§ 18.4.K - Legge 15 novembre 1973, n. 733.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:15/11/1973
Numero:733


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi con le seguenti modificazioni:


§ 18.4.K - Legge 15 novembre 1973, n. 733.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

(G.U. 24 novembre 1973, n. 303)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     al secondo comma, la parola: "soppressa", è sostituita con la seguente: "sospesa";

     al terzo comma, le parole: "è aumentata da lire 3.254 a lire 5.040 per quintale, sono sostituite con le seguenti: "è estesa ai natanti da pesca ed alle attrezzature della piccola proprietà agricola. I quantitativi previsti dai punti a), b) e c) del n. 2) della lettera B) della tabella B) allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11".

     Dopo l'art. 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1 bis.

     "L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo e per la pesca è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1974".

     Dopo l'art. 5, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 5 bis.

     "Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 1.

     Il capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione concede, d'intesa con il ricevitore della dogana e su richiesta delle aziende interessate, il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio liquefatti, nazionali, estratti per l'immissione in consumo sul mercato interno, per un periodo di trenta giorni, senza il pagamento di interessi".

     "Art. 2.

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di centottanta giorni, comprensivo di quella prevista dall'art. 1.

     Per il periodo di maggiore dilazione è dovuto il pagamento degli interessi. Il saggio dell'interesse è stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE".

     "Art. 3.

     Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti che intendono ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente art. 2 devono farne motivata richiesta al Ministero delle finanze.

     La concessione del pagamento differito, sia per il periodo di trenta giorni di cui al precedente art. 1 sia per la maggiore dilazione prevista dal precedente art. 2, è subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli al portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa, ovvero a mezzo di fideiussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale o di una azienda di credito ordinario avente un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non inferiore a lire 300 milioni, o di una cassa di risparmio, di un monte di credito su pegno di prima categoria o di una banca popolare avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, nonchè da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

     La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e la indennità di mora per l'eventuale ritardato pagamento"".

     Art. 5 ter.

     "L'art. 5 della legge 28 marzo 1968, n. 393, è soppresso".

Art. 5 quater.

     "Il secondo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

     "L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, ed è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi sia prestata idonea cauzione. Il saggio dell'interesse è stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE"".

Art. 5 quinquies.

     "Resta salva, nei casi di ammissione al pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dei diritti doganali, la possibilità di fruire dell'esonero dalla prestazione della cauzione, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43".