§ 77.1.47 - Legge 9 dicembre 1977, n. 962.
Interpretazione autentica del terzo comma dell'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:09/12/1977
Numero:962


Sommario
Art. unico.      Con l'espressione "sempreché non godano dei benefici di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27" contenuta nel terzo comma dell'art. 17 del decreto-legge 2 [...]


§ 77.1.47 - Legge 9 dicembre 1977, n. 962.

Interpretazione autentica del terzo comma dell'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, riguardante la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata.

(G.U. 3 gennaio 1978, n. 2)

 

 

     Art. unico.

     Con l'espressione "sempreché non godano dei benefici di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27" contenuta nel terzo comma dell'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, si intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso art. 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta l'esclusione dai benefici di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

     L'aliquota di cui sopra si calcola sulle tabelle della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire dal 1° gennaio 1976.