze ai sordomuti)
Art. 11.  (Documentazione per l'accertamento delle condizioni economiche)
Art. 12.  (Assistenza sanitaria invalidi civili)
Art. 13.  (Indennità di disoccupazione ordinaria)
Art. 14.  (Assegni familiari)
Art. 14 bis.  [30]
Art. 15.  (Requisiti per gli assegni familiari)
Art. 16.  (Incompatibilità degli assegni familiari con altri trattamenti di famiglia)
Art. 16 bis.  (Prescrizione degli assegni familiari)
Art. 16 ter.  (Valutazione dei periodi di aspettativa ai fini degli assegni familiari)
Art. 17.  (Lavoratori dipendenti)
Art. 17 bis.  (Lavoratori dello spettacolo)
Art. 18.  (Artigiani e commercianti)
Art. 19.  (Lavoratori agricoli)
Art. 20.  (Aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica assegni familiari)
Art. 21.  (Minimali)
Art. 22.  (Interventi finanziari dello Stato e delle gestioni previdenziali)
Art. 23.  (Assunzione a carico dello Stato delle spese per taluni servizi)
Art. 24.  (Apporti dello Stato per il Fondo sociale e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi)
Art. 25.  (Fonti di copertura)
Art. 26.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 77.1.44 - D.L. 2 marzo 1974, n. 30 [1] .

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

(G.U. 4 marzo 1974, n. 59)

 

 

Titolo I

MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

 

     Art. 1. (Lavoratori dipendenti)

     A decorrere dal 1° gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia sono elevati alla misura unica di L. 42.950, corrispondente al 27,75 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.

     La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1974, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

 

          Art. 2. (Lavoratori autonomi)

     A decorrere dal 1° gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono elevati a L. 34.800 [2] .

     Nella misura dei trattamenti minimi stabiliti nel comma precedente sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1974, dal decreto citato, nonchè gli aumenti derivanti dall'applicazione della perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

 

          Art. 2 bis. (Trattamenti minimi) [3]

     Il trattamento minimo sulla pensione diretta è garantito anche quando il suo titolare percepisca contemporaneamente una pensione di reversibilità a carico di ogni altro trattamento pensionistico sostitutivo o che abbia dato luogo ad esclusione o ad esonero dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

 

          Art. 2 ter. (Utilizzazione dei contributi accreditati nella assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi) [4]

     Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.

     Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.

     La pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi è revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

     Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali hanno diritto a liquidare la pensione di riversibilità nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

 

          Art. 2 quater. (Trattamento di riversibilità - Riapertura dei termini) [5]

     Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda .

 

          Art. 2 quinquies. (Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia e di invalidità) [6]

     E' riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'art. 13 della L. 30 aprile 1969, n. 153.

     In sede di riliquidazione, conseguente all'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, sono recuperati i ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1° maggio 1968 limitatamente al periodo compreso fra il 1° maggio 1968 e il 30 aprile 1969.

     Per le domande già definite, il rimborso delle quote di pensione successive al 30 aprile 1969, sospese ai sensi del citato articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene effettuato a domanda degli interessati.

     E' altresì riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'art. 4 del D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

     La riliquidazione di cui al presente articolo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, prodotta ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 2 sexies. (Riscatto a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina) [7]

     Le disposizioni di cui alla L. 1° febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la L. 17 maggio 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del R.D.L. 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore senza alcuna scadenza dalla data da cui avrà effetto la presente legge.

     La facoltà di riscatto ex legge 1° febbraio 1962, n. 35 è estesa ai superstiti dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina in qualsiasi epoca deceduti, con gli stessi criteri previsti dalla legge 1° febbraio 1962, n. 35, e sue proroghe. La documentazione idonea a dimostrare il rapporto di lavoro del defunto e la residenza dello stesso dovrà essere presentata dai superstiti con dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

 

          Art. 2 septies. (Contributi asili-nido) [8]

     L'obbligo del versamento del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, deve intendersi riferito anche ai datori di lavoro i cui dipendenti sono iscritti a trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero che ne abbiano comportato l'esclusione o l'esonero e deve intendersi escluso per i datori di lavoro che occupano personale addetto ai servizi domestici e familiari e per lo Stato e per gli enti locali territoriali.

     Il gettito dell'addizionale contributiva di cui al comma precedente è versato dalle gestioni previdenziali interessate direttamente al bilancio dello Stato nei territori e con le modalità di cui all'articolo 9, lettera a) della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

 

          Art. 2 octies. (Riscatto di periodi di lavoro all'estero) [9]

     Nei casi previsti dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è ridotto del cinquanta per cento.

 

          Art. 2 novies. (Riscatto laurea) [10]

     Il periodo di corso di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento [11] .

     L'articolo 50 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.

 

          Art. 2 decies. (Prima liquidazione a titolo di anticipazione sulle prestazioni pensionistiche) [12]

     Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di calcolo delle pensioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere, in favore di coloro nei cui confronti sia stato accertato il diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, un trattamento pensionistico di prima liquidazione a titolo di anticipazione sulla prestazione definitiva spettante.

     Il trattamento di prima liquidazione è determinato:

     a) in un importo pari al trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della prestazione, semprechè ne ricorrano le condizioni, ove il lavoratore faccia valere negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati - con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratifica annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo - una retribuzione media inferiore al limite minimo della nona classe delle tabelle A e B allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione di anzianità, della quattordicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della trentesima classe delle tabelle stesse per la pensione di invalidità;

     b) in un trattamento pari alla somma che si ottiene applicando alla retribuzione media degli ultimi dodici mesi di cui alla precedente lettera a) diminuita del 15 per cento - con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratificazione annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo - la percentuale di commisurazione di cui alle tabelle B e C allegate alla L. 30 aprile 1969, n. 153, in corrispondenza all'anzianità di contribuzione, ove il lavoratore faccia valere, negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati una retribuzione media - al netto delle gratificazioni o conguagli di cui sopra - superiore al limite massimo dell'ottava classe delle tabelle A e B allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione di anzianità, della tredicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della ventinovesima classe delle tabelle medesime per la pensione di invalidità.

     Sulle pensioni di prima liquidazione dovranno essere corrisposte le maggiorazioni per carichi familiari di cui all'art. 21 della L. 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, per il coniuge, per i figli minori conviventi e per i figli inabili, per i quali il relativo diritto sia accertabile sulla base degli atti e, ove trattisi di minori, il diritto stesso non venga meno, per compimento dell'età, entro un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di decorrenza della pensione.

     Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente spettanti, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 69, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

 

          Art. 2 undecies. (Dichiarazione concernente i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo assicurativo) [13]

     Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare, a richiesta del lavoratore o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una dichiarazione dalla quale risultino i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo di assicurazione sociale per i quali non sia intervenuta la prescrizione decennale di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e le retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi.

     Tale dichiarazione, rilasciata su apposito modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, produce effetti anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485, nonchè dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive integrazioni.

     Ai fini della liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei confronti dei lavoratori agricoli, le commissioni locali per la manodopera in agricoltura sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni attestanti l'attività lavorativa svolta nei periodi per i quali non sono ancora operanti gli elenchi nominativi. Tali dichiarazioni producono effetti anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485.

 

          Art. 2 duodecies. (Liquidazione della pensione) [14]

     Gli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora nel corso dell'istruttoria di una domanda di pensione di invalidità accertino che il lavoratore interessato è in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità, dovranno direttamente procedere alla liquidazione di tali prestazioni.

 

          Art. 3. (Pensione sociale)

     A decorrere dal 1° gennaio 1974, i primi tre commi dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:

     “Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibilie di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.

     Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.

     Non hanno diritto alla pensione sociale:

     1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;

     2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.

     L'esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.

     Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

     L'importo della pensione sociale di cui al primo comma è comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni di cui al precedente art. 19.

     I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dal 1975 in misura pari agli aumenti derivanti dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19".

     Il sesto comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dai seguenti:

     "La domanda per ottenere la pensione è presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il Comune di residenza dell'interessato.

     La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti".

 

          Art. 3 bis. (Assicurazione facoltativa) [15]

     Ai titolari di rendita liquidata o da liquidare nell'assicurazione facoltativa, di cui al titolo IV del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, è concessa, a domanda, una integrazione in misura pari alla differenza tra l'importo della rendita e quello della pensione sociale di cui all'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'integrazione di cui al comma precedente è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del diritto alla pensione sociale, semprechè i titolari di rendita si trovino nelle condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sociale medesima ed abbiano instaurato il rapporto assicurativo anteriormente al 1° marzo 1974.

     A favore dei titolari di rendita di cui al primo comma si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 2-bis della legge 11 agosto 1972, n. 485.

     Gli oneri derivanti dalla corresponsione della integrazione di cui al primo comma sono assunti dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

 

          Art. 4. (Maggiorazioni delle pensioni)

     Con effetto dal 1° gennaio 1974, ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonchè ai beneficiari degli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, competono per le persone di cui all'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e all'art. 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, in luogo delle quote di maggiorazione, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

     Gli assegni familiari corrisposti ai sensi del precedente comma sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

     Restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

 

          Art. 4 bis. (Maggiorazioni delle pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti) [16]

     A decorrere dal 1° gennaio 1974 la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari a carico, erogate dalle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, non può essere inferiore a L. 4.580 mensili.

 

          Art. 5. (Ciechi civili) [17]

     La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è aumentata:

     da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti;

     da L. 25.000 a L. 38.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

     La pensione, non riversibile, di cui all'art. 2 della citata legge è determinata nelle seguenti misure:

     L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti;

     L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

     L'assegno di cui all'art. 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'art. 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è aumentato da L. 22.000 a L. 35.000.

     L'indennità di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevata a L. 35.000.

 

          Art. 6. (Condizioni economiche per le provvidenze ai ciechi civili)

     La pensione non riversibile e l'assegno a vita di cui al precedente art. 5 spettano ai ciechi civili, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue.

     (Omissis) [18].

     (Omissis) [19].

 

          Art. 7. (Mutilati ed invalidi civili) [20]

     La pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, è elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato art. 12, sono elevati a L. 38.000.

     L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'art. 13 della citata legge, modificato dall'art. 22 della L. 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 35.000 mensili.

     L'assegno a favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'art. 17 della L. 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'art. 22 della L. 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 35.000 mensili.

 

          Art. 8. (Condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati ed invalidi civili) [21]

     Le condizioni economiche per la concessione della pensione d'invalidità e per l'assegno mensile di cui al precedente art. 7 ai mutilati ed invalidi civili, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sono quelli previsti nel precedente art. 3, per la concessione della pensione sociale.

     L'assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, non deambulanti, di cui al precedente art. 7, è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore, a condizione che il rappresentante stesso non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue.

 

          Art. 9. (Aumento assegno mensile a favore dei sordomuti) [22]

     A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'art. 1 della L. 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'art. 23 del D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 38.000 mensili.

     Con effetto dalla stessa data l'importo di lire 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 è elevato a L. 38.000 mensili.

 

          Art. 10. (Condizioni economiche per le provvidenze ai sordomuti) [23]

     L'assegno mensile di assistenza di cui al precedente art. 9 spetta ai sordomuti cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima per un ammontare superiore a lire 1.320.000 annue.

 

          Art. 11. (Documentazione per l'accertamento delle condizioni economiche)

     Le domande per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 3, 5, 7 e 9 del presente decreto devono essere corredate da una dichiarazione dell'interessato e da questi sottoscritta, concernente la sussistenza delle condizioni economiche richiesta dalla legge per l'erogazione, sui moduli conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da emanare entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     Gli accertamenti delle condizioni economiche per la concessione delle provvidenze di cui al primo comma, sono richiesti trasmettendo d'ufficio i sopraindicati moduli ai competenti uffici finanziari.

     Per le provvidenze da erogare ai sensi del presente decreto nel corso dell'anno 1974 e fino a quando non sarà emanato il decreto di cui al primo comma gli accertamenti relativi al possesso di redditi sono compiuti in relazione alle norme vigenti nell'anno 1973.

 

          Art. 12. (Assistenza sanitaria invalidi civili)

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, l'assistenza sanitaria di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, quale risulta dalla legge di conversione 11 agosto 1972, n. 485, è estesa: ai ciechi civili beneficiari di una o più provvidenze previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382; agli invalidi civili beneficiari di una delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, ed ai sordomuti beneficiari delle provvidenze di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, semprechè l'assistenza stessa non spetta ad altro titolo.

     Continua ad essere a carico del Ministero della sanità l'assistenza di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3, della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili ricoverati che non fruiscano di quella di cui al precedente comma o non ne abbiano diritto ad altro titolo.

     Con la stessa decorrenza sono abrogati il settimo ed ottavo comma dell'art. 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

     All'onere derivante all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue di malattia di Trento e Bolzano dall'attuazione delle norme di cui al primo comma del precedente articolo, si provvede col contributo dello Stato previsto dall'art. 2-bis del decret-legge 30 giugno 1972, n. 267, che, a partire dall'anno finanziario 1975, è elevato a L. 65 miliardi.

 

          Art. 13. (Indennità di disoccupazione ordinaria) [24]

     A decorrere dal 1° gennaio 1974, la misura dell'indennità giornaliera di disoccupazione, di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 310, ivi comprese le indennità poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al 1973, è elevata a L. 800.

 

          Art. 14. (Assegni familiari)

     A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974, le misure degli assegni familiari previste dalle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, sono così modificate:

     tabella A):

     per ciascun figlio lire 1.860 settimanali [25] ;

     per il coniuge lire 1.860 settimanali [26] ;

     tabelle B) e C):

     per ciascun figlio lire 8.060 mensili [27] ;

     per il coniuge lire 8.060 mensili [28] .

     Gli importi di cui al precedente comma e quelli per gli altri familiari a carico, nonchè le maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, sono aumentati del 10 per cento nei confronti di coloro che sono assoggettati a ritenuta alla fonte.

     Ai fini della spesa di cui al comma precedente è autorizzata, a partire dall'anno 1974, l'erogazione, a carico del bilancio dello Stato, di un contributo annuo di lire 80 miliardi a favore della Cassa unica per gli assegni familiari [29] .

 

          Art. 14 bis. [30]

     La misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dalla L. 30 giugno 1971, n. 509, per ciascun figlio e persone equiparate a carico è elevata a lire 79.000 annue a decorrere dal 1° gennaio 1975.

     Il concorso dello Stato di cui all'art. 2 della stessa L. 30 giugno 1971, n. 509, è fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 70 miliardi per l'anno 1976 e in lire 80 miliardi annui a partire dall'anno 1977 [31] .

 

          Art. 15. (Requisiti per gli assegni familiari)

     L'art. 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.

     Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.

     Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.

     Per i figli e le persone equiparate a carico che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età".

 

          Art. 16. (Incompatibilità degli assegni familiari con altri trattamenti di famiglia)

     Gli assegni familiari relativi a pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le quote di maggiorazione per carichi familiari delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi previsti per le persone di cui agli articoli 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, e 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, spettano una sola volta per uno stesso beneficiario e non sono compatibili con gli assegni familiari e con altri trattamenti di famiglia comunque denominati, a chiunque spettanti in forza di legge, per lo stesso beneficiario.

     Qualora sussista per lo stesso familiare il diritto a trattamenti diversi, ferma restando l'erogazione della maggiorazione della pensione, spetta anche l'assegno familiare o il diverso trattamento di famiglia limitatamente alla differenza risultante tra la precedente prestazione e l'importo dell'assegno familiare [32] .

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti della prescrizione vigente in materia di assegni familiari.

     Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani, titolari dell'assegno di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

 

          Art. 16 bis. (Prescrizione degli assegni familiari) [33]

     L'art. 23 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

     Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

     La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro.

     Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 , è elevato a cinque anni.

     La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 23 del testo unico sugli assegni familiari, nel testo modificato dal presente articolo, nonchè la disposizione di cui al quarto capoverso, del presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 16 ter. (Valutazione dei periodi di aspettativa ai fini degli assegni familiari) [34]

     I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati.

 

Titolo II

FINANZIAMENTI

 

          Art. 17. (Lavoratori dipendenti)

     A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato nella misura del 20,10 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,45 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,65 per cento a carico del lavoratore.

     Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo è fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni, determinate con le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 [35] .

     La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonchè ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, semprechè non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 [36] [37] .

     Tale contributo è ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nelle misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento [38] .

     La misura del contributo di cui ai precedenti commi è comprensiva dell'aliquota addizionale contributiva dello 0,10 per cento dovuta dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per il finanziamento degli asili nido comunali e dello 0,20 per cento, il cui gettito, in base all'art. 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, è devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

 

          Art. 17 bis. (Lavoratori dello spettacolo) [39]

     Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di pensione previsti dal presente decreto, i contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento.

     L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

 

          Art. 18. (Artigiani e commercianti) [40]

     Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'art. 4 della L. 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 10 della L. 22 luglio 1966, n. 613, è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, nella misura di L. 2.500 mensili.

 

          Art. 19. (Lavoratori agricoli)

     Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti, nonchè dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, nella misura di L. 94 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni [41] .

     Con la stessa decorrenza il contributo base dovuto per le donne e i ragazzi, per ogni giornata di iscrizione nella gestione predetta, è fissato nella stessa misura prevista per gli uomini.

 

          Art. 20. (Aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica assegni familiari)

     A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro di cui alle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è fissata nelle seguenti misure della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153:

     1) 5,15 per cento [42] a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni [43] ;

     2) 5,15 per cento [44] a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto 3);

     3) 3,50 per cento [45] a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per la assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modificazioni e integrazioni. Tale aliquota si applica altresì alle cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonchè ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 [46] ;

     4) 5 per cento [47] per le rimanenti cooperative e loro consorzi, qualunque sia l'attività esercitata, allorchè le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni [48] ;

     5) 7,50 per cento [49] a carico di tutti gli altri datori di lavoro.

     Per i datori di lavoro titolari di aziende industriali ed artigiane tessili, fino alla scadenza prevista dall'art. 20, primo comma, della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota del contributo è fissata nella misura del 4,85 per cento.

     Le aliquote contributive di cui sopra possono essere variate, in relazione alle esigenze finanziarie delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica.

     A decorrere dal 1° gennaio 1974, all'accertamento e alla riscossione dei contributi dovuti per tutti gli operai dipendenti dai datori di lavoro, indicati nei punti 2) e 3) del primo comma del presente articolo, si provvede mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

     Per gli operai di cui al comma precedente l'aliquota contributiva per la Cassa unica per gli assegni familiari è calcolata sulla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

     A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, sono abrogati il secondo comma dell'art. 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1101, e l'art. 67 del testo unico delle norme sugli assegni familiari nella parte che risulta incompatibile con il presente articolo e le norme che stabiliscono un limite massimo di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari e alla Cassa integrazione guadagni.

 

          Art. 21. (Minimali)

     Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera di tutti i salari medi convenzionali, è elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, a L. 2.500 giornaliere [50] .

     Restano ferme, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

     Sono abrogate, con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974, tutte le norme incompatibili con quanto disposto nel primo comma del presente articolo, nonchè le prime due classi di contribuzione delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

     Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1432 [51] .

 

          Art. 22. (Interventi finanziari dello Stato e delle gestioni previdenziali)

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale farà fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto:

     relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4-bis e 13 mediante: [52]

     a) il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi disposti con gli articoli 17, 18 e 19;

     b) le disponibilità derivanti dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con il trasferimento alla Cassa unica per gli assegni familiari degli oneri corrisposti ai titolari di pensione per i familiari a carico;

     c) le disponibilità derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per effetto delle norme di cui all'art. 23;

     d) le disponibilità accertate nella gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

     e) l'apporto aggiuntivo dello Stato di cui al successivo art. 24;

     relativamente agli articoli 4 e 14 con il maggior gettito contributivo derivante dall'applicazione dell'articolo 20 del presente decreto e col contributo dello Stato previsto dallo stesso articolo 14 [53] .

 

          Art. 23. (Assunzione a carico dello Stato delle spese per taluni servizi)

     A decorrere dal 1° gennaio 1975 sono abrogati:

     a) l'art. 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, e conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati dall'art. 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge medesima è assunta a totale carico dello Stato;

     b) l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, quale risulta dalla legge 13 luglio 1965, n. 846, e conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del personale e tutte le altre spese per i servizi dell'ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono assunte a totale carico dello Stato;

     c) la legge 30 ottobre 1971, n. 909.

 

          Art. 24. (Apporti dello Stato per il Fondo sociale e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi)

     L'apporto dello Stato in favore delle gestioni pensionistiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, integrato con l'art. 24 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, viene ulteriormente aumentato per gli anni 1974 e 1975 di complessive lire 366 miliardi.

     Per l'anno 1976, in aggiunta all'apporto conseguente all'assunzione a completo carico dello Stato degli oneri del Fondo sociale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il contributo dello Stato in favore delle gestioni di cui al primo comma è determinato nell'importo complessivo di 482 miliardi di lire.

     L'attribuzione degli apporti autorizzati al Fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali resta stabilita nel triennio 1974-76 negli importi risultanti dalla tabella allegata al presente decreto.

 

          Art. 25. (Fonti di copertura)

     All'onere di 151 miliardi derivanti al bilancio dello Stato per l'anno 1974 dall'applicazione dell'art. 24 ed a quello di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 5, 7 e 9 nonchè a quello di lire 85 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 14, ultimo comma, e 14-bis del presente decreto si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, nonchè di quelle di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14 [54].

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 26.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella - Interventi finanziari dello Stato previsti a favore delle gestioni pensionistiche

Anni

Fondo sociale

Coltivatori diretti

Artigiani

Commercianti

 

(in miliardi di lire)

1974

839

295

23

19

1975

838

363

26

20

1976

(*)

410

42

30

(*) Ai sensi dell'art. 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, da tale anno l'intero onere del Fondo sociale è posto a carico dello Stato.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 16 aprile 1974, n. 114.

[2]  Importo elevato a lire 47.800, a decorrere dal 1° gennaio 1975, dall'art. 2 della L. 3 giugno 1975, n. 160.

[3]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[10]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1993, n. 275, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali. La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 1995, n. 208, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi, rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per lo svolgimento di una determinata attività.

[11]  La Corte costituzionale, con sentenza 3 febbraio 1992, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di educazione fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori a ciò demandati. La Corte costituzionale, con sentenza 5 febbraio 1996, n. 20, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento dei diplomi di grado universitario quando il titolo sia richiesto quale condizione per lo svolgimento di una determinata attività.

[12]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[13]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[14]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[15]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[16]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[17]  Articolo modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 4 della L. 3 giugno 1975, n. 160.

[18]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[19]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[20]  Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 3 giugno 1975, n. 160.

[21]  I limiti di reddito di cui al presente articolo sono stati elevati, da ultimo, da L. 1.560.000 a L. 3.120.000 dagli artt. 1 e 3-bis del D.L. 23 dicembre 1976, n. 850, a decorrere dal 1° gennaio 1977.

[22]  Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 3 giugno 1975, n. 160.

[23]  I limiti di reddito di cui al presente articolo sono stati elevati, da ultimo, da L. 1.560.000 a L. 3.120.000 dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 850, a decorrere dal 1° gennaio 1977.

[24]  La Corte costituzionale, con sentenza del 27 aprile 1988, n. 497, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato.

[25]  Misura modificata in lire 2.280 settimanali, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° febbraio 1975, dall'art. 1 della L. 26 maggio 1975, n. 161.

[26]  Misura modificata in lire 2.280 settimanali, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° febbraio 1975, dall'art. 1 della L. 26 maggio 1975, n. 161.

[27]  Misura modificata in lire 9.880 mensili, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° febbraio 1975, dall'art. 1 della L. 26 maggio 1975, n. 161

[28]  Misura modificata in lire 9.880 mensili, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° febbraio 1975, dall'art. 1 della L. 26 maggio 1975, n. 161

[29]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[30]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[31]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 26 maggio 1975, n. 161.

[32]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[33]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[34]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[35]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[36]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[37] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. unico della L. 9 dicembre 1977, n. 962.

[38]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[39]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[40]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[41]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[42]  Aliquota ridotta al 4,15 per cento, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, dall'art. 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845.

[43]  Per un'interpretazione autentica del presente numero, vedi l'art. 2, comma 16, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338.

[44]  Aliquota ridotta al 4,15 per cento, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, dall'art. 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845.

[45]  Aliquota ridotta al 2,75 per cento, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, dall'art. 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845.

[46]  Numero così sostituito dalla legge di conversione.

[47]  Aliquota ridotta al 4 per cento, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, dall'art. 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845.

[48]  Numero così sostituito dalla legge di conversione.

[49]  Aliquota ridotta al 6,20 per cento, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, dall'art. 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845.

[50]  Comma così sostituito dall'art. 14 della L. 3 giugno 1975, n. 160.

[51]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[52]  Alinea così modificato dalla legge di conversione.

[53]  Alinea così modificato dalla legge di conversione.

[54]  Comma così modificato dalla legge di conversione.