| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie | 
| Data: | 17/03/1965 | 
| Numero: | 179 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, concernenti il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore [...] | 
§ 77.2.45 - Legge 17 marzo 1965, n. 179. [1]
Riapertura dei termini di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima della entrata in vigore delregio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi.
(G.U. 31 marzo 1965, n. 81)
     Le disposizioni di cui alla 
[1] Abrogata dall'art. 1 del