Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/02/1974 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da [...] |
Art. 2. Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col [...] |
Art. 3. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo [...] |
Art. 4. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27477 - D.L. 20 febbraio 1974, n. 14 [1].
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
(G.U. 20 febbraio 1974, n. 49)
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 15.679 a lire 18.225 per quintale.
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 10.826 a L. 13.372 per quintale.
Il penultimo comma dell'art. 1 del
Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.
All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di imposta dovuta che deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.
La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso art. 2.
Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della