Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 17/03/1965 |
Numero: | 179 |
Sommario |
Art. unico. Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, concernenti il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore [...] |
§ 77.2.45 - Legge 17 marzo 1965, n. 179. [1]
Riapertura dei termini di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima della entrata in vigore delregio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi.
(G.U. 31 marzo 1965, n. 81)
Le disposizioni di cui alla
[1] Abrogata dall'art. 1 del